CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22227/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputata all'atto dell'esecuzione della confisca e la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello là dove la sentenza precisa che non vi è stata alcuna utilizzazione delle dichiarazioni della ricorrente (il militare ha espressamente riferito in udienza di non poterne dare atto) e che i fatti, anche per l'entità del bene oggetto di sottrazione, non possa ritenersi di scarsa offensività; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05