CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 09253/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – nonché nei confronti di il [OSCURATO:PERSONA] SIBARI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] de’ Calboli, n. 60, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Umberto GARGIULO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 731/2020 della C ORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29.9.2020, R.G. n. 1038/2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 22.1.2011, [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Cosenza il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati in liquidazione e il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino, chiedendo di: 1) dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra lei e il primo dei consorzi convenuti, ossia, quello in liquidazione; 2) ordinare la conversione del rapporto di lavoro a progetto in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di stipulazione del primo contratto del 22.1.2007; 3) per l’effetto, ordinare al Consorzio di Bonifica dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino quale nuovo ente che aveva sostituito il soppresso Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] (giusta decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] n. 27/2010) l’assunzione e/o la presa in servizio a tempo indeterminato con la qualifica di impiegata di livello 5° fascia funzionale del CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; 4) condannare i convenuti in solido al pagamento in suo favore delle retribuzioni effettivamente spettanti nella misura indicata, oltre accessori; con vittoria di spese in distrazione. 2. Costituitisi i due consorzi convenuti che contestavano tali domande, il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 3.7.2018, accoglieva il ricorso e dichiarava la sussistenza tra parte ricorrente e il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 22.1.2007 per lo svolgimento delle mansioni ascrivibili al livello V del CCNL di settore; condannava detto Consorzio al pagamento nei confronti della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma indicata, oltre accessori, nonché delle spese di giudizio, come liquidate e in distrazione; mentre compensava le spese di lite tra l’istante e l’altro Consorzio di Bonifica dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catanzaro, accoglieva, per quanto di ragione, sia l’appello principale del Consorzio diBonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati che l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] proposti contro la decisione di primo grado, e in parziale riforma di quest’ultima, condannava il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino a riammettere la [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro precedentemente occupato presso il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati o in altro posto equivalente alle sue mansioni di quinto livello; confermava nel resto l’impugnata sentenza; compensava le spese di lite tra i due Consorzi di bonifica e tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio di bonifica appellante; mentre condannava il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] lespese del secondo grado come liquidate e in distrazione. 4. Per quanto qui interessa, la Corteterritoriale accoglieva il terzo motivo dell’appello principale del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati e il motivo dell’appello incidentale della lavoratrice, motivi ritenuti coincidenti, e giungeva al convincimento che l’ordine di riammissione in servizio di quest’ultima dovesse essere pronunciato nei confronti del Consorzio che era subentrato, quale cessionario, nella generalità dei rapporti che facevano capo al Consorzio soppresso (cedente). 5. Avverso tale decisione, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino ha proposto r icorso pe r cassazione, affidato a cinquemotivi. 6. Ha resistito il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati in liquidazione, con controricorso. 7. L’altra intimata [OSCURATO:PERSONA] è rimasta tale. 8. Solo il ricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ilprimo motivo, il consorzio ricorrente impugna la decisione di secondo grado ex art. 360 n. 1) c.p.c. per difetto di giurisdizione. Premette che l’istituzione del consorzio ricorrente è avvenuta con provvedimento amministrativo costituito dal decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 27 del 12.2.2010, che aveva previsto contestualmente la soppressione del consorzio della Piana di Sibari e il trasferimento di personale in favore dei nuovi soggetti istituiti con quell’atto. Deduce allora che, tenendo conto di quanto previsto all’art. 4 di tale decreto, la decisione della Corte d’appello, nella parte in cui inserisce la dipendente tra le risorse da trasferire al consorzio ricorrente, andava in evidente contraddizione con il decisum amministrativo, che non prevedeva quel passaggio, alterando in maniera assoluta i rapporti con la gestione liquidatoria, previsti dal predetto art. 4 del decreto 27/10. Secondo l’impugnante, allora, la decisione della Corte territoriale di disporre il trasferimento della lavoratrice al consorzio ricorrente, prima ancora che infondata, è, quindi, evidentemente assunta in carenza di giurisdizione, perché altera l’assetto d’interessi specificamente delineato da un provvedimento amministrativo, sottratto al suo sindacato e allo stato del tutto inoppugnabile.2. Con un secondo motivo, impugna ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione passiva del consorzio ricorrente. Secondo quest’ultimo, come si evinceva dai singoli contratti a progetto in nessuno di essi la veste formale di datore era stata rivestita dal consorzio ricorrente, che mai aveva pure in qualche modo usufruito della prestazione lavorativa asseritamente eseguita dalla dipendente. Il coinvolgimento processuale del consorzio istante, correttamente escluso dal Tribunale, era stato, invece, ammesso dalla Corte territoriale, in ragione della ricostruzione di un fenomeno lato sensu successorio, secondo una non corretta applicazione dell’art. 2112 c.c. Secondo lo stesso, di fatto, in assenza di un dato formale cui riconnettere la legittimazione passiva del consorzio ricorrente, il dato sostanziale dello svolgimento di attività rientrante tra quella rimasta in capo alla gestione liquidatoria, escludeva ogni legittimazione del consorzio ricorrente. 3. Con un terzo motivo, denuncia ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. la violazione dell’art. 2112 c.c., nella parte in cui la sentenza d’appello aveva riconosciuto il subentro del consorzio ricorrente nel rapporto di lavoro della dipendente. Secondo lo stesso, infatti, la Corte d’appello riconosce la legittimazione passiva del consorzio ricorrente, facendo non corretta applicazione del principio di solidarietà di cui all’art. 2112 c.c., che prevede il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, creando un vincolo solidale tra cedente e cessionario. 4. Con un quarto motivo, impugna ex art. 360 n. 5 ) c.p.c. la sentenza di secondo grado nella parte in cui non prende in considerazione il fattoche i contratti di lavoro sono stati sottoscritti dal commissario regionale del consorzio Sibari/Crati e l’ultimo dal commissario liquidatore; nonché nella parte in cui ha ricondotto il rapporto di lavoro della dipendente alla gestione regionale del consorzio (pag. 5 della sentenza) senza considerare che tale circostanza avrebbe imposto la conservazione del rapporto in capo alla gestione liquidatoria del consorzio soppresso, in base alla previsione dell’art. 4 del decreto regionale 12/10. 5. Con il quinto ed ultimo motivo, denuncia ex art. 360 n. 3)c.p.c. la violazione degli artt. 61, 66 e 69 d.lgs. 276/2003, nella parte in cui la sentenza d’appello ha affermato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Assume il ricorrente che il Giudice d’appello, di fatto, non contesta la legittimità dei progetti assegnati, ma le concrete modalità di esecuzione della prestazione, compiendo una valutazione ad esso sottratta dall’art. 69, commi 2 e 3, d.lgs. n. 276/2003. 6. Il primo motivo è inammissibile. 6.1.Il ricorrente neppure prospetta una questione di giurisdizione, perché non assume che la Corte distrettuale avrebbe travalicato i limiti interni della propria competenza giurisdizionale rispetto ad un provvedimento amministrativo, quale il D.P.R.G. n. 27/2010, segnatamente in relazione a quanto stabilito nell’art. 4 dello stesso. In particolare, nemmeno deduce che la stessa Corte avrebbe annullato, modificato o revocato tale provvedimento amministrativo, violando il relativo divieto di cui all’art. 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, oppure che l’avrebbe incidentalmente, ma illegittimamente disapplicato (la Corte territoriale – come si vedrà innanzi – s’era piuttosto limitata a fornire una diffusa e motivata interpretazione del “decreto del presidente della giunta regionale n. 27/2010, emesso in base a quanto prevedono l’art. 13 della l.r. n. 11/2003 e la delibera del consiglio regionale n. 102 del 2006”, non trascurando quanto previsto dall’art. 4 dello stesso). 7. Possono essere congiuntamente esaminati il secondo ed il terzo motivo, tra loro all’evidenza connessi. 7.1. Essi devono essere reputati inammissibili. 7.2. Anzitutto come meglio risulta dallo svolgimento di tali censure, in esse vengono svolte deduzioni di diritto sostanziale. Il ricorrente, infatti, non pone una questione di legittimazione passiva, intesa come condizione dell’azione diretta ad ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito (sia essa favorevole o contraria), che si risolve nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o di subire il giudizio. Lo stesso, piuttosto, mette in discussione la titolarità effettiva dal lato passivoin capo ad esso del rapporto giuridico di diritto sostanziale dedotto in giudizio, perché non era stato parte dei contatti a progetto ritenuti illegittimi già dal primo giudice e perciò convertiti dallo stesso in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Del resto, anche il Tribunale non aveva dichiarato, o ritenuto, il difetto di legittimazione passiva del Consorzio neo costituito, bensì aveva scritto che: “L’assunto contenuto in ricorso secondo il quale con la soppressione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati ad opera del DPGR n. 27 del 12.2.2010, il relativo personale sia stato trasferito al neo istituito Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino, con conseguente diritto della ricorrente all’assunzione/presa di servizio da parte del neo Consorzio, non può essere condiviso”. 7.3. Ciò chiarito, in primo luogo, i motivi in esame non sono pertinenti rispetto a quanto considerato in proposito dalla Corte di merito. In particolare, come già accennato, quest’ultima ha compiuto una analitica disamina del contenuto di tutti gli articoli del D.P.G.R. n. 27 del 12.2.2010, non mancando di considerare l’istituzione di altri due Consorzi con i decreti n. 26 e n. 30 in pari data 12.2.2010, ed ha osservato che “l’articolo 4 di tali decreti, al pari dell’art. 5 appena citato del decreto n. 27, indica il numero dei lavoratori del Consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati che viene trasferito a ciascuno dei nuovi Consorzi, allo scopo di impedire l’approdo anche di tali lavoratori all’ente destinatario della generalità dei rapporti che facevano capo al Consorzio soppresso. La suddivisione del personale così realizzata dai tre decreti (che quindi destinano 34 ex dipendenti del Consorzio soppresso aquello “dei bacini meridionali del Cosentino”, 26 a quello “dei bacini dello [OSCURATO:PERSONA]” e 26 a quello “dei bacini settentrionali del Cosentino”) non è il risultato di una ripartizione coerente con una paritetica successione dei neo costituiti Consorzi a quello soppresso, ma è aderente all’anzidetto criterio di subentro che si trae dalla struttura complessiva del decreto presidenziale: al Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino spettano, cioè, tutti i beni e i rapporti del Consorzio della piana di Sibari e della media valle del Crati “ad esclusione” di alcuni, che sono indicati in separati atti e che sono assegnati agli altri due ridetti Consorzi di bonifica, “dei bacini settentrionali del Cosentino” e “dei bacini dello [OSCURATO:PERSONA]”. Orbene, il ricorrente non si confronta assolutamente con questa parte di motivazione. 7.4. Inoltre, come ben emerge dallo sviluppo di tali due censure, in esse il ricorrente propone una propria lettura dei fatti del processo, e, segnatamente, sia dei contratti che avevano interessato la lavoratrice che del più volte cit. decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 27/2010; il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. 8. Inammissibile, altresì, è il quarto motivo. 8.1. Come risulta dall’intera motivazione resa dalla Corte territoriale, quest’ultima ha ben tenuto conto che i contratti di lavoro a progetto che avevano interessato l’istante erano intervenuti con il Consorzio soppresso, tanto che in base a quanto esposto nei passi di motivazione già richiamati ha tratto il convincimento “che l’ordine di riammissione in servizio della lavoratrice appellante debba essere pronunciato nei confronti del Consorzio che è subentrato, quale cessionario, nella generalità dei rapporti che facevano capo al Consorzio soppresso (cedente)”. La stessa Corte, inoltre, aveva considerato: “26. La lavoratrice non può essere riammessa presso quest’ultimo Consorzio proprio perché soppresso e la sua soppressione impone di riconoscere che il rapporto di lavoro si ricostituisce nei confronti del Consorzio di bonifica cessionario. L’applicazione dell’art. 2112 c.c., infatti, non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Consorzio soppresso non fosse, di fatto, in atto al momento del trasferimento, e le abbia perciò impedito di essere ricompresa tra i dipendenti che sono stati ripartiti tra i ridetti Consorzi di bonifica menzionati dal decreto n. 27/2010. Ciò che rileva, infatti, è che il rapporto di lavoro con il cedente sia in atto de iure, anche se non de fact o, per effetto di controversia giudiziaria anche successiva al trasferimento e del regime di stabilità reale che, pacificamente, assisteva i rapporti di lavoro alle dipendenze del Consorzio soppresso”, in nota 7 in calce richiamandosi a riguardo Cass. 21812/2013. 8.2. Quanto alla parte di motivazione in cui la Corte avrebbe ricondotto il rapporto di lavoro della dipendente alla gestione regionale del consorzio, il passo a pag. 5 dell’impugnata sentenza cui sembra alludere il ricorrente fa parte della motivazionespecificamente dedicata dalla Corte d’appello alla reiezione del quarto motivo dell’appello principale del Consorzio soppresso, con il quale esso addebitava al tribunale di non aver respinto il ricorso “oltre che per piena conformità del contratto dequo alla normativa disciplinante i contratti a progetto, tanto per l’inesistenza dei presupposti della subordinazione” (cfr. pagg. 4-8 della stessa). Più in particolare, si tratta di un passo relativo all’esame del contratto individuale di lavoroa progetto del 22.1.2007.In ogni caso, su questo aspetto non si fain realtà valere l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come previsto dall’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., ma si contesta una valutazione in senso stretto senz’altro operata dalla Corte territoriale, richiamandosi peraltro il più volte cit. art. 4 del decreto 12/2010, che, come già posto in luce, detta Corte aveva sicuramente considerato. 9. Infine, è inammissibile anche il quinto ed ultimo motivo di ricorso, che si fonda su un errore di percezione di quanto effettivamente considerato dalla Corte distrettuale, con conseguente difetto della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. Non è affatto vero, come invece asserisce il ricorrente , che il giudice d’appello “non contesta la legittimità dei progetti assegnati, ma le concrete modalità di esecuzione della prestazione, compiendo una valutazione ad esso sottratta dall’art. 69, commi 2 e 3 del d.lgs. 276/03”. Comeben risulta dalla parte di motivazione già richiamata (pagg. 4-8), la Corte d’appello ha condiviso “il giudizio del tribunale in ordine alla difformità di quel primo contratto dal modello legale che è contemplato dall’art. 61 del d.lgs. 276/2003”, ed ha concluso quindi che: “Già l’inesistenza di uno specifico progetto, che possa dirsi tale ai sensi della ridetta disposizione legislativa, comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 69, c. 1, del d.lgs. n. 276/2003: la conversione del contratto a progetto illegittimo in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del tipo concretizzatosi tra le parte, in base all’opzione ermeneutica invalsa in giurisprudenza (3) e che il legislatore ha recepito nella disposizione di interpretazione autentica dettata all’art. 1, c. 24, della l. 92/2012(4)”. Pertanto, la stessa Corte ha ritenuto “ultroneo esaminare il secondo rilievo che, con questo quarto motivodi gravame, l’appellante rivolge alla sentenza nella parte in cui il tribunale, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha riconosciuto il carattere subordinato della prestazione lavorativa concretamente resa dalla ricorrente in esecuzione dei contratti a progetto. Ciò in quanto la sanzione applicabile a siffatta deviazione funzionale della causa del contratto di lavoro a progetto è la stessa che consegue al riscontrato vizio genetico del medesimo contratto, ossia la conversione del contratto a progetto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: e tanto – losi ribadisce – a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto (5)”. 9.1. Ergo, avendo la Corte territoriale ritenuto il contratto di lavoro a progetto invalido sotto il profilo formale per difetto di specificità del progetto, e quindi per ciò solo da convertire in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, richiamando giurisprudenza di legittimità in senso conforme, non è dato comprendere donde il ricorrente abbia tratto l’idea che la Corte d’appello sarebbe entrata “proprio nel merito dell’organizzazione del lavoro, sindacando le scelte organizzative del consorzio”. 10. Il ricorrente, pe rtanto, di nuovo soccombente , dev’ess ere condannatoal pa gamento, in favore del controricorr ente , delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Nulla dev’essere disposto quanto alle spesetra il ricorrente e l’altra intimata, che non si è costituita in questa sede. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 200,00 per esborsi e Euro 5 .000 ,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par