CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14628/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito per il ricorrente il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., commesso il 19 agosto 2016, con applicazione, all'esito del giudizio ordinario, delle circostanze attenuanti generiche. 2. Con unico motivo di ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385 comma 4 cod. pen. da parte dei giudici di appello che ne hanno denegato l'applicaz:one sul rilievo che erano già state avviate le ricerche dell'imputato ma confondendo i requisiti oggettivi che legittimano l'applicazione della circostanza attenuante che richiede una condotta tesa ad eliminare le conseguenze negative del reato rappresentate dal dispendio di tempo ed energie per le ricerche, valorizzando il comportamento dell'imputato che pone in essere una condotta di resipiscenza introducendo una condizione (quella che non siano iniziate ricerche) che non è ricompresa tra i presupposti di applicazione della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con applicazione della circostanza di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. e rideterminazione della pena, come di seguito precisato. E' accertato e non è controverso che l'imputato alle ore 22:25 del 19 agosto 2016 si era presentato presso il Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] allegando di non essere rientrato in carcere all'orario previsto. Gli agenti del Commissariato riferivano nella comunicazione di notizia di reato che, contattato l'[OSCURATO:PERSONA], si aveva conferma dell'allontanamento dell'imputato in quanto non aveva fatti rientro presso la [OSCURATO:PERSONA] e che erano state attivate sue ricerche poiché [OSCURATO:PERSONA], ammesso al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 O.P. e 48 d.P.R. 230/2000, avrebbe dovuto fare rientro in istituto alle ore 17:30. La Corte di merito ha respinto l'appello dell'imputato sulla mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. richiamando un principio di questa Corte e precisando che nel caso in esame, la circostanza attenuante non poteva essere applicata perché erano già iniziate le ricerche dell'imputato che avevano comportato un dispendio di energie, tese al rintraccio della persona evasa. In particolare, la Corte di appello ha richiamato un'ordinanza di questa Corte che, esaminando il rapporto tra la circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., ha affermato la natura speciale di tale attenuante, che non è cumulabile alla prima, precisando che essa è applicabile all'imputato evaso dagli arresti domiciliari nelle sole ipotesi in cui questi, prima della condanna, si adoperi spontaneamente ed efficacemente - costituendosi in carcere o, comunque, tenendo una condotta assimilabile, quale la consegna spontanea ad un'Autorità che abbia l'obbligo di tradurvelo - per eliminare le conseguenze negative del reato, rappresentate dal dispendio di tempo e di energie da parte della polizia giudiziaria per effettuare le ricerche e pervenire al suo arresto (Sez. 7, n. 4186 del 23/10/2002, del 2003, Tonti, Rv. 223319). Le conclusioni della Corte di appello non sono condivisibili e l'applicazione del principio richiamato è erronea e parziale e produce l'effetto di estendere alla circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. un requisito costitutivo - quello del mancato inizio di ricerche e del dispendio di energie a tal fine - che non è ricompreso tra le condizioni di applicabilità dell'attenuante in parola anche se il risparmio di energie intese alla ricerca dell'evaso costituisce uno degli scopi della norma. La disposizione in esame reca, infatti, una previsione sintetica che prevede la diminuzione di pena "quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna". In linea con tale esegesi, questa Corte ha ritenuto che, per integrare la circostanza attenuante speciale del delitto di evasione, prevista dall'art. 385, quarto comma, cod. pen, è sufficiente che la costituzione in carcere ovvero presso gli organi preposti alla vigilanza del rispetto delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari, o che abbiano l'obbligo di tradurre l'evaso in carcere, sia volontaria e non conseguente alla coazione fisica delle forze dell'ordine, senza che sia necessario verificare la spontaneità del comportamento e l'assenza di influenze esterne, atteso che lo scopo della previsione è il tempestivo ripristino dello stato costrittivo, senza dispendio di energie da parte delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 29935 del 13/06/2022, Muggeri, Rv. 283721). Le condizioni di applicabilità della circostanza sono state precisate, con riferimento all'evasione dagli arresti domiciliari o detenzione domiciliare, nel senso che tale circostanza non è integrata per il sol fatto che l'interessato rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura, essendo piuttosto necessario che si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad una autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479). Rimangono, invece, del tutto estranee all'applicazione della circostanza aspetti che concernono le attività di ricerca tanto è vero che l'applicazione della circostanza trova il suo sbarramento con la pronuncia di condanna. Né la disposizione di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. richiama, per tale forma di ravvedimento attivo, altre condotte di restituzione e risarcimento del danno o di elisione e attenuazione delle conseguenze del reato.2.Non è necessario, ai fini della determinazione della pena, il rinvio al giudice del merito poiché la pena può essere diminuita con applicazione della circostanza nella sua massima estensione (un terzo) tenuto conto della misura, nel minimo, della pena edittale già applicata e applicazione, nella massima estensione, delle circostanze attenuanti generiche. La pena va, pertanto, rideterminata in quella di mesi cinque e giorni dieci di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e, applicata la diminuente di cui all'art. 385, comma 4 . cod. pen., ridetermina la