CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35215/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; # n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pavia, in data 11/03/2022, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui agli artt. di cui agli artt. 81, 110 e 640 cod. pen. (capo A) e artt. 110, 494 cod. pen. (capo D), e li aveva di conseguenza condannati alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che, con l'unico motivo dell'unico ricorso, la difesa degli imputati deduce violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e, nonostante la "intestazione" della rubrica, senza spendere alcuna parola circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; è allora appena il caso di ribadire che non è consentito articolare il ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ma finendo, in realtà, per proporre rilievi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153); non è infatti possibile la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con argomenti concernenti la inadeguatezza delle prove acquisite, on essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]