CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 40787/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che per l'udienza del 22 marzo 2022 ha concluso chiedendo fissarsi udienza pubblica e in subordine l'inammissibilità del ricorso; rilevato che il processo veniva differito a nuovo ruolo e fissato per l'odierna pubblica udienza, senza che alcuna delle parti abbia richiesto la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia rigettava l'istanza di revisione, presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica, in data 9 gennaio 2013 e irrevocabile il 7 giugno 2013, con la quale l'attuale ricorrente era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, euro quattrocento di multa per il furto di un personal computer portatile e di altro, in danno di [OSCURATO:PERSONA], refurtiva conservata all'interno di una cassetta di sicurezza della sala internet dell'albergo D&T in Roma. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la 'prova nuova' prodotta dal difensore nel giudizio di revisione, consistente nel certificato di attraversamento della frontiera, nonché della carta di identità del ricorrente, recante il numero identificativo, integra elementi probatori innovativi non adeguatamente valutati dalla Corte di appello, pur essendo decisamente idonei a comprovare come il condannato fosse in Marocco alla data di commissione del reato contestatogli. 4. Il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., denunciando motivazione apparente della sentenza impugnata, che non si è confrontata con le nuove prove. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 2 marzo 2022 — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — chiedendo disporsi la trattazione in pubblica udienza del ricorso e , in subordine, dichiararsi inammissibile lo stesso. 6. Il difensore in data 21 marzo 2022 depositava memoria e allegati in vista dell'udienza del 22 marzo 2022. 7. A tale udienza il Collegio disponeva il rinvio a nuovo ruolo del processo dovendo lo stesso essere trattato ai sensi dell'art. 614 cod. proc. pen. 8. Il ricorso è stato trattato in data 15 luglio 2022 senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. E' poi stata depositata in cancelleria ulteriore documentazione, in merito alle forme di rilascio della Carta di identità nazionale da parte del Regno del Marocco. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Va premesso come la Corte di appello di Perugia abbia valutato priva dei requisiti di rilevanza e concludenza la prova nuova offerta, nonché inammissibile l'istanza di revisione per la parte in cui risulta diretta a provocare una sorta di rivalutazione del quadro probatorio, già esaminato nel processo. In tal senso la Corte territoriale giudica per un verso inammissibili le doglianze relative alla rivalutazione del materiale di prova, già delibate con la sentenza sottoposta a revisione, tese a scardinarne l'attendibilità dei testi escussi e degli accertamenti esperiti. Quanto all'unico elemento probatorio di novità - l'attestazione degli ingressi e delle uscite dal territorio del Regno del Marocco, che vede [OSCURATO:PERSONA] identificato con carta di identità nazionale n. G-374864, farvi ingresso il 29 dicembre 2018 e uscirne in data 8 febbraio 2009, il che ne escluderebbe la presenza in Italia alla data del furto del 8 gennaio 2009 - la Corte di appello esclude il valore assoluto di tale attestazione, sia perché non può escludersi che vi siano persone omonime anche con la medesima data di nascita, sia anche per l'assenza di ulteriori elementi concreti che rafforzino la forza probatoria dell'attestato quali, per un verso, titoli di viaggio che comprovino che [OSCURATO:PERSONA], attuale ricorrente, si sia effettivamente recato in Marocco in quell'arco temporale, per altro verso che lo abbia fatto senza soluzione di continuità alcuna. Ulteriore elemento valutato dalla Corte attiene alla circostanza che Zelnnat fu identificato dal gestore dell'albergo romano con passaporto ceco, cosicché non può escludersi che altri ingressi in Marocco si siano svolti con diverso documento di identità. Da qui il rigetto dell'istanza ai sensi degli artt. 630 e 634 cod. proc. pen. con sentenza ora impugnata. 3. Il primo e il secondo motivo strettamente connessi vanno trattati unitariamente e vanno dichiarati inammissibili. 3.1 E' incontestabile che in tema di revisione il giudice di merito abbia preliminarmente il limitato compito di valutare in astratto l'idoneità dimostrativa dei nuovi elementi, nel senso di considerare se essi abbiano, ove eventualmente accertati, la capacità di condurre al proscioglimento del condannato attraverso il riesame di tutte le prove; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, non può che riguardare la capacità dimostrativa del complesso probatorio, inclusivo delle prove vecchie e di quelle nuove, a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, non può che riguardare la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, con esclusione di ogni anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, sentenza n. 15403 del 07/03/2014, Rv. 260563). Nel caso in esame la Corte territoriale ha correttamente compiuto detto vaglio anticipato, con motivazione congrua e logica, non eludendo gli elementi nuovi prospettati e allegati con l'istanza di revisione, né tantomeno rendendo una motivazione apparente, come invece dedotto con i motivi di ricorso. 3.2 La Corte ha chiarito che a fronte della solidità delle testimonianze acquisite e della circostanza che Zelnnat fu identificato dal gestore dell'albergo ove si consumò il furto, per altro con l'esibizione di passaporto ceco, l'attestazione degli ingressi e delle uscite dal territorio marocchino non potesse avere alcuna astratta efficacia, tale da condurre al ribaltamento del giudicato. In tal senso logiche e congrue, oltre che pertinenti, sono le valutazioni svolte ictu odull dalla Corte perugina, il che esclude il dedotto vizio di motivazione apparente e l'errato governo dell'art. 630 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in forza sia della possibilità di omonimie, sia anche in relazione all'utilizzo di altri documenti di identità personali da parte dello Zelmat, come il passaporto recante n. ZC002284 oggetto della registrazione in albergo ove viene indicata la cittadinanza ceca (all'istanza di revisione per altro è allegata la documentazione relativa all'attività svolta dallo Zelmat proprio in Praga e la circostanza è confermata dall'esistenza di domicilio nel territorio della Repubblica Ceca, risultante dal passaporto marocchino LP6287082 esibito dal difensore). Inoltre, in occasione della elezione di domicilio avvenuta su richiesta della Polizia di Stato il 19 giugno 2009, Zelmat risultava essere in possesso di ulteriore documento di identità, vale a dire di un passaporto n. R66431 rilasciato il 12 giugno 2003. D'altro canto la certificazione esibita, quanto ai passaggi transfrontalieri, riporta esclusivamente i controlli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] identificato con carta di identità G-374864, il che rende possibile che vi siano atri controlli avvenuti con gli altri documenti di riconoscimento, risultandone in possesso del ricorrente almeno altri due. La stessa ampiezza dell'arco temporale di permanenza in Marocco, come certificata dal 29 dicembre 2008 al 8 febbraio 2009, ben risulta compatibile con altri spostamenti avvenuti con altro documento o anche con il medesimo, ma senza controllo o annotazione dello stesso alla frontiera. La prova 'nuova' fornita non assume, da subito, i caratteri di decisività in grado di giustificare il giudizio di revisione e la Corte di appello ha con motivazione logica e congrua dato conto di ciò.I motivi dell'attuale ricorso sono pertanto inammissibili, riproponendo ragioni in fatto che non appaiono censurabili in questa sede, risultando per altro palesemente infondati. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C