CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2025
Cassazione n. 36549/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2550/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9737/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Messina; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava – ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), prima ipotesi, cod. pen. – il beneficio della sospensione condizionale della pena (di otto mesi di reclusione e 5.000 euro di multa), concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa dallo stesso Tribunale in data 18 gennaio 2021, irrevocabile dal 4 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36549/2025 Roma, lì, 10/11/2025 Il giudice dell’esecuzione rilevava che, nel termine stabilito dall’art. 163, primo comma, cod. pen., era sopraggiunta altra sentenza irrevocabile di condanna (correttamente identificabile in quella emessa dalla Corte di appello di Catania in data 20 ottobre 2022, irrevocabile dal 5 marzo 2023), riguardante delitto commesso in data 3 luglio 2020 (per il quale era stata inflitta la pena di sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, censurando il fatto che la revoca sia stata disposta fuori dei casi consentiti dalla legge penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 2. La revoca della sospensione condizionale della pena, decretata ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1), prima ipotesi, cod. pen., presuppone la commissione di un nuovo reato, avente le caratteristiche ivi indicate, nel termine di probation di cui al precedente art. 163 – cinque anni o due anni, a seconda che il primo reato sia un delitto o una contravvenzione – decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio (mentre non presuppone che la sentenza che accerta il nuovo reato sia divenuta irrevocabile entro il medesimo termine: Sez. 1, n. 12847 del 26/02/2025, Ferrara, Rv. 287876-01; Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388-01; Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv. 279015-01). L’esistenza (o meno) della recidiva delittuosa, in grado di far decadere il beneficio, si misura temporalmente infatti, anche a livello logico, sul periodo di sperimentazione della condotta dell’interessato, coincidente con la definitività della pronuncia che ne segna l’avvio. L’ordinanza impugnava viola tale principio, nel momento in cui, dal lato del dies a quo, ancora la revoca del beneficio ad un momento antecedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo aveva concesso. Il delitto commesso il 3 luglio 2020, anteriormente alla irrevocabilità della sentenza di condanna su altro reato pronunciata dal Tribunale di Messina il 18 gennaio 2021, non può in alcun modo rappresentare ragione di revoca (ai sensi dell’art. 168, primo comma, cod. pen., sotto il profilo considerato) della sospensione condizionale con tale ultima sentenza accordata. 3. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice che l’ha adottata per rinnovata valutazione in ordine alla richiesta del Pubblico ministero e alle eventuali diverse ragioni di revoca della sospensione condizionale, in detta richiesta prospettate. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina. Così deciso il 18/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]