CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 1973
Cassazione n. 06619/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/06/1973 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di MINARDI Giorgio ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di quella città di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. b), 2-sexies, codice strada (1,35 g/I alla prima prova; 1,28 g/I alla seconda, in Imola il 10/2/2018); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, esaminate e rigettate con motivazione congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, avendo i giudici territoriali ritenuto insussistenti elementi positivi per il riconoscimento delle generiche e per rimodulare la pena, considerata dagli stessi incongrua per difetto, evidenziando l'irrilevanza della sola incensuratezza e valorizzando, di contro, l'entità del tasso alcolemico e l'orario notturno (quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269), elementi alla stregua dei quali hanno ritenuto non rimodulabile anche la sanzione accessoria; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] DonatJllaA Ferranti -frl/e;:ei.,Ci`