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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15786/2025

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NTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15993/2022 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62T20 G200 W), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce poste al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 76T06 H501 U). - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67H11 H501 I). - CONTRORICORRENTE – F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 15993/2022 per la cassazione della sentenza n. 1494/4/2022ella [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2706/2025Numero di raccolta generale 15786/2025 tributaria regionale del Lazio depositata in data 29 marzo 2022.Data pubblicazione 12/06/2025 UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA]:

1. oggetto di controversia è la suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale rigettava l’appello interposto dal contribuente avverso la sentenza n. 1547/35/2020 della Commissione tributaria provinciale di Roma, considerando che i minimi tariffari in tema di spese di giudizio fossero derogabili, compensando le spese del giudizio di appello in ragione della ritenuta novità della questione;

2. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione notificandolo in data 23 giugno 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione, depositando in data 26 marzo 2025 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato il 1 settembre 2022; [OSCURATO:PERSONA]:

1. con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, assumendo l’erroneità della pronuncia impugnata per aver rigettato l’appello, ritenendo che i minimi tariffari di cui alle tabelle dei menzionato decreti fossero derogabili, con ciò confermando la decisione del primo Giudice che aveva liquidato le spese con importo inferiore al predetto limite;F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 15993/2022 Numero sezionale 2706/2025

2. si apprende dal contenuto dell’impugnazione in esame che Numero di raccolta generale 15786/2025Data pubblicazione 12/06/2025 l’originario oggetto del contendere riguardava le pretese consacrate nei ruoli esattoriali, di cui l’istante assumeva essere venuto occasionalmente a conoscenza, per cui impugnava le relative cartelle di pagamento che sosteneva non esserle mai stata notificate;

2.2. il primo giudice accoglieva il ricorso per la ritenuta prescrizione delle residue pretese e liquidava la somma di 100,00 € a titolo di spese giudiziali a fronte di un valore della controversia di 499,04 €

2.3. la Commissione regionale pronunciava nei termini sopra esposti;

3. con la memoria di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c. la difesa della ricorrente ha sostenuto la sussistenza di un giudicato interno implicito sul tema dell’ammissibilità del ricorso originario ad onta della previsione dell’art. 3-bis d.l. 146/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 215/2021, che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973) e dell’interpretazione della citata disposizione, anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti, fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (v.

Cass. n. 26283/2022);

4. sul tema, in tesi dirimente, si registrano vari orientamenti di questa Corte, in pate citati dalla ricorrente (Cass. 19654/2024; Cass. 3812/2023; Cass. 18001/2024 e Casas. 17989/2024), a cui si aggiungono altre pronunce (tra tutte v.

Cass. 30952/2024 e le varie pronunce ivi menzionate; Cass. 292/2025);

5. con ordinanza n. 6271/2025 questa Sezione, nel dar conto dei vari orientamenti sviluppati sul tema, ha segnato che con ordinanza interlocutoria n. 17925/2024, è stata rimessa alle Sezioni unite la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno, in F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 15993/2022 Numero sezionale 2706/2025 relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non Numero di raccolta generale 15786/2025Data pubblicazione 12/06/2025 rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio, per cui ha ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite;

6. che per i medesimi motivi anche al presenta causa va rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione elle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 17925/2024.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15993/2022 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62T20 G200 W), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce poste al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 76T06 H501 U). - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67H11 H501 I). - CONTRORICORRENTE – F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 15993/2022 per la cassazione della sentenza n. 1494/4/2022ella [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2706/2025Numero di raccolta generale 15786/2025 tributaria regionale del Lazio depositata in data 29 marzo 2022.Data pubblicazione 12/06/2025 UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA]: 1. oggetto di controversia è la suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale rigettava l’appello interposto dal contribuente avverso la sentenza n. 1547/35/2020 della Commissione tributaria provinciale di Roma, considerando che i minimi tariffari in tema di spese di giudizio fossero derogabili, compensando le spese del giudizio di appello in ragione della ritenuta novità della questione; 2. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione notificandolo in data 23 giugno 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione, depositando in data 26 marzo 2025 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato il 1 settembre 2022; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, assumendo l’erroneità della pronuncia impugnata per aver rigettato l’appello, ritenendo che i minimi tariffari di cui alle tabelle dei menzionato decreti fossero derogabili, con ciò confermando la decisione del primo Giudice che aveva liquidato le spese con importo inferiore al predetto limite;F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 15993/2022 Numero sezionale 2706/2025 2. si apprende dal contenuto dell’impugnazione in esame che Numero di raccolta generale 15786/2025Data pubblicazione 12/06/2025 l’originario oggetto del contendere riguardava le pretese consacrate nei ruoli esattoriali, di cui l’istante assumeva essere venuto occasionalmente a conoscenza, per cui impugnava le relative cartelle di pagamento che sosteneva non esserle mai stata notificate; 2.2. il primo giudice accoglieva il ricorso per la ritenuta prescrizione delle residue pretese e liquidava la somma di 100,00 € a titolo di spese giudiziali a fronte di un valore della controversia di 499,04 € 2.3. la Commissione regionale pronunciava nei termini sopra esposti; 3. con la memoria di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c. la difesa della ricorrente ha sostenuto la sussistenza di un giudicato interno implicito sul tema dell’ammissibilità del ricorso originario ad onta della previsione dell’art. 3-bis d.l. 146/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 215/2021, che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973) e dell’interpretazione della citata disposizione, anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti, fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. n. 26283/2022); 4. sul tema, in tesi dirimente, si registrano vari orientamenti di questa Corte, in pate citati dalla ricorrente (Cass. 19654/2024; Cass. 3812/2023; Cass. 18001/2024 e Casas. 17989/2024), a cui si aggiungono altre pronunce (tra tutte v. Cass. 30952/2024 e le varie pronunce ivi menzionate; Cass. 292/2025); 5. con ordinanza n. 6271/2025 questa Sezione, nel dar conto dei vari orientamenti sviluppati sul tema, ha segnato che con ordinanza interlocutoria n. 17925/2024, è stata rimessa alle Sezioni unite la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno, in F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 15993/2022 Numero sezionale 2706/2025 relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non Numero di raccolta generale 15786/2025Data pubblicazione 12/06/2025 rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio, per cui ha ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite; 6. che per i medesimi motivi anche al presenta causa va rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione elle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 17925/2024. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de
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