CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25631/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 3.6.2019 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sette anni di reclusione ed C 30.000 di multa in quanto responsabile di un episodio di cessione di un quantitativo di circa 200 grammi di cocaina verificatosi il 16.6.2002, qualificato ai sensi dell'art. 73, primo comma d.P.R. 309/1990. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce sia la manifesta illogicità della motivazione non emergendo quale fosse il ruolo svolto in concreto dal Valente in relazione alla contestata cessione di fosse il ruolo svolto in concreto dal Valente in relazione alla contestata cessione di droga in mancanza di elementi di riferire alla sua persona il quantitativo rinvenuto in possesso, all'esito della eseguita perquisizione personale, del fratello Lino e di [OSCURATO:PERSONA], sia il travisamento della prova per avere la Corte di appello ricostruito la dinamica dell'episodio delittuoso affermando che costoro, dopo essere arrivati in auto a Monza ed aver prelevato il fratello dalla lavanderia della moglie dove lavorava in regime di libertà vigilata, lo avevano portato a casa sua, dalla quale tutti e tre erano usciti ìntorno alle 21.40 per recarsi per pochi minuti presso un centro commerciale e far ritorno, sempre tutti insieme, nell'abitazione del prevenuto dalla quale erano poi usciti solo [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sorpresi dalla PG con la merce illecita. Rileva come ben diverse fossero le risultanze processuali essendosi, secondo la deposizione del teste D'andrea, solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una volta usciti da casa dell'imputato, a recarsi presso il centro Lampados, dove verosimilmente sarebbe stato ritirato lo stupefacente, e ad essere poi tornati, prima di ripartire a nell'abitazione dei ricorrente, come del resto comprovato dal regime di semilibertà cui era sottoposto quest'ultimo con divieto dì uscire dalla propria abitazione, ad eccezione degli orari mattutini e pomeridiani fissati al fine di recarsi presso la lavanderia ed ivi svolgere attività lavorativa. Emerge dal suddetto travisamento secondo la difesa, come il ruolo concorsuale del prevenuto fosse rimasto indefinito, senza che alcun riscontro alla asserita attività di spaccio svolta in via continuativa da costui potesse essere tratto dalle precedenti e non meglio specificate telefonate con i pretesi acquirenti, tutti assolti da ogni contestazione, vieppiù in assenza di qualsiasi perquisizione all'interno del suo appartamento, così come del centro Lampados. Lamenta altresì come nessuna risposta effettiva fosse stata data alla specifica contestazione relativa al decorso di oltre dieci anni tra i fatti in contestazione e il rinvio a giudizio dell'imputato, del tutto apparente essendo la giustificazione fornita dalla Corte di appello con riferimento alla complessità delle indagini [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può ritenersi ammissibile. La difesa assume il travisamento della deposizione dell'agente di PG D'Andrea - secondo la quale ad uscire dalla casa del prevenuto, che avevano ivi accompagnato una volta terminato il suo turno lavorativo presso la lavanderia, e a recarsi presso il centro Lampados sarebbero stati solo il fratello Pasquale ed il Ruffo, entrambi recatisi a Monza per acquistare il quantitativo di stupefacente concordato telefonicamente - ma non fornisce alcuna evidenza al riguardo, non essendo il ricorso accompagnato da alcuna documentazione afferente alla prova che si assume travisata, invero il verbale dell'esame dibattimentale del teste in questione allegato all'impugnativa è costituito da un mero stralcio dell'intera prova che non concerne affatto il punto in contestazione, onde non è comunque possibile verificare quale ne fosse il suo contenuto così da stabilire se nell'affermare che tutti e tre i coimputati fossero usciti dalla casa del prevenuto e si fossero recati tutti insieme presso il centro estetico dove verbosamente erano entrati in possesso della droga, la corte territoriale abbia fondato il suo convincimento sul risultato di una prova incontestabilmente diverso da quello reale. Pertanto, oltre alla preclusione derivante dal limite del devolutum in presenza di doppia conforme (essendo stata la deposizione in esame già valutata dal tribunale capitolino), il ricorso sconta la violazione del principio di autosufficienza che impone ogni qualvolta venga dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione a specifici atti di provvedere, a pena di inammissibilità, alla loro integrale trascrizione ovvero all'allegazione all'impugnativa stessa (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.5, n.11910 del 22.1.2010, Casucci, Rv.246552), essendo altrimenti preclusa alla radice la valutazione cui questa Corte viene solo in astratto sollecitata, né potendosi richiedere al giudice di legittimità la rilettura complessiva del materiale probatorio che sconfinerebbe in una nuova valutazione di merito. La stessa carenza accomuna le doglianze relative alla mancanza di riferimenti ai possibili intermediari o fornitori della cocaina e tanto meno alla persona del ricorrente nella sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Monza, neanch'essa, al netto di ogni valutazione sulla rilevanza della dispiegata censura, prodotta dal ricorrente. Né è rilevabile alcuna illogicità motivazionale od omissione argomentativa nella valutazione del ruolo rivestito dal ricorrente nell'operazione delittuosa, essendo al contrario puntualmente lumeggiata sin dalla sentenza di primo grado la sua veste di cedente il quantitativo di droga in contestazione, corrispondente a quello accertato in termini ponderali dai giudici distrettuali sulla base della perizia disposta, coerentemente tratta dagli esiti della perquisizione personale del fratello e del suo accompagnatore effettuata subito dopo che erano usciti dall'abitazione dell'imputato, dall'attività di OPC effettuata dagli agenti il giorno del fatto e dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra i due germani nei giorni antecedenti il loro incontro. Queste ultime non risultano neppure specificamente contestate dalla difesa, che si limita negarne il contenuto criptico senza fornire alcuna spiegazione alternativa all'interpretazione datane dai giudici di merito, deragliando le proprie censure nei confronti delle ulteriori telefonate tra l'imputato ed altri soggetti menzionate dalla Corte capitolina: il riferimento ad esse non vale tuttavia ad accreditare ulteriori reati al prevenuto, onde inconferente è il rilievo che gli altri interlocutori siano stati tutti assolti (come del resto lo stesso ricorrente), ma semplicemente a suffragare la spiegazione del significato effettivo dei colloqui intercorsi tra i fratelli Valente, volti a concordare i tempi e le modalità della cessione, venendo evidenziato come si trattasse dello stesso enigmatico linguaggio, infarcito di termini del tutto decontestualizzati, ricorrente nelle altre conversazioni con possibili acquirenti e come, malgrado la condizione di libertà vigilata in cui si trovava all'epoca il prevenuto, la sua reale attività fosse quella di spaccio di stupefacenti. All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile récondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d