CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 38606/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso sollecita una diversa valutazione in punto di fatto, sostenendo che l'imputata non avesse consapevolezza della condotta posta in essere e, quindi, non avrebbe agito con il dolo richiesto dall'art. 337 cod.pen.; ritenuto che, su tale aspetto, la Corte di appello ha reso una congrua motivazione, senza che emergano vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della sentenza di appello (si veda p.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te