CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 03174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso iscritto al n. 01893/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], r appresenta to e dife so da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in atti; -ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA]: s.r.l. liquidazione AC – 11/02/2026 r.g. n. 01893/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore dellaIMETEL s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -controricorrente e ricorrente incidentale - avversola sentenza della Co rte di appello di Catania n. 1238 /2021, pubblicata il 7 giugno2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del locale Tribunale che , dopo aver dichiarato la carenza di legittimazione processuale di [OSCURATO:PERSONA], aveva respinto la domanda proposta dal Russo avente a oggetto l’annullamento della deliberazione assembleare della [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter , “la società”) presa in data 30 aprile 2014 con cui, dopo l’approvazione della situazione patrimoniale della società aggiornata al 31 marzo 2014, la società era stata posta in liquidazione ed era stato nominato il liquidatore nella persona di [OSCURATO:PERSONA], attribuendo all o stess o un compenso annuo di € 60.000,00. 2. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore della società, ha resistito con controricorso e ha propo sto , anche in proprio , ricorso incidentaleaffidato a un motivo. 3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che: a) la statuizione del primo giudice di r.g. n. 01893/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inammissibilità della costituzione in giudizio della Milici quale liquidatore,per essere legittimato a contraddire il solo procuratore speciale a tale scopo nominato ex artt. 78 e 79 cod. proc. civ., era passata in cosa g iu dicata, stante la mancata impugnazione in appello della relativa pronuncia; b) l’intervento principale della Milici andava respinto, siccome in esso era dedotto un mero interesse indiretto al rigetto della domanda di annullamento, laddove legittimato passivo nell’azione di impugnazione della deliberazione assembleare era solo la società e, per essa , nella specie,i l curatore speciale all’uopo nominato, stante il confliggente interesse della Milici, al contempo socio di maggioranza e liquidatoredella società medesima; c) il Russo aveva impugnato la sola parte della deliberazione con cui la Milici era stata nominata liquidatore e non già la parte in cui era stato deliberato lo scioglimento della società, pe r cui il giudizio andava in tali termini circoscritto; d) infondata era la pretesa del Russo che sosteneva come il riconoscimento a opera del convenuto (nella specie, il curatore speciale della società) delle pretese attoree avesse fatto venir meno il potere del giudice di esaminare la domanda, atteso che tale comportamento può esser e scrutinato come rilevante ai fini dell’eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere o dell’eventuale applicazione del principio di non contestazione dei fatti e delle ragioni allegate in giudizio, ma non fa venir meno ipso iure la potestà del giudice dei dirimere la lite; e) non sussisteva alcun conflitto di interessi del socio per aver votato la propria nomina a liquidatore della società; f) infondata era la doglianza del Russo inerente a una pretesa eccessività del compenso accordato al liquidatore , siccome l’ ingente patrimonio immobiliare della società (superiore ai 4 milioni di euro ) rendeva r.g. n. 01893/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] perfettamente congrua la remunerazione dell’ attività del liquidatore rispetto alle complesse operazioni di valutazione e liquidazionedel patrimonio della società. 4. La ricorrente incidentale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale lamenta: a) Primo motivo di ricorso: « Violazione degli articoli 99, 105, 112 e 115 c.p.c., 111 comma 2 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», per avere i Giudici d’appello erroneamente ritenuto che il riconoscimento della domanda da parte del convenuto non comporti l’obbligo del giudice di pronunciarsi conformemente alla pretesa attorea, deducendo che, una volta dichiarato inammissibile l’intervento della Milici, i giudici del merito avrebbero dovuto limitarsi ad accertare che l’espressa adesione del curatorespeciale della società, unico legittimato a contraddire, alla domanda del Russo comportava la necessità del suo accoglimento de plano , senza alcuna necessità, e conseguentelegittimità, dell’esame della sua fondatezza nel merito. Il motivopresenta profili di inammissibilità e di infondatezza. Esso è inammissibile laddove non intercetta la ratio decidendi della sentenza impugnata sul tema dell’interpretazione del contegno processuale del convenuto che, ai fini della fondatezza della domanda, può rilevare, oltre che nel caso di confessione in sede probatoria, sotto il profilo della non contestazione (in rubrica è denunciata la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.). Si osserva, sul punto chela Corte territoriale , benché in un primo tempo abbia genericamente richiamato il principio di non contestazione, ha poi valutato – alla fine della motivazione - le circostanze richiamate nella comparsa di costituzione, considerando la possibilità della r.g. n. 01893/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] successiva revoca del liquidatore o riduzione del compenso, valutandole quindi implicitamente come inidonee ad essere la base di una non contestazione; e tale ratio decidendi non risulta espressamente contestata dalla censura in esame. Il motivo è, poi, infondato, poiché confonde gli effetti del principio dispositivo, che informa di sé il processo civile ove la controversia abbia a oggetto diritti disponibili , con gli effetti dell’atteggiamento processuale delle parti, che ha rilevanza ai fini della diversa questione delriparto dell’onere probatorio ai fini dell’ accoglimento della domandaformulata in lite. Invero, se la controversia ha a oggetto diritti disponibili , è in facoltà delle parti porre termine alla lite, abbandonando il giudizio o raggiungendo un accordo “privato” che è presentatoal giudice ai fini della declaratoria di cessazione de lla materia del contendere . Peraltro, anche in tale ultima evenienza, il giudice non è privato del suo potere di verifica e controllo dell’effettività idoneità della manifestazione della volontà conciliativa delle parti a determinare la cessazione della materia oggetto del contendere , dovendo, in caso di accertamento contrario , il processo proseguire a onta della manifestatacontraria volontà delle parti. Rispetto a tale questione, del tutto diversa è l’ipotesi in cui la controparte, costituendosiin giudizio, si difenda in maniera tale da far considerare ( sempre al giudice) ammessi o specificamente non contestati tutti o alcuni dei fatti costitutivi che, in via generale, l’attore ha l’onere di provare in giudizio al fine di vedersi riconosciuta la pretesa dedotta in lite . In tale ipotesi si resta sul piano degli effetti della non contestazione, che potenzialmente possono alleviare o elidere del tutto l’onere probatorio (c.d. “relevatio ab onere probandi”), ma che nulla hanno a che vedere r.g. n. 01893/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con la definizione della lite per effetto della volontà delle parti di porvi termine. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il rilievo della carenza di legittimazione del liquidatore non determinasse ipso iurela cessazione della materia del contendere e ha proceduto a valutare l’accoglibilitàdella domanda anche in esito alla posizione assunta in lite dal curatore speciale della società , finendo per escludere qualsiasi effetto preclusivo rispetto a lla propria potestas iudicandi. Rispetto a tale valutazione, astrattamente corretta, la censura in esame non contesta errori erme ne utici o travisamenti delle prove su cui tale decisione è basata, sicché la doglianza non può trovareaccoglimento. b) Secondo motivo di ricorso: « Nullità della sentenza per violazione degli art. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4», per avere i giudici di appello erroneamente omesso di pronunciare sul motivo d’appello proposto in punto di legittimità della delibera di scioglimento e messa in liquidazione della società, deducendo che la questione era stata oggetto di specifico motivo di gravame, svolto a partire da pagina 19 dell’atto di citazione in appello, con il quale l’odierno ricorrente aveva evidenziato che la decisione di mettere in liquidazione la società rispondeva all’interesse personale del socio-amministratore [OSCURATO:PERSONA] di interferire sugli effetti del recesso esercitato da lui precedentemente esercitatoquale socio di minoranza. Il motivo, che può qualificarsi come sostanzialmente deducente un erroneo utilizzo, da parte della sentenza impugnata, della categoria dell’assorbimento della domanda, è fondato. La Corte di appello argomenta sul punto (pagg. 8/9) che il Russo avrebbe “impugnato solo la statuizione di rigetto dell’impugnativa r.g. n. 01893/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della delibera del 30 aprile 2014 della società [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale l’assemblea dei soci aveva nominato quale liquidatore [OSCURATO:PERSONA], socia di maggioranza della società e già suo amministratore dal 1995 e le aveva attribuito un compenso annuo di € 60.000. Ne consegue che non va esaminato il motivo, con il quale parte appellante si duole dell’erroneità della motivazione, con la quale il primo giudice ha escluso l’illegittimità della delibera, che aveva disposto la liquidazione della società.”. Il diretto esame degli atti, che questa Corte è legittimata a compiere quale giudice del fatto processuale , deducendosi nel motivo un error in procedendo , conduce alle seguenti considerazioni: a) la deliberazione impugnata è una sola ed è quella resa il 30 aprile 2014; b) in primo grado il Russo ha contestatola legittimità della deliberazione sotto ogni profilo , tanto in relazione alla legittimità della messa in liquidazione della società, che in relazione alla scelta del liquidatore e alla determinazione de l suo compenso; c) in appello il Russo ha rassegnato le seguenti conclusioni (come la stessa Corte territoriale trascrive a pag. 2: “annullare, revocare e/comunque dichiarare priva di effetti la deliberazione assunta in data 30 aprile 2014 dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale l’assemblea dei soci ha nominato quale liquidatore la signora [OSCURATO:PERSONA], attribuendole un compenso annuo di euro 60.000,00 al loro delle ritenute di legge, siccome illegittima per conflitto di interessi e/o per eccesso di potere e/o per violazione dei doveri di buona fede in senso oggettivo e/o per tutte le altre ragioni illustrate nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e nel presente atto d’appello; condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio gradi di giudizio”; d) la circostanzache sia stata impugnata r.g. n. 01893/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di primo grado in tutte le sue affermazioni , ivi compresa la sussistenza dell e condizion i astrattamente previst e per la messa in liquidazione della società, unitamente al fatto che nell’atto di appello (come trascritto, ai fini della completezza del motivo di ricorso, nella nota 6 a pagg. 15-16 dell’odierno ricorso) si faccia espressamente riferimento alla legittimità della messa in liquidazione, e che nelle conclusioni dell’appello si faccia espresso rinvio alle argomentazioni svolte tanto in primo g rado e che in appello, fa concludere che l’ effetto devolutivo del gravame si è esplicitatosu tutta la domanda originariamente pro posta . Tanto comporta che , essendo concettualmente pregiudiziale la valutazione della sussistenza dei presupposti per la messa in liquidazione della società , rispetto alle questioni inerenti alla correttezza della scelta del liquidatore e alla determinazione d el suo compenso, alcun effetto di assorbimento – né proprio né improprio, secondo il criterio discretivo evidenziato nella giurisprudenzadi questa Corte (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 26507 del 14/09/2023) - può essersi nella specie verificato, sicché la citata affermazione con cui la Corte di merito ha ritenuto di non pronunciarsi sul punto si rivela erronea. c) Terzo motivo di ricorso: « Nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4» per avere i giudici d’appello reso una motivazione apparente sui motivi d’appello proposti in punto di nomina del liquidatore e di quantificazione del suo compenso, deducendo la mera apparenza della motivazione resa per respingerela doglianza inerente alla scelta del liquidatore e all’eccessività del suo compenso, atteso che la motivazione resa r.g. n. 01893/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non indicava gli elementi da cui la Corte territoriale aveva tratto il proprio convincimento. Il motivo è infondato, giacché la giurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass. S.U. n. 22232 del 2016, si è attestata nell’affermare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; id. Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021; id. Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022).Circostanze del tutto insussistenti nel caso di specie, ove la piana lettura della motivazione resa dalla sentenza impugnata conduce alla conclusione che le ragioni del decidere sono state esplicitate in maniera del tutto esauriente e comprensibile. 2. Il ricorso incidentale deduce: « Sulla legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] a resistere nel presente giudizio – violazione degli artt. 105, 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», lamentando che la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile l’intervento della Milici sull’erroneo presuppostoche lo stesso fosse stato effettuato nella sua qualità di socio della società, laddove in ogni scritto difensivo era chiaro che esso era stato effettuato nella qualità di liquidatore della stessa, per tutelare sia un interesse della società, sia un diritto proprio, r.g. n. 01893/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenzache, anche a voler considerare inammissibile il primo intervento spiegato (stante l’avvenuta costituzione in giudizio del curatore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]), certamente doveva ritenersi ammissibile il secondo intervento, ossia quello spiegato dalla Milici uti singulus, tutelandosi con esso il proprio diritto a difendere la legittimità della propria nomina a liquidatore e della determinazione del relativo compenso. Il ricorso incidentale è fondato, atteso che il motivo, in ossequio ai canoni di completezza della censura, documenta come la prospettazione delle ragioni dell’intervento della Milici in giudizio era stata, quantomeno, affidata alla concomitante qualità di socio e di liquidatore, sicché non è dato comprendere da quale elemento letterale e documentale la Corte territoriale possa avere ritenuto di limitare la causa petendi delle ragioni dell’interveniente alla sola tutela delle sue ragioni personali come socio della società. 3. La sentenza va , dunque , cassata in relazione al le questioni accolte e le parti rinviate alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale , accoglie il secondo motivo del ricorso principale , dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso principale ; accoglie i l ricorso incidentale ; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti, in relazione ai motivi accolti, innanzi alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione,