CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31617/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/03/19961 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che a tale riguardo l'onere motivazionale della Corte di merito deve ritenersi puntualmente assolto a pagina 3 della sentenza impugnata ove, in considerazione delle peculiarità del caso di specie ivi evidenziate, si determina nella misura di euro 10 il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, valore pressocchè prossimo a quello minimo previsto dalla legge, con valutazione non censurabile in questa sede alla luce dei principi sopra richiamati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M