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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23779/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada.

Rilevato che il ricorrente lamenta: inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131 bis cod. pen; manifesta illogicità della motivazione.

Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (cfr. pag. 3 della motivazione in cui si pone in evidenza la condotta di guida pericolosa posta in essere dal ricorrente ed il comportamento serbato all'atto del controllo).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il PresP1ert

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta: inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131 bis cod. pen; manifesta illogicità della motivazione. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (cfr. pag. 3 della motivazione in cui si pone in evidenza la condotta di guida pericolosa posta in essere dal ricorrente ed il comportamento serbato all'atto del controllo). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il PresP1ert
Sentenza Cassazione n. 23779/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris