CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06555/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9765-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N I COLA, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati “ ex lege ” presso l ’ indirizzo di posta elettronica deipropri difensor i come in atti , rappresent a t i e dife s i dagli [OSCURATO:PERSONA] LIDDO, Luca ROTONDO, Emanuele ARGENTO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., in persona del procuratore speciale , [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] COMBATTENTE,domiciliata “ ex lege ” presso l ’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatae difesa d all ’ A vvocat o Alessandra CAPPUCCILLI ; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Titolo esecutivo stragiudiziale - Mutuo fondiario - Clausola fideiussoria - Precetto notificato ai fideiussori - Nullitàdella clausolaper violazione della direttiva 93/13/CEE -Rilievo officioso in sede di legittimità - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.9765/2023 Cron. Rep. Ud.08/10/2025 Adunanza camerale nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 328 /20 2 3 , de lla Corte d ’ appello d e L’Aquila, depositata in data 06/03/2023; udita la relazione della causa, svolta nell ’ adunanza camerale celebrata in data 08/10/2025, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano GiaimeGUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di tremotivi, per la cassazione della sentenza n. 328/23, del 6 marzo 2023, della Corte d’appello de L’Aquila, che - accogliendo il gravame esperito d alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].(d’ora in poi, “Prelios” e “Siena NPL”) avverso la sentenza n. 516/22, dell’8 aprile 2022, del Tribunale di Pescara- ha rigettato l ’ opposizione al precetto da essi proposta quali fideiussori del credito nascente da contratto di mutuo fondiario, azionato “in executivis” da Prelios. 2.Riferiscono, in punto di fatt o, gli odiern i ricorrent i di aver opposto l’atto di precetto con il quale Prelios, in veste di mandataria di Siena NPL (titolare del portafoglio crediti cedutole “in blocco” da lla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e comprensivo di quello azionato in via esecutiva, nascente da un contratto di mutuo fondiarioconcluso dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., poi incorporata da Monte dei Paschi, con la società [OSCURATO:PERSONA]), intimava il pagamentodella somma precettata nella loro qua lità di fideiussori. Sospesa l’esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ. (con decisione confermata, quanto alla posizione degli odierni ricorrenti, pur all’esito del reclamo al collegio proposto dal creditore pignorante), veniva introdotta la fase di merito del giudizio di opposizione, nella quale gli opponenti ribadivano, innanzitutto, la decadenza dalla fideiussione ex art. 1957 cod. civ., per il decorso del termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, poiché il mutuo era stato risolto il 6 novembre 2016 e il precetto era stato intimato dopo oltre quattroanni. Veniva, inoltre, dedotto il difetto del titolo esecutivo del mutuo azionato, per mancanza della “traditio”dalla somma al mutuatario, trattenuta in deposito dalla banca, trattandosi di mutuo “ condizionato ”, e, infine, la nullità della fideiussione per violazionedella legge antitrust e dei trattati europei. La proposta opposizione veniva accolta dal giudice di prime cure, essendo stata dichiarata la decadenza dalla fideiussione, con decisione, però, riformata in appello, in accoglimento delgravame di Prelios. Riteneva, infatti, il giudice di seconde cure che quella sottoscritta dagli opponenti fosse una fideiussione “a semplice richiesta”, sicché il termine semestrale di cui all’art. 1957 cod. civ. doveva ritenersi osservato, nel caso di specie, per il sol fatto dell’avvenuto invio - entro il termine suddetto - di una richiesta stragiudiziale di pagamento. 3. Avverso la sentenza della Corte aquilana ha nno proposto ricorso per cassazione i già opponenti all’esecuzione, sulla base - come detto -di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4 ), cod. proc. civ. -nullità della sentenza, perché in violazione o falsa applicazione dell’art. 81 cod.p roc. c iv . e degli artt. 99 e 100 c od . proc. c iv. avrebbe omesso di rilevare il difetto di legittimazione “ad causam”in capo a Siena NPL, la quale ha preteso di far valer e nel processo di primo e secondo grado “un diritto altrui i n nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”. I ricorrenti assumono che il difetto di “legitimatio ad causam” (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del r apporto controverso) “può essere rilevato anche d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità”, consistendo nella coincidenzadell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari dagli effetti della pronuncia richiesta (viene richiamata, tra le altre, Cass. Sez. Un., sent. 8 marzo 2022, n. 7514). La necessità di verificare, anche “ex officio”, la sussistenza di tale coincidenza è imposta -rammentano i ricorrenti - dall ’ art. 81 cod. proc. civ., a mente del quale nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Ciò premesso, viene richiamato - quanto al caso che qui occupa -“il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare dal creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. 1° dicemb re 1993, n. 385, art . 58 , ha l ’ onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale dalla propria legittimazione sostanziale”. Nel caso di specie, tuttavia, Prelios ha indicato -sin dall’atto di precetto - la propria mandante Siena NPL come “cessionaria” inblocco dei crediti di Monte dei Paschi (tra i quali, come detto, rientrava quello azionato in via esecutiva, nascente da contratto di mutuo fondiario). Ciò, tuttavia, sarebbe avvenuto in aperta contraddizione, si sostiene, con la condotta processuale assunta in altro giudizio, ancora pendente innanzi al Tribunale di Pescara al momento della notifica dell’atto di precetto (giudizio promosso da Monte dei Paschi e poi culminato nella sentenza n. 713 del 2019), nel quale NPL si sarebbe “ben guardata dall’intervenire”, per chiedere l’estromissione della pretesa “cedente”. Inoltre, quale prova della “legitimatio ad causam”, l’esecutante avrebbe prodotto in giudizio un “avviso di pubblicazione” nella [OSCURATO:PERSONA] che, per stessa ammissione di Prelios, concerne “solo una «cessione»che avrebbe riguardato «un portafoglio»composto da non si sa quali e quanti «crediti» di non si sa quali «categorie»di «rapporti» bancari dei quali è stata in grado di «svelare»unicamente che l’«originario creditore» d ’ un tal « portafog lio» sarebbe stato la « [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA]»”.Di talché, è la conclusione rassegnata sul punto, in mancanza d’una qualsivoglia i ndicazione per categorie d ei rapporti ceduti “in blocco”, come invece si assume essere richiesto da questa Corte,“un sì - ipotetico - « a vv iso » non sarebbe in alcun modo «sufficiente a dimostrare la titola rità del credito »” nei confronti dei ricorrenti e“in capo al cessionario”. Fermo, infine, restando che la norma dell’art. 58, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993 - sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte - “ si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla [OSCURATO:PERSONA] fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto”, ma ciò sempre che, naturalmente, “ una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente”, in quanto la previsione normativa suddetta “ si applica al caso in cui una cessione rilevante esista ” , ma “ non dimostra che la stessa esiste”. 3.2.Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -nullità della sentenza, perché in “violazione o falsa applicazione di legge”, e segnatamente degli artt. 6, § 1, e 7, della direttiva 93/13/CEE,del principio di effettività della tutela dei “consumatori”, degli artt. 19, § 1, TUE e 267 TFUE , della sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del Lussemburgo del 17maggio 2022, pronunciata nelle cause riunite C-693/19 a C-831/19, degli art. 33 e 36 del d . l gs. 6 settembre 2005, n. 206, ha omesso di rilevare in via officiosa il carattere abusivo della clausola di cui all’art. 8 - bis del contratto di mutuo fondiario dal 28 febbraio 2008 , stipulato tra professionista e consumatore, clausola secondo cui “i fideiussori si impegnano a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta”, così frustrando “il fine di garantire un’interpretazione unitaria delle norme dell’ordinamento dell’Unione, quale obiettivo imprescindibile per la stessa sopravvivenza di tale ordinamento”. Richiamano i ricorrenti la sentenza della CGUE del 17 maggio 2022, che -con riferimento ai contratti di fideiussione intervenuti tra “professionisti” e “consumatori”- ha stabilito la necessità del rilievo officioso, anche in sede di opposizione all’esecuzione, del carattere abusivo di quelle clausole che impongano al fideiussore decadenze o limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. Sottolineano i ricorrenti che la questione si è posta solo nel giudizio d’appello, atteso che il citato arresto della Corte di Lussemburgo è successivo alla sentenza resa in prime cure, essendo stata la stessa depositatain data 8 aprile 2022. 3.3.Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n n. 3) e 4 ), cod. proc. civ. - nullità della sentenza per motivazione apparente, in ragione della “mancanza di coerenza e logicità”. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la clausola di cuiall’art. 8-bis del contratto di mutuo - con ciò avendo ricostruito la “comune intenzione delle parti”in violazione o falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica di cui “agli artt. 1382 (sic.) e ss. cod.civ. in relazione all’art. 1322 cod. civ.” - “ nel senso che «i fideiussori si impegnano » , nel caso di specie, « a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta» andasse «interpretata come deroga pattizia alla norma con cui l ’ onere di avanzare istanza entro il termine di cui all ’ art. 1957 c od . c iv . » che, come «i ntenzione » è sì « comune » , ma unicamente al «professionista», ma non alle altre «parti»”. Si censura, in particolare, la sentenza impugnata là dove ha interpretato l’art. 8-bis del contratto di mutuo nel senso che le parti hanno “espressamente convenuto che il debitore a semplice richiesta del creditore si impegni a soddisfare la richiesta di quest’ultimo”, sicché “la liberazione del fideiussore ex art. 1957 cod. civ. si verifica nell’ipotesi in cui il creditore, entro il termine semestrale decorrente dalla scadenza dell’obbligazione garantita, non abbia proposto le sue istanze contro i debitori […] ovvero contro i fideiussori”. Nel pervenire a tale conclusione, tuttavia, la sentenza impugnata, per ricostruire la “comune intenzione delle parti”, avrebbe dato esclusivo rilievo al “tenore delle espressioni letterali utilizzate”, mentre il “richiamo nell’art. 1362 c od . c iv . alla comune intenzione delle parti impone di estendete l ’ indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, ivi incluso quello rappresentatodal comportamento, anche successivo, delle parti”, avendo ignorato, in particolare, il contegno dei fideiussori consistito nell’agire -ben prima che fosse loro notificato l’atto di precetto - per la declaratoria di nullità del contratto di mutuo. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società Prelios, nella già ricordata qualità, per chiedere che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5.È rimast a solo intimat a la società Im m obilfer. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. I ricorrent i e la controricorrente ha nno presentato memoria. 8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 9. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ciascuno dei motivi in cui si articola. 9.1. L’inammissibilità del primo motivo- in disparte il rilievo per cui i ricorrenti neppure chiariscono (come, invece, imposto dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) se la questione relativa al difetto di “legitimatio ad causam” di Siena NPL sia stata posta, e con quali modalità,all’esame dei due giudici di merito - discende dalla constatazione che esso non tiene in debita considerazione la peculiare natura delle opposizioni esecutive. Invero, come ben evidenzia la società Prelios nel proprio controricorso, questa Corte ha affermato - con specifico riferimento alla carenza di titolarità del rapporto controverso, ma svolgendo considerazionidi portata generale, e dunque estensibili anche al difetto di legittimazione processuale - che “l a permanenza della necessità di una verifica d’ufficio della titolarità, come della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, da parte del giudice dell’esecuzione e, perfino, da parte del giudice della relativa opposizione”, nonché, più in generale, “ delle condizioni dell’azione esecutiva e relativi presupposti processuali indispensabili al raggiungimento di un utile risultato”, non può prescindere dalla “peculiarità del rapporto tra processo esecutivo e relativa opposizione”, la quale esige una contestazione destinata ad “avvenire per via di azione ad opera della parte opponente e cioè del debitore, sicché deve necessariamente essere esplicita” (Cass. Sez. 3, ord. 21 luglio 2021, n. 18806). Su tali basi, pertanto, si è precisato che tale “ verifica può compiersi in base agli elementi a disposizione del giudicante, tra i quali rientra la considerazione delle prove dirette - documentali o meno -e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti, tra le quali rileva la condotta processuale dello stesso debitore”, giacché “unico legittimato alle opposizioni ad esecuzione volte a fare valere quelle carenze e, quindi, onerato di farlo in via di azione” (Cass. Sez. 3, ord. n. 18806 del 2021, cit.). E tanto a prescindere dalla considerazione che, comunquee in generale, la contestazione della titolarità del credito azionato andava operata - ove, come nella specie, tanto fosse stato possibile in relazione ai tempi di dispiegamento delle rispettive difese - entro il termine utile per consentire a controparte di reagire (Cass. Sez. 3, sent. 27 giugno 2018 , n. 16904, Rv.649436-01; tra le ultime, quanto ad un onere di tempestività della contestazione: Cass. Sez. 3, ord. 22aprile 2025, n. 10435, Rv.674648-01, ove ulteriori riferimenti e richiami ) : circostanza che, come detto, non viene adeguatamente allegata e provata. In conclusione, gli odierni ricorrenti - la cui posizione di coobbligati, in qualità di fideiussori, li ha legittimati a proporre l’opposizione a precetto - erano tenuti a far valere, in via di azione, il preteso difetto di “legitimatio ad causam” del creditore esecutante; e non hanno dimostrato, in questa sede, neppure se ed in quale occasione lo abbiano tempestivamente fatto dinanzi ai giudici del merito. 9.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. I ricorrenti, come evidenziato, sostengonodi aver eccepito in appelloil carattere abusivo, e la conseguente nullità , dell ’ art. 8 - bis del contratto di mutuo fondiario , sulla scorta dell e sentenz e della CGUE - sopravvenut e , rispetto alla decisione del Tribunale , oggetto dell’allora proposto gravame - emesse dal Collegio della Grande Sezione in data 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, [OSCURATO:PERSONA]; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C 831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C- 725/19, [OSCURATO:PERSONA]; sentenza in C-869/19, [OSCURATO:PERSONA]). Assumono, dunque, la possibilità del rilievo officioso di tale nullità nella presente sede di legittimità, anche sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni Uniti di questa Corte (si tratta di Cass. Sez. Un., sent. 6 aprile 2023, n. 9479)con riguardo al caso del mancato rilievo della suddetta nullità in occasione dell’emissione di un decreto ingiuntivo, poi azionato come titolo esecutivo. Il riferimento, tuttavia, alla testé indicata pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] non risulta pertinente rispetto al caso qui in esame, se è vero che le “strette coordinate” della stessa- in base a quanto ivi si legge - sono “ quelle, soltanto, della tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l’abusività di clausole presenti in contratto concluso con professionista, nel contesto dell’anzidetta specifica scansione processuale di diritto nazionale”, ovvero quella del procedimento monitorio. Sicché, non casualmente, il rimedio prospettato dalle Sezioni Unite - allorché il giudice investito del ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. non abbia rilevato tale nullità - è quello della riqualificazionedell’opposizion e all ’ esecuzione eventualmente già proposta, nella quale siffatta nullità sia stata poi fatta valere, come opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 cod. proc. civ., con conseguente “translatio iudicii” in favore del giudice per essa competente. Esula, pertanto, dalla pronuncia sopra richiamata, al di là della questione specifica affrontata, il tema più generale della sortedel contratto di mutuo fondiario - titolo stragiudiziale autonomamente azionabile in via esecutiva - che, in presenza di una clausola attributiva di una fideiussione rilasciata da un “consumatore” a garanzia di un credito spettante a un professionista, risulti inficiata dalla nullità derivantedalla direttiva 93/13/CEE. Né, d’altra parte, il rilievo officioso di tale nullità potrebbe ritenersi ammissibile, nella presente sede di legittimità, in base alla giurisprudenza di questa Corte che consente alla stessa di rilevare la sussistenza di una nullità c.d. “protettiva” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 12 dicembre 2014, n. 26242, Rv. 633503-01). Al riguardo, infatti, va innanzitutto osservato cheil potere del giudice di rilevare, in via officiosa , l ’ esistenza di una causa di nullità di un contratto va contemperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 cod. p roc . civ., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio (Cass. Sez. L av., o rd . 27 aprile 2021, n. 11106, Rv. 661103-01). E ciò perché il rilievo d’ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l’esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito(Cass. Sez. L av., s ent . 23 novembre 2021, n. 36353 , Rv. 662922-01), a tali limiti, in particolare, soggiacendo il giudizio di legittimità,anche in ragione della preclusione agli accertamenti di fatto (Cass. Sez. Lav., o rd. 20 dicembre 2021, n. 40896 , Rv. 663406-01).E, nella specie, non viene adeguatamente allegato e documentato che tutti gli elementi indispensabili per l’utile rilievo in sede di legittimità della dedotta nullità, tra cui la produzione dei documenti a suffragio dello sviluppo delle relative tesi, fossero stati sottoposti al giudice del merito non appena disponibili. Inoltre, e a prescindere da tali considerazioni, deve constatarsi che - secondo quanto emerge dallo stesso atto d’impugnazione in esame - gli odierni ricorrenti ebbero ad instaurare, sempre innanzi al Tribunale di Pescara, altro giudizio finalizzato alla declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario costituente il titolo dell’intrapresa esecuzione; giudizio definito dalla sopra richiamata sentenza n. 713/19, di rigetto della domanda, il cui passaggio in giudicato risulta essere stato comprovato dalla controricorrente mediante produzione di attestazione rilasciata della cancelleria di tale ufficio giudiziario (cfr. pag. 13 del controricorso e i documenti contrassegnati come allegati nn. 9 e 10 ivi richiamati). Di conseguenza, va dato seguito al principio secondo cui il giudizio sulla insussistenza di una causa di nullità del contratto preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo, atteso che la domanda di nullità contrattuale è pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, ed il giudicato (definito, nella specie “ per implicazione discendente”), coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all’insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (cfr. Cass. Sez. 2, ord. 14 febbraio 2022,n. 4717, Rv. 663902-01). Né ad una diversa conclusione potrebbe condurre la constatazione che la nullità della quale si è sollecitatoil rilievo tra origine dalla violazione di una direttiva europea“self-executing ”, come sancito dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, delle quali si è detto, ed in particolare da quellaresa nelle cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C 831/19, Banco di Desio e della Brianza. Invero, come sottolinea l ’ arresto delle Sezioni Unite già in precedenza richiamato, tali pronunce si collocano pur sempre nel contesto del “principio di autonomia procedurale degli Stati membri”; premessa, questa, dalla quale si è fatta discendere la constatazione che “le categorie e gli istituti di diritto processuale interno potranno mantenere intatto il proprio fisiologico spazio applicativo là dove sia possibile rinvenire nel sistema, e fintanto che lo sia, l’apparato di tutela giurisdizionale che garantisca appieno l’effettività del diritto eurounitario, per come interpretato dalla CGUE nel suo ruolo di fonte del diritto e, dunque, nell’esercizio della sua funzione nomogenetica” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 9479 del 2023, cit.). Orbene, la possibilità di far valere in via autonoma, come in effetti avvenuto nel caso di specie, la nullità del contratto di mutuo recante la suddetta clausola fideiussoria, già eventualmente deducendo in quella sede la violazione della direttiva comunitaria suddetta,costituiva uno strumento idoneo a garantire l ’ effettività del diritto eurounitario, di talché, se gli odierni ricorrenti non hanno coltivato tale possibilitàdebbono imputare ad essi soltanto la preclusione nascente dal rigetto della domanda di nullità e dalla mancata attivazione degli strumenti impugnatori per contestare tale decisione. Conclusione, per vero, corroborata nuovamente dalla decisione delle Sezioni Unite più volte citata, la quale -nel ribadire la necessità di coniugare “l’esigenza preminente della tutela effettiva del consumatore con l’esigenza, pur garantita dall’ordinamento sovranazionale, di rendere operante nella maggiore espansione possibile il principio di autonomia procedurale” - ha affermato che la CGUE, con “ la sentenza «SPV/Banco di Desio», nonostante che il quesito interpretativo avesse di mira (cfr. § 24 della sentenza, dove si auspica che il G.E. possa «superare gli effetti del giudicato implicito»)anche una soluzione di una concentrazione dei poteri (di rilevazione e dichiarazione) nel G.E.”, si è, viceversa, “arrestata al potere di rilievo - di “valutazione”, di “controllo” - , senza affermare che lo stesso G.E. debba, altresì, accertare e dichiarare l’abusività (o meno) della clausola”(così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 9479 del 2023, cit., in particolare il § 9.1.). Se, dunque, la pronuncia della Corte di Lussemburgo invocata dagli odierni ricorrenti non ha preso posizione -al di là di un mero “auspicio” - sulla possibilità di un “superamento” del “giudicato implicito”, da parte del giudice dell’esecuzione (e dell’opposizione esecutiva), a maggior ragione deve escludersi che essa possa consentire, in un caso qual è quello in esame, di travolgere un giudicato addirittura espresso in ordine all’insussistenza della nullità del contratto di mutuo, titolo dell’intrapresa esecuzione. 9.3. Infine, inammissibile è pure il terzo motivo di ricorso. Esso, come sopra illustrato, attiene all’interpretazione che la Corte territoriale ha dato della clausola contrattuale con la quale i fideiussori si impegnavano a pagare il creditore “a prima richiesta”, ritenendo che essa escludesse la liberazione del fideiussore, ex art. 1957 cod. civ., in presenza anche solo di un’istanza stragiudiziale di pagamento. Nello scrutinare tale motivo occorre muovere dal consolidato orientamento di questa Corte,a mente del quale “l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto” (così, tra le molte, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2019, n. 28625, non massimata sul punto; in senso analogo, tra le molte, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15763). Affinché, tuttavia, una censura siffatta possa dirsi ritualmente proposta, risulta necessario che “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale”, non si limiti “a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01; in senso analogo, più di recente, Cass. Sez. 1, ord. 9 aprile 2021, n. 9461, Rv. 661265 -01), “non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impugnata risulti omesso l’espresso riferimento ad uno specifico criterio interpretativo legale” (Cass. Sez. 3, ord. 21 luglio 2017, n. 15350, Rv. 644814- 02), e ciò “non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (così, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01; Cass. Sez. 1, sent. 27 giugno 2018, n. 16987, Rv. 649677-01). A tale “modus operandi” non si sono, invece, attenuti i ricorrenti, giacché essi, nella sostanza, lamentano che la sentenza impugnata avrebbe privilegiato l’interpretazione letterale a scapito del criterio che impone di ricostruire la comune intenzione delle parti dal loro comportamento successivo (art. 1362, comma 2, cod. civ.), non avendo, infatti, dato rilievo all’iniziativa con cui i fideiussori radicarono, prima della notificazione dell’atto di precetto, il giudizio - del quale si è già detto nello scr utinare il secondo motivo di ricorso - finalizzato alla declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario. Tuttavia, come sopra illustrato, la giurisprudenza di questa Corte esclude che costituisca idoneo motivo di censura dell’interpretazione del contratto (o di una sua clausola) l’omissione di un espresso riferimento ad uno specifico criterio ermeneutico, esigendo, inoltre, che il comportamento successivo, rilevante a fini interpretativi, sia “solo quello di cui siano stati partecipi entrambi i contraenti, non potendo la comune intenzione delle parti emergere dall’iniziativa unilaterale di una di esse, corrispondente ai suoi personali disegni” (Cass. Sez. 1, sent. 19 luglio 2012,n. 12535, Rv. 623313-01; in senso analogo già Cass. Sez. 3, sent. 12 gennaio 2006, n. 415 , Rv. 586216- 01 ). In definitiva, al netto di tale - già di per sé inammissibile - censura, i ricorrenti si limitano a contrapporre la loro interpretazione a quella, non implausibile, accolta dalla sentenza impugnata. Essa, infatti , risulta essersi conformata a quanto sancitoda questa Corte, la quale ha sottolineato che “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire «a prima richiesta», l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, cod. civ., deve intendersi riferito - giusta l ’ applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 cod. c iv . - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare « a prima richiesta » l ’ adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 26 settembre 2017, n. 22346, Rv. 645736-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 10 gennaio 2025, n. 660, Rv. 673651-01). 10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 11. A carico dei ricorrent i , stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l ’ obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a lla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, nella già ricordata qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 8.200,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori