CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19110/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 148/2021 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 24/02/2021 R.G.N. 901/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22085/2021Numero di raccolta generale 19110/20261. Il Tribunale di Siracusa rigettava l’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Valente Viviana avverso l’avviso di addebito notificato il 5 gennaio2017, con cui l’INPS le intimava il pagamento di euro 16.859,55per contributi dovuti alla Gestione commercianti per l’anno 2011,ritenendo che l’opponente non avesse assolto l’onere di provare lanon definitività della sentenza tributaria relativa all’accertamentofiscale sottostante.L’avviso traeva, infatti, origine dall’accertamento notificato il27 ottobre 2015, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificatola dichiarazione dei redditi della contribuente per il medesimoanno. L’opponente deduceva che l’accertamento fiscalepresupposto era stato annullato con sentenza della Commissionetributaria provinciale pubblicata il 7 ottobre 2016 e che,comunque, il relativo giudizio era ancora pendente, sicchél’iscrizione a ruolo e l’avviso di addebito erano stati emessi inviolazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di unprovvedimento giurisdizionale esecutivo.2. La Corte d’appello, rilevato che l’iscrizione a ruolo era stataeseguita in assenza della definitività dell’accertamento fiscale,essendo ancora pendente l’appello avverso la sentenza n. 3835/16della Commissione tributaria provinciale (ora CGT di primo grado),dichiarava la nullità dell’avviso di addebito per violazione dell’art.24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999.Riteneva, tuttavia, che tale illegittimità non esonerasse ilgiudice dall’accertamento, nel merito, della fondatezza dell’obbligocontributivo, in applicazione dei principi che regolano l’opposizionea decreto ingiuntivo e, specificamente, l’opposizione ad avviso diaddebito. Poiché l’appellante non aveva svolto contestazioni inordine alla debenza sostanziale dei contributi, la Corte laNumero registro generale 22085/2021Numero sezionale 2187/2026condannava al pagamento delle somme richieste Nudmearolld’Ii NracPcoSlta, generale 19110/2026Data pubblicazione 11/06/2026compensando le spese dei due gradi di giudizio.4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi, cui resiste l’INPS concontroricorso.5. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza cameraledel 30 aprile 2026.6. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in cameradi consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, aisensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999 e, ai sensi dell’art.360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, deducendoche la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto della pendenzadel contenzioso tributario inerente all’accertamento fiscale posto abase dell’avviso di addebito.1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.È inammissibile nella parte in cui denuncia l’omesso esame diun fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., senzaindividuare un fatto storico decisivo trascurato dalla sentenzaimpugnata. La Corte d’Appello ha peraltro espressamenteaccertato la pendenza dell’appello tributario, disponendoacquisizioni con ordinanza del 30.6.2020 e dunque, non ha omessoalcun esame del fatto indicato, la cui valenza decisiva ai fini di unadiversa valutazione nemmeno è stata adeguatamenterappresentata.È altresì infondato sotto il profilo dell’art. 360, n. 3, c.p.c.,poiché la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazionedell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, dichiarando la nullitàNumero registro generale 22085/2021Numero sezionale 2187/2026dell’avviso di addebito emesso in assenza di un provNvumeedroi mdi reacncotltoa generale 19110/2026Data pubblicazione 11/06/2026esecutivo; la censura non si confronta con tale ratio decidendi.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.67-bis del d.lgs. n. 546/1992 e, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] che ha annullatol’accertamento fiscale sarebbe comunque esecutiva in quantofavorevole al contribuente e, pertanto, idonea a impedirel’iscrizione a ruolo e l’emissione dell’avviso di addebito.2.1. Il motivo, che presenta profili di inammissibilità, è in ognicaso infondato.La Corte d’Appello ha già accolto la prospettazione diillegittimità formale dell’avviso, dichiarandone la nullità: il ricorso,pertanto, non coglie il punto decisivo della pronuncia, che è lasuccessiva affermazione dell’obbligo del giudice dell’opposizione diaccertare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva. Lasentenza impugnata ha ritenuto, infatti, che, ai fini dell’iscrizionea ruolo dei contributi determinati sulla base di un accertamentofiscale impugnato, l’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999richieda un provvedimento giudiziale esecutivo e, nel processotributario, ha correlato tale requisito alla definitività dellapronuncia. In tale cornice, la deduzione circa l’esecutività “infavore del contribuente” ex art. 67-bis del d.lgs. n. 546/1992 nonscalfisce la ratio decidendi, che muove dall’accertata pendenzadell’appello tributario e dalla conseguente mancanza di definitivitàal momento della notifica dell’avviso (5 gennaio 2017) e sostienela necessità di valutare comunque il merito della pretesacontributiva.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112Numero registro generale 22085/2021Numero sezionale 2187/2026c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità dellaNu smerno tdieranczcoalta, generale 19110/2026Data pubblicazione 11/06/2026assumendo che la Corte d’Appello avrebbe pronunciato ultrapetita, condannandola al pagamento di euro 16.859,55 in favoredell’INPS in assenza di specifica domanda riconvenzionaledell’Istituto, tanto in primo quanto in secondo grado.3.1. Il motivo presenta profili di inammissibilità per difetto dispecificità, poiché non riporta, nei passaggi essenziali, conprecisione gli atti processuali dai quali dovrebbe evincersi l’asseritamancanza di domanda dell’INPS, né chiarisce in quali termini laquestione sarebbe stata posta nei gradi di merito.Esso è, in ogni caso, infondato.La censura non considera che l’opposizione ad avviso diaddebito dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione nel quale ilgiudice, anche ove rilevi vizi del titolo esecutivo, deve accertare lafondatezza della pretesa creditoria, secondo i principi elaborati intema di opposizione a decreto ingiuntivo e richiamati dallagiurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12311/1997; Cass. n.12333/2015) e, specificamente, in materia di riscossione dicontributi mediante cartella o avviso di addebito (Cass. n.14149/2012; Cass. n. 12025/2019).Ed infatti, in tema di riscossione di contributi e premiassicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella di pagamentoche ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi adichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito lafondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale,valendo gli stessi princìpi che governano l’opposizione a decretoingiuntivo; ne consegue che, ove la cartella consegua a unaccertamento già impugnato davanti all’autorità giudiziaria, nonsussiste un interesse concreto e attuale della parte a far valerel’illegittimità dell’iscrizione per difetto di un provvedimentogiudiziale esecutivo sull’impugnazione dell’accertamento, ex art.Numero registro generale 22085/202124, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedNuurmreero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 19110/2026che la cartella emessa sia stata azionata in via esecutiva, giacchéData pubblicazione 11/06/2026un’eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la partealcun risultato giuridicamente apprezzabile (Cass. n.12025/2019).3.2. Né coglie nel segno la deduzione di ultrapetizione fondatasull’asserita mancanza di una domanda riconvenzionale dell’INPS.Questa Corte ha più volte chiarito che l’azione proposta control’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali, primadell’intimazione di pagamento, introduce un ordinario giudizio dicognizione avente ad oggetto l’accertamento negativo del credito;ne consegue che il giudice, anche ove ravvisi l’illegittimitàdell’iscrizione o la decadenza dalla stessa, non è esonerato dalverificare la fondatezza della pretesa contributiva, nell’an e nelquantum, pur se l’ente previdenziale si sia limitato a chiedere ilrigetto dell’opposizione, senza formulare una specifica domandariconvenzionale. In tale prospettiva, non integra domanda nuovala pronuncia di condanna dell’opponente al pagamento del creditorisultante dalla cartella o dall’avviso di addebito, trattandosidell’esito fisiologico dell’accertamento della sussistenzadell’obbligazione dedotta in giudizio (Cass. n. 1558/2020; Cass. n.6753/2020).La Corte territoriale, quindi, ha fatto corretta applicazione delprincipio di diritto secondo cui “in tema di opposizione ad avviso diaddebito per contributi previdenziali fondati su un accertamentofiscale impugnato, l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per difettodel provvedimento esecutivo di cui all’art. 24, comma 3, del d.lgs.n. 46 del 1999 non esonera il giudice dall’accertare nel merito lafondatezza della pretesa contributiva; ne consegue che nonsussiste ultrapetizione ove il giudice, pur in assenza di unaspecifica domanda riconvenzionale dell’INPS, condanniNumero registro generale 22085/2021Numero sezionale 2187/2026l’opponente al pagamento del credito, trattandosNi umdereo ldli’ eracsciotlota generale 19110/2026Data pubblicazione 11/06/2026fisiologico del giudizio di cognizione instaurato con l’opposizione”.4. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità in favoredell’INPS, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre euro200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15per cento e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,se dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 30 aprile 2026La Presidente