CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2023
Cassazione n. 12458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo a più censure; - che in data 20 febbraio 2023 è stata depositata memoria nell'interesse della parte civile Cristodaro, con la quale è stata chiesta la liquidazione delle spese affrontate per la difesa nel grado; - che il motivo di ricorso, nella parte in cui contesta - tramite la denuncia del vizio di violazione di legge e del vizio argomentativo - la dichiarazione di responsabilità, sviluppa doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto dissimula, sotto l'egida formale dei vizi denunciati, generiche censure in fatto, meramente riproduttive di quelle già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) ed unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi loro travisamenti, in presenza, peraltro, di un apparato giustificativo della decisione, che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che anche l'ulteriore censura, con la quale ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentita nel presente giudizio, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) - come avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) - con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; che, inoltre, nulla è dovuto per le spese di parte civile, essendo stata depositata la memoria nel suo interesse senza rispettare i termini di cui all'art. 611, comma 1, ultima parte cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 22 febbrai