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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 29823/2022

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ORDINANZA sul ricorso 19006-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controrícorrente - avverso la sentenza n. 861/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/02/2016 R.G.N. 205/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 12 febbraio 2016, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Cuneo e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avente ad oggetto il riconoscimento del diritto della Aime, transitata per mobilità volontaria, proveniente dal Comune di Cuneo, ove prestava servizio quale agente della polizia municipale, all'Agenzia delle Dogane, all'inquadramento nell'Area II, posizione economica F4 con decorrenza dal 15.5.2007, data del passaggio, in luogo di quello riconosciuto dall'Agenzia datrice nel livello F3 della stessa Area II, con condanna della stessa al pagamento delle relative differenze retributive; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto configurare il passaggio ad altra amministrazione per mobilità una ipotesi di cessione del contratto, soggetta a vincoli quanto a conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, derivandone l'illegittimità dell'inquadramento riconosciuto in quanto, non tenendo conto delle progressioni economiche orizzontali attribuite presso l'amministrazione di provenienza, non risulta rispettoso della previsione di cui all'art. 30, d.lgs. n. 165/2001 che impone l'inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Aime; - che la contro ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 30, d.lgs. n. 165/2001, l'Agenzia ricorrente lamenta l'incongruità dell'iter logico giuridico in base al quale la Corte territoriale è addivenuta a sancire la non equivalenza dell'inquadramento di provenienza rispetto a quello attribuito alla Aime presso l'Agenzia delle Dogane cui era transitata per mobilità, per aver, a suo dire, la Corte territoriale, in luogo di procedere ad una verifica in concreto delle mansioni di provenienza e del livello professionale cui le stesse risultavano riconducibili nel sistema classificatorio dell'Agenzia di destinazione, condotto quel giudizio di equivalenza assumendo a parametro tabelle astratte desunte da norme regolamentari, quali il DPCM n. 446/2000, il cui utilizzo non trova legittimazione nella disciplina dell'istituto della mobilità; che il motivo si rivela infondato, atteso che deve ritenersi conforme all'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 32498/2021) - secondo cui l'istituto della mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in quanto inquadrabile nell'ordinaria fattispecie civilistica della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., realizza una modificazione meramente soggettiva del rapporto, risultando così vincolato all'invarianza degli elementi oggettivi del rappoito medesimo (anzianità, inquadramento, trattamento economico), di modo che l'individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata sulla base dell'inquadramento presso l'ente di provenienza, nell'ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell'amministrazione cessionaria, tenendo conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all'interno dell'area, una progressione di carriera - il processo logico-giuridico in base al quale la Corte territoriale ha proceduto al giudizio di equivalenza tra gli inquadramenti di provenienza e di destinazione con approdo ad un esito negativo, basandosi quel giudizio sulla comparazione tra il sistema classificatorio in essere nell'ambito del comparto [OSCURATO:PERSONA] locali cui apparteneva la Aime ed il sistema applicato presso l'Agenzia delle Dogane, tenendo peraltro conto della sua evoluzione temporale ed in particolare della circostanza che antecedentemente all'entrata in vigore del CCNL per le Agenzie fiscali sottoscritto il 28.5.2004 presso tali amministrazioni trovava applicazione il CCNL per il comparto Ministeri, alla cui stregua correttamente, dunque, è stato valutato l'inquadramento di provenienza e successivamente operata la trasposizione di questo secondo il sistema classificatorio introdotto dal nuovo CCNL per le Agenzie fiscali; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori antistatari; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15 ()/0 ed altri accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amico, dichiaratisi antistatari. i sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti rsan---------ìento. da parte del ricorrente dl or importo a titolo di contributo unificato pari ello previsto per il ricorso a norma del comm 1 bis dello stesso art. 13 se Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 24 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 19006-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controrícorrente - avverso la sentenza n. 861/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/02/2016 R.G.N. 205/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 12 febbraio 2016, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Cuneo e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avente ad oggetto il riconoscimento del diritto della Aime, transitata per mobilità volontaria, proveniente dal Comune di Cuneo, ove prestava servizio quale agente della polizia municipale, all'Agenzia delle Dogane, all'inquadramento nell'Area II, posizione economica F4 con decorrenza dal 15.5.2007, data del passaggio, in luogo di quello riconosciuto dall'Agenzia datrice nel livello F3 della stessa Area II, con condanna della stessa al pagamento delle relative differenze retributive; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto configurare il passaggio ad altra amministrazione per mobilità una ipotesi di cessione del contratto, soggetta a vincoli quanto a conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, derivandone l'illegittimità dell'inquadramento riconosciuto in quanto, non tenendo conto delle progressioni economiche orizzontali attribuite presso l'amministrazione di provenienza, non risulta rispettoso della previsione di cui all'art. 30, d.lgs. n. 165/2001 che impone l'inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Aime; - che la contro ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 30, d.lgs. n. 165/2001, l'Agenzia ricorrente lamenta l'incongruità dell'iter logico giuridico in base al quale la Corte territoriale è addivenuta a sancire la non equivalenza dell'inquadramento di provenienza rispetto a quello attribuito alla Aime presso l'Agenzia delle Dogane cui era transitata per mobilità, per aver, a suo dire, la Corte territoriale, in luogo di procedere ad una verifica in concreto delle mansioni di provenienza e del livello professionale cui le stesse risultavano riconducibili nel sistema classificatorio dell'Agenzia di destinazione, condotto quel giudizio di equivalenza assumendo a parametro tabelle astratte desunte da norme regolamentari, quali il DPCM n. 446/2000, il cui utilizzo non trova legittimazione nella disciplina dell'istituto della mobilità; che il motivo si rivela infondato, atteso che deve ritenersi conforme all'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 32498/2021) - secondo cui l'istituto della mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in quanto inquadrabile nell'ordinaria fattispecie civilistica della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., realizza una modificazione meramente soggettiva del rapporto, risultando così vincolato all'invarianza degli elementi oggettivi del rappoito medesimo (anzianità, inquadramento, trattamento economico), di modo che l'individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata sulla base dell'inquadramento presso l'ente di provenienza, nell'ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell'amministrazione cessionaria, tenendo conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all'interno dell'area, una progressione di carriera - il processo logico-giuridico in base al quale la Corte territoriale ha proceduto al giudizio di equivalenza tra gli inquadramenti di provenienza e di destinazione con approdo ad un esito negativo, basandosi quel giudizio sulla comparazione tra il sistema classificatorio in essere nell'ambito del comparto [OSCURATO:PERSONA] locali cui apparteneva la Aime ed il sistema applicato presso l'Agenzia delle Dogane, tenendo peraltro conto della sua evoluzione temporale ed in particolare della circostanza che antecedentemente all'entrata in vigore del CCNL per le Agenzie fiscali sottoscritto il 28.5.2004 presso tali amministrazioni trovava applicazione il CCNL per il comparto Ministeri, alla cui stregua correttamente, dunque, è stato valutato l'inquadramento di provenienza e successivamente operata la trasposizione di questo secondo il sistema classificatorio introdotto dal nuovo CCNL per le Agenzie fiscali; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori antistatari; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15 ()/0 ed altri accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amico, dichiaratisi antistatari. i sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti rsan---------ìento. da parte del ricorrente dl or importo a titolo di contributo unificato pari ello previsto per il ricorso a norma del comm 1 bis dello stesso art. 13 se Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 24 m