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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 00660/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFTestoVuoto. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19676/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 24705/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è privo di correlazione con le argomentazioni poste a base della decisione del Tribunale di sorveglianza, che ha correttamente negato l’applicazione di misure alternative alla detenzione dopo aver preso atto della condizione di irreperibilità del condannato, che costituisce al riguardo sicuro fattore ostativo (tra le molte, Sez. 1, n. 3256 del 13/05/1996, Stevanovic, Rv. 205485-01); Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 660/2025 Roma, lì, 08/01/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19676/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 24705/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è privo di correlazione con le argomentazioni poste a base della decisione del Tribunale di sorveglianza, che ha correttamente negato l’applicazione di misure alternative alla detenzione dopo aver preso atto della condizione di irreperibilità del condannato, che costituisce al riguardo sicuro fattore ostativo (tra le molte, Sez. 1, n. 3256 del 13/05/1996, Stevanovic, Rv. 205485-01); Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 660/2025 Roma, lì, 08/01/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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