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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2024

Cassazione n. 40345/2024

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 maggio 1998; avverso l'ordinanza del 16 maggio 2024 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gene- rale, Marilia di Nardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 14 settembre 2024 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale distrettuale di Torino, rigettando la richiesta di riesame proposta dall'indagato, ha confermato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere originariamente di- sposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 605 cod. pen. (commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA]).

Il ricorso si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce, sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 274, 292, 309 e 391 cod. proc. pen.), che il Tribunale avrebbe omesso di fornire specifica motivazione in ordine al requisito dell'attualità del pericolo di rei- terazione del reato, trascurando ogni valutazione in ordine al contesto socio am- bientale ove il Canetto risulta inserito e alle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. non potrebbero essere soddi- sfatte con altre misure. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che, effettivamente, la ritenuta esistenza di un pericolo di reite- razione del reato deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, che rendano tale esi- genza reale ed attuale, ma la necessaria "attualità" del pericolo non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, sicché il giudice della cautela non ha l'onere di indicare, motivando, specifiche occasioni di possibile re- cidivanza, ma solo di effettuare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale nel quale hanno avuto genesi ed esecu- zione i fatti contestati e del tempo trascorso rispetto alla consumazione di questi ultimi (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891) Parallelamente, nella scelta della misura e nella valutazione della relativa ade- guatezza, incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impu- gnazione, un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive anche se applicate congiuntamente (Sez. 3, n. 842 del 17/12/2015, dep. 2016, Boscolo, Rv. 265964).

Ebbene, in applicazione di tali principi, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva alla luce delle concrete modalità di consumazione della con- dotta e della personalità del prevenuto, evidenziando la spiccata propensione alla violenza (desunta dal modo in cui si sarebbe prestato a contribuire ad un'aggres- sione brutale ed estemporanea), l'assenza di resipiscenza e l'assoluta incapacità del ricorrente di inibire i propri impulsi aggressivi.

Elementi che non solo hanno C-Th 2 i fondato il giudizio di pericolosità, ma che hanno condotto il Tribunale anche a ritenere del tutto inadeguate sia eventuali misure cautelari non detentive (in quanto lascerebbero il Canetto sostanzialmente libero di reiterare le medesime condotte delittuose), sia quella detentiva degli arresti domiciliari (ancorché assi- stita dal braccialetto elettronico, strumento finalizzato a garantire un solo più alto livello di monitoraggio, oltre che una celere risposta dell'ordinamento, in caso di trasgressione alle prescrizioni restrittive), presupponendo, quest'ultima, comun- que "un certo livello di affidabilità del soggetto da sottoporvi"; affidabilità che, alla luce delle superiori considerazioni, è stata esclusa.

Le censure sollevate dal ricorrente non solo non si confrontano con tali ana- litiche argomentazioni, ma - deducendo circostanze afferenti al contesto socio- ambientale ove il Canetto risulta inserito o alla sua condotta processuale e sostan- ziale - si limitano a prospettare una diversa valutazione degli elementi probatori utilizzati dal Tribunale a fondamento del giudizio di sussistenza del pericolo di re- cidiva ed adeguatezza della misura disposta, dimenticando che il controllo dì le- gittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti, né all'apprezza- mento che di essi ne fa il giudice di merito, ma alla sola verifica della non (mani- festa) illogicità della motivazione e della sua coerenza con i dati processuali richia- mati.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il presente provvedimento deve essere comunicato, per estratto e a cura della Cancelleria, alla Procura della Re- pubblica presso il Tribunale di Torino, per la successiva esecuzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. del co- dice di procedura penal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 maggio 1998; avverso l'ordinanza del 16 maggio 2024 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gene- rale, Marilia di Nardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 14 settembre 2024 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale distrettuale di Torino, rigettando la richiesta di riesame proposta dall'indagato, ha confermato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere originariamente di- sposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 605 cod. pen. (commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA]). Il ricorso si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce, sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 274, 292, 309 e 391 cod. proc. pen.), che il Tribunale avrebbe omesso di fornire specifica motivazione in ordine al requisito dell'attualità del pericolo di rei- terazione del reato, trascurando ogni valutazione in ordine al contesto socio am- bientale ove il Canetto risulta inserito e alle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. non potrebbero essere soddi- sfatte con altre misure. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, effettivamente, la ritenuta esistenza di un pericolo di reite- razione del reato deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, che rendano tale esi- genza reale ed attuale, ma la necessaria "attualità" del pericolo non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, sicché il giudice della cautela non ha l'onere di indicare, motivando, specifiche occasioni di possibile re- cidivanza, ma solo di effettuare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale nel quale hanno avuto genesi ed esecu- zione i fatti contestati e del tempo trascorso rispetto alla consumazione di questi ultimi (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891) Parallelamente, nella scelta della misura e nella valutazione della relativa ade- guatezza, incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impu- gnazione, un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive anche se applicate congiuntamente (Sez. 3, n. 842 del 17/12/2015, dep. 2016, Boscolo, Rv. 265964). Ebbene, in applicazione di tali principi, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva alla luce delle concrete modalità di consumazione della con- dotta e della personalità del prevenuto, evidenziando la spiccata propensione alla violenza (desunta dal modo in cui si sarebbe prestato a contribuire ad un'aggres- sione brutale ed estemporanea), l'assenza di resipiscenza e l'assoluta incapacità del ricorrente di inibire i propri impulsi aggressivi. Elementi che non solo hanno C-Th 2 i fondato il giudizio di pericolosità, ma che hanno condotto il Tribunale anche a ritenere del tutto inadeguate sia eventuali misure cautelari non detentive (in quanto lascerebbero il Canetto sostanzialmente libero di reiterare le medesime condotte delittuose), sia quella detentiva degli arresti domiciliari (ancorché assi- stita dal braccialetto elettronico, strumento finalizzato a garantire un solo più alto livello di monitoraggio, oltre che una celere risposta dell'ordinamento, in caso di trasgressione alle prescrizioni restrittive), presupponendo, quest'ultima, comun- que "un certo livello di affidabilità del soggetto da sottoporvi"; affidabilità che, alla luce delle superiori considerazioni, è stata esclusa. Le censure sollevate dal ricorrente non solo non si confrontano con tali ana- litiche argomentazioni, ma - deducendo circostanze afferenti al contesto socio- ambientale ove il Canetto risulta inserito o alla sua condotta processuale e sostan- ziale - si limitano a prospettare una diversa valutazione degli elementi probatori utilizzati dal Tribunale a fondamento del giudizio di sussistenza del pericolo di re- cidiva ed adeguatezza della misura disposta, dimenticando che il controllo dì le- gittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti, né all'apprezza- mento che di essi ne fa il giudice di merito, ma alla sola verifica della non (mani- festa) illogicità della motivazione e della sua coerenza con i dati processuali richia- mati. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il presente provvedimento deve essere comunicato, per estratto e a cura della Cancelleria, alla Procura della Re- pubblica presso il Tribunale di Torino, per la successiva esecuzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. del co- dice di procedura penal
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