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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 45330/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/01/2023 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Catanzaro, con il decreto impugnato in questa sede, ha parzialmente riformato il decreto dell' 8 giugno 2020 emesso dal Tribunale di Catanzaro, sezione delle misure di prevenzione, revocando la misura personale della sorveglianza speciale applicata a [OSCURATO:PERSONA]; revocando integralmente la confisca disposta su depositi a risparmio intestati alla Gualtieri e in parte la confisca disposta sul buono postale infruttifero (che limitava alla somma di C 5.587,53), nonché la confisca della somma di C 1.994,98 giacente sul conto corrente n. 1347643 intestato a [OSCURATO:PERSONA]; ha confermato invece le misure personali e patrimoniali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la confisca dei beni diversi dal conto corrente indicato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], terza interessata. [OSCURATO:PERSONA]

2. Ha proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con il primo motivo la violazione di legge, in relazione all'art. 6, d.

Igs. 159/2011, e il correlato vizio di motivazione per assoluto difetto di valide argomentazioni a sostegno della verifica dell'attuale pericolosità del ricorrente.

2.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, in relazione all'art. 24, d.

Igs. 159/2011, e il correlato vizio di carenza di motivazione; pur avendo documentato il ricorrente che il bene oggetto di confisca era pervenuto al proposto con atto di donazione della madre, nell'anno 1991, a notevole distanza di tempo dal momento di manifestazione della pericolosità fissato nell'anno 2000, la Corte territoriale non aveva affrontato ed esaminato il punto della necessaria correlazione temporale tra acquisto e manifestazione della pericolosità sociale; mancava, inoltre, la valutazione del valore dell'immobile donato e di quello delle ipotizzate migliorie apportate, anche per operare il giudizio sulla prevalenza dell'uno o dell'altro, così difettando le condizioni indispensabili per adottare legittimamente il provvedimento di confisca.

3. Ha proposto ricorso, sempre nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e "travisamento dei fatti" considerati ai fini del giudizio di pericolosità; il provvedimento impugnato non aveva considerato il periodo di detenzione sofferto dal proposto e non aveva verificato se dopo quel lungo periodo di oltre 7 anni, fossero state individuate nuove manifestazioni della pericolosità del ricorrente.

3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, per carenza di motivazione, quanto all'individuazione dell'ambito temporale di manifestazione della pericolosità (se concernente l'intero periodo esistenziale ovvero una porzione temporale definita) cui ancorare gli acquisti dei beni confiscati; anche il giudizio di sproporzione, fondato sul mero richiamo degli indici ISTAT, era fondato su motivazione del tutto apparente.

4. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 24 d.

Igs. 159/2011; già il Tribunale aveva dato atto che il buono postale fruttifero intestato alla ricorrente era stato sottoscritto utilizzando risorse finanziarie provenienti dal rapporto di deposito a risparmio (n. 32105575), rispetto al quale lo stesso provvedimento della Corte d'appello aveva ravvisato la liceità della provenienza di tutte le somme ivi depositate.

Di qui, l'illegittimità della parziale confisca del buono postale.

5. Ha proposto ricorso, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e "travisamento dei fatti" considerati ai fini del giudizio di pericolosità, con argomenti testualmente sovrapponibili a quelli illustrati nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

6. Ha proposto ricorso la difesa della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico articolato motivo, la violazione di legge, in relazione all'art. 24 d.

Igs. 159/2011, per difetto di motivazione relativamente alla confisca disposta per il terreno agricolo (in catasto, foglio 46, particelle 71-72); per il rapporto di conto corrente 1347643; per l'autovettura targata [OSCURATO:TARGA].

Quanto alla provenienza del terreno donato alla ricorrente dal genitore, che l'aveva acquistato in epoca temporale di accertata sproporzione reddituale, la ricorrente osserva che il presupposto fattuale della sperequazione patrimoniale era stato smentito dagli approfondimenti condotti dal perito nominato dalla Corte, avendo individuato un saldo positivo per l'anno 2001 in cui il bene era stato acquistato dal donante.

Per ciò che riguarda il rapporto di conto corrente, non era stata esaminata la questione dell'assenza di versamenti in denaro contante, non tracciabile, sul conto corrente destinato invece a ricevere somme di provenienza lecita, circostanza confermata anche dal perito.

Infine, quanto al veicolo intestato alla ricorrente nell'anno 2010, mediante finanziamento alimentato attraverso i redditi di lavoro, la ricorrente censurava il ricorso alla valutazione di sperequazione condotta con riferimento al nucleo familiare, senza considerare che in quel periodo il coniuge della ricorrente era detenuto e non poteva dunque influire nella ricostruzione patrimoniale, profilo espressamente articolato con l'impugnazione e del tutto ignorato dal provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.

1.1. Le censure formulate con il primo motivo dei ricorsi a firma dei difensori del ricorrente sono fondate.

Dedotta dalla difesa in sede di appello la circostanza del periodo di detenzione sofferto e sulla sua potenziale rilevanza ai fini del giudizio circa l'attualità della pericolosità, anche in ragione del comportamento che aveva consentito al Torcasio la concessione costante del riconoscimento dei periodi di liberazione anticipata (come attestato dagli atti allegati al ricorso), il provvedimento impugnato (pag. 8) non ha preso in esame la deduzione difensiva omettendo completamente di argomentare su tale aspetto, a differenza di quanto esposto rispetto ad analoghe deduzioni riguardanti altri ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]) per i quali ha affrontato il profilo, esaminandolo e superandolo attraverso il richiamo a dati significativi e specifici.

Né il provvedimento si è fatto carico di richiamare e indicare il livello di coinvolgimento del ricorrente nell'associazione, il ruolo svolto o altri elementi oggettivi utili ai fini della valutazione sull'attualità della pericolosità (Sez. 6, n. 52607 del 30/11/2016, Emma, Rv. 269500 - 01).

Premessa la rilevanza del dato documentato dalla difesa (alla luce della riconosciuta interdipendenza tra la condizione di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione e l'applicabilità della liberazione anticipata, poiché «la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio penitenziario va, peraltro, condotta secondo criteri di particolare rigore, postulando la dimostrazione di un elevato grado di adesione al trattamento penitenziario, tale da bilanciare e superare, globalmente o per singoli semestri, la negativa valenza della conclamata pericolosità sociale del detenuto»: Sez. 1, n. 39713 del 22/09/2005 Azzolina, Rv. 232947 - 01), va ricordato che anche in sede di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti condannati per il reato di associazione di tipo mafioso, ove sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, è onere del giudice verificare la sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale, tenendo in considerazione l'evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500 - 01), rilevando il vizio della motivazione in ipotesi di omessa valutazione delle condotte tenute dal soggetto proposto nell'intervallo temporale e dei periodi di detenzione eventualmente sofferti dallo stesso per effetto dei provvedimenti giudiziari richiamati a sostegno della sua pericolosità (Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019 Mazzagatti, Rv. 276135 - 01), trattandosi di elementi potenzialmente in grado si superare la presunzione di permanenza della pericolosità, desunta dalla condotta precedente alla pronuncia di condanna emessa nel separato giudizio penale (Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526 - 01) La sentenza deve, pertanto, essere annullata sul punto con rinvio al giudice dell'impugnazione che valuterà l'incidenza dei dati storici e dei risultati dell'esperienza detentiva nel giudizio sull'attualità della pericolosità sociale del proposto.

1.2. Sono inammissibili, invece, le censure articolate con entrambi i ricorsi dei difensori in relazione al profilo della disposta confisca.

Per ciò che concerne il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il motivo in esame è manifestamente infondato: il bene donato che, per tale qualità, si ritiene ìnsuscettibile dell'ablazione attraverso la confisca, era solo il terreno, su cui progressivamente sono stati realizzati dal proposto e dai suoi familiari tre piani fuori terra, con pertinenze e opere al servizio del corpo centrale del fabbricato (v. pagg. 17 e ss. del provvedimento del Tribunale) in condizione di palese e incontestata sproporzione reddituale; il che rileva in punto di legittimità della confisca che può «investire il bene nella sua interezza (...) nel caso in cui le trasformazioni e le addizioni abbiano natura e valore preminente, tale da non consentire una effettiva separazione di distinti valori "pro quota"» (Sez. 2, n. 27933 del 15/03/2019, Lampo, Rv. 276211 - 01; Sez. 1, n. 29186 del 22/04/2013, Ripepi, Rv. 256788 - 01).

Le censure che sono contenute nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si caratterizzano per assoluta genericità, perché non specificano a quali beni si faccia riferimento ed alle epoche che ai assumono contestate.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il presupposto da cui muove la ricorrente (ossia, che il buono postale fruttifero intestato alla Gualtieri fosse stato sottoscritto utilizzando interamente risorse finanziarie provenienti dal rapporto di deposito a risparmio n. 32105575) non è sorretto dal richiamo a dati incontestati, risultando al contrario non superata l'affermazione, già esplicitata nel provvedimento di primo grado, che aveva ritenuto privo di giustificazione l'ammontare delle somme pari ad euro 5587,53 (pag. 29 del decreto del Tribunale), affermazione non contestata neppure dalla ricorrente in sede di giudizio di impugnazione, tanto da non aver dedotto l'integrale legittimità delle fonti utilizzate per la sottoscrizione del buono postale, richiamando solo la necessità di limitare la confisca alla parte diversa da quella riconosciuta come giustificata.

La differente prospettazione formulata con il ricorso finisce, così, per fondarsi su un'alternativa ricostruzione in fatto, non consentita in questa sede.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato.

Il decreto impugnato (pagg. 9-10) ha analiticamente indicato le caratteristiche della partecipazione della ricorrente sia al sodalizio di stampo mafioso, sia all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la pluralità delle contestazioni e i caratteri dell'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza di condanna, valutando anche il dato del periodo di sottoposizione a misure cautelari ritenuto in modo corretto ininfluente nell'elidere il carattere dell'attualità, rispetto all'accertata pericolosità sociale, trattandosi di restrizione che presuppone e si fonda esattamente su un rinnovato giudizio di capacità di reiterazione di condotte di reato, a conferma della perdurante pericolosità del soggetto sottoposto a misura cautelare.

A fronte di una precisa motivazione, le censure della ricorrente si limitano a sottolineare la mancata valutazione del lungo periodo di restrizione sofferta dall'anno 2017, senza confrontarsi con le logiche argomentazioni del provvedimento impugnato.

Del tutto generiche le doglianze relative al capo del provvedimento riguardante la disposta confisca, condensate in astratte affermazioni di contestazione del giudizio di sproporzione fondato - anche qui in modo corretto - sul ricorso (anche) agli indici ISTAT.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso inammissibile, in parte perché formulato per motivi non consentiti, in altra parte perché manifestamente infondato.

Quanto alla provenienza del terreno donato alla ricorrente dal genitore, che l'aveva acquistato in epoca temporale di accertata sproporzione reddituale, la ricorrente osserva che il presupposto fattuale della sperequazione patrimoniale era stato smentito dagli approfondimenti condotti dal perito nominato dalla Corte, avendo individuato un saldo positivo per l'anno 2001 in cui il bene era stato acquistato dal donante.

Per ciò che riguarda la censura riferita alla provenienza del terreno donato dal genitore alla Torcasio, si tratta di doglianza sostanzialmente di merito, in ogni caso manifestamente infondata; pur muovendo dall'ipotesi difensiva (secondo la quale nell'anno 2011 la situazione reddituale del nucleo familiare della ricorrente presentava un saldo positivo pari a C 3.177,48), l'ipotizzata assenza di sperequazione deriverebbe (pag. 13 dell'integrazione di perizia) dal ricorso al criterio di spesa riferita alla "soglia di povertà assoluta", criterio che già il Tribunale aveva ritenuto del tutto inadeguato al caso di specie, considerando "la tipologia degli acquisti compiuti" dalla famiglia Cerra-Torcasio (acquisti di terreni e bestiame, capi d'abbigliamento, autovetture griffate, finanziamenti per l'acquisto di beni di lusso), "fortemente indicativa di un tenore di vita che di certo non si adegua alla misura della "povertà assoluta" ma che rivela piuttosto una capacità del nucleo familiare investigato di effettuare investimenti e sostenere spese ben oltre lo stretto fabbisogno personale" (pag. 12) E' generico il motivo nella parte in cui censura l'omesso esame del rilievo riguardante l'assenza di versamenti in denaro contante sul conto corrente intestato alla ricorrente; la lettura integrale della relazione del perito, richiamata dalla ricorrente, fornisce gli elementi per superare il dato della mancanza di versamenti in denaro contante (limitata dal perito ad uno specifico periodo di tempo) e per individuare le ragioni della mancata giustificazione delle somme diverse da quella per cui è stata disposta la revoca (pagg. 107-08 dell'allegato al ricorso) Infine, quanto alla critica diretta alla valutazione di sperequazione condotta con riferimento al nucleo familiare, relativamente all'acquisto del veicolo intestato alla ricorrente nell'anno 2010 e oggetto delle confisca, la stessa risulta manifestamente infondata: la Corte ha confermato il giudizio di sproporzione reddituale (pag. 14) senza tenere conto di tale rilievo poiché, come chiarito in modo palese già dal provvedimento di primo grado, era stata la difesa della parte, unitamente ai componenti del nucleo familiare di origine, a rappresentare la correttezza della valutazione, in punto di eventuale sperequazione tra fonti reddituali ed impieghi, considerando nel nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], genitori della ricorrente, i redditi della figlia e del genero (v. pagg. 10 e ss. del decreto del Tribunale), escludendo dalle fonti le spese per i soggetti detenuti (come il coniuge della ricorrente) che, invece, risultavano dimostrate attraverso i documenti acquisiti.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Dichiara inammissibili

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/01/2023 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con il decreto impugnato in questa sede, ha parzialmente riformato il decreto dell' 8 giugno 2020 emesso dal Tribunale di Catanzaro, sezione delle misure di prevenzione, revocando la misura personale della sorveglianza speciale applicata a [OSCURATO:PERSONA]; revocando integralmente la confisca disposta su depositi a risparmio intestati alla Gualtieri e in parte la confisca disposta sul buono postale infruttifero (che limitava alla somma di C 5.587,53), nonché la confisca della somma di C 1.994,98 giacente sul conto corrente n. 1347643 intestato a [OSCURATO:PERSONA]; ha confermato invece le misure personali e patrimoniali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la confisca dei beni diversi dal conto corrente indicato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], terza interessata. [OSCURATO:PERSONA] 2. Ha proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con il primo motivo la violazione di legge, in relazione all'art. 6, d. Igs. 159/2011, e il correlato vizio di motivazione per assoluto difetto di valide argomentazioni a sostegno della verifica dell'attuale pericolosità del ricorrente. 2.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, in relazione all'art. 24, d. Igs. 159/2011, e il correlato vizio di carenza di motivazione; pur avendo documentato il ricorrente che il bene oggetto di confisca era pervenuto al proposto con atto di donazione della madre, nell'anno 1991, a notevole distanza di tempo dal momento di manifestazione della pericolosità fissato nell'anno 2000, la Corte territoriale non aveva affrontato ed esaminato il punto della necessaria correlazione temporale tra acquisto e manifestazione della pericolosità sociale; mancava, inoltre, la valutazione del valore dell'immobile donato e di quello delle ipotizzate migliorie apportate, anche per operare il giudizio sulla prevalenza dell'uno o dell'altro, così difettando le condizioni indispensabili per adottare legittimamente il provvedimento di confisca. 3. Ha proposto ricorso, sempre nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e "travisamento dei fatti" considerati ai fini del giudizio di pericolosità; il provvedimento impugnato non aveva considerato il periodo di detenzione sofferto dal proposto e non aveva verificato se dopo quel lungo periodo di oltre 7 anni, fossero state individuate nuove manifestazioni della pericolosità del ricorrente. 3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, per carenza di motivazione, quanto all'individuazione dell'ambito temporale di manifestazione della pericolosità (se concernente l'intero periodo esistenziale ovvero una porzione temporale definita) cui ancorare gli acquisti dei beni confiscati; anche il giudizio di sproporzione, fondato sul mero richiamo degli indici ISTAT, era fondato su motivazione del tutto apparente. 4. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 24 d. Igs. 159/2011; già il Tribunale aveva dato atto che il buono postale fruttifero intestato alla ricorrente era stato sottoscritto utilizzando risorse finanziarie provenienti dal rapporto di deposito a risparmio (n. 32105575), rispetto al quale lo stesso provvedimento della Corte d'appello aveva ravvisato la liceità della provenienza di tutte le somme ivi depositate. Di qui, l'illegittimità della parziale confisca del buono postale. 5. Ha proposto ricorso, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e "travisamento dei fatti" considerati ai fini del giudizio di pericolosità, con argomenti testualmente sovrapponibili a quelli illustrati nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Ha proposto ricorso la difesa della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico articolato motivo, la violazione di legge, in relazione all'art. 24 d. Igs. 159/2011, per difetto di motivazione relativamente alla confisca disposta per il terreno agricolo (in catasto, foglio 46, particelle 71-72); per il rapporto di conto corrente 1347643; per l'autovettura targata [OSCURATO:TARGA]. Quanto alla provenienza del terreno donato alla ricorrente dal genitore, che l'aveva acquistato in epoca temporale di accertata sproporzione reddituale, la ricorrente osserva che il presupposto fattuale della sperequazione patrimoniale era stato smentito dagli approfondimenti condotti dal perito nominato dalla Corte, avendo individuato un saldo positivo per l'anno 2001 in cui il bene era stato acquistato dal donante. Per ciò che riguarda il rapporto di conto corrente, non era stata esaminata la questione dell'assenza di versamenti in denaro contante, non tracciabile, sul conto corrente destinato invece a ricevere somme di provenienza lecita, circostanza confermata anche dal perito. Infine, quanto al veicolo intestato alla ricorrente nell'anno 2010, mediante finanziamento alimentato attraverso i redditi di lavoro, la ricorrente censurava il ricorso alla valutazione di sperequazione condotta con riferimento al nucleo familiare, senza considerare che in quel periodo il coniuge della ricorrente era detenuto e non poteva dunque influire nella ricostruzione patrimoniale, profilo espressamente articolato con l'impugnazione e del tutto ignorato dal provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 1.1. Le censure formulate con il primo motivo dei ricorsi a firma dei difensori del ricorrente sono fondate. Dedotta dalla difesa in sede di appello la circostanza del periodo di detenzione sofferto e sulla sua potenziale rilevanza ai fini del giudizio circa l'attualità della pericolosità, anche in ragione del comportamento che aveva consentito al Torcasio la concessione costante del riconoscimento dei periodi di liberazione anticipata (come attestato dagli atti allegati al ricorso), il provvedimento impugnato (pag. 8) non ha preso in esame la deduzione difensiva omettendo completamente di argomentare su tale aspetto, a differenza di quanto esposto rispetto ad analoghe deduzioni riguardanti altri ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]) per i quali ha affrontato il profilo, esaminandolo e superandolo attraverso il richiamo a dati significativi e specifici. Né il provvedimento si è fatto carico di richiamare e indicare il livello di coinvolgimento del ricorrente nell'associazione, il ruolo svolto o altri elementi oggettivi utili ai fini della valutazione sull'attualità della pericolosità (Sez. 6, n. 52607 del 30/11/2016, Emma, Rv. 269500 - 01). Premessa la rilevanza del dato documentato dalla difesa (alla luce della riconosciuta interdipendenza tra la condizione di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione e l'applicabilità della liberazione anticipata, poiché «la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio penitenziario va, peraltro, condotta secondo criteri di particolare rigore, postulando la dimostrazione di un elevato grado di adesione al trattamento penitenziario, tale da bilanciare e superare, globalmente o per singoli semestri, la negativa valenza della conclamata pericolosità sociale del detenuto»: Sez. 1, n. 39713 del 22/09/2005 Azzolina, Rv. 232947 - 01), va ricordato che anche in sede di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti condannati per il reato di associazione di tipo mafioso, ove sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, è onere del giudice verificare la sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale, tenendo in considerazione l'evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500 - 01), rilevando il vizio della motivazione in ipotesi di omessa valutazione delle condotte tenute dal soggetto proposto nell'intervallo temporale e dei periodi di detenzione eventualmente sofferti dallo stesso per effetto dei provvedimenti giudiziari richiamati a sostegno della sua pericolosità (Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019 Mazzagatti, Rv. 276135 - 01), trattandosi di elementi potenzialmente in grado si superare la presunzione di permanenza della pericolosità, desunta dalla condotta precedente alla pronuncia di condanna emessa nel separato giudizio penale (Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526 - 01) La sentenza deve, pertanto, essere annullata sul punto con rinvio al giudice dell'impugnazione che valuterà l'incidenza dei dati storici e dei risultati dell'esperienza detentiva nel giudizio sull'attualità della pericolosità sociale del proposto. 1.2. Sono inammissibili, invece, le censure articolate con entrambi i ricorsi dei difensori in relazione al profilo della disposta confisca. Per ciò che concerne il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il motivo in esame è manifestamente infondato: il bene donato che, per tale qualità, si ritiene ìnsuscettibile dell'ablazione attraverso la confisca, era solo il terreno, su cui progressivamente sono stati realizzati dal proposto e dai suoi familiari tre piani fuori terra, con pertinenze e opere al servizio del corpo centrale del fabbricato (v. pagg. 17 e ss. del provvedimento del Tribunale) in condizione di palese e incontestata sproporzione reddituale; il che rileva in punto di legittimità della confisca che può «investire il bene nella sua interezza (...) nel caso in cui le trasformazioni e le addizioni abbiano natura e valore preminente, tale da non consentire una effettiva separazione di distinti valori "pro quota"» (Sez. 2, n. 27933 del 15/03/2019, Lampo, Rv. 276211 - 01; Sez. 1, n. 29186 del 22/04/2013, Ripepi, Rv. 256788 - 01). Le censure che sono contenute nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si caratterizzano per assoluta genericità, perché non specificano a quali beni si faccia riferimento ed alle epoche che ai assumono contestate. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il presupposto da cui muove la ricorrente (ossia, che il buono postale fruttifero intestato alla Gualtieri fosse stato sottoscritto utilizzando interamente risorse finanziarie provenienti dal rapporto di deposito a risparmio n. 32105575) non è sorretto dal richiamo a dati incontestati, risultando al contrario non superata l'affermazione, già esplicitata nel provvedimento di primo grado, che aveva ritenuto privo di giustificazione l'ammontare delle somme pari ad euro 5587,53 (pag. 29 del decreto del Tribunale), affermazione non contestata neppure dalla ricorrente in sede di giudizio di impugnazione, tanto da non aver dedotto l'integrale legittimità delle fonti utilizzate per la sottoscrizione del buono postale, richiamando solo la necessità di limitare la confisca alla parte diversa da quella riconosciuta come giustificata. La differente prospettazione formulata con il ricorso finisce, così, per fondarsi su un'alternativa ricostruzione in fatto, non consentita in questa sede. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato. Il decreto impugnato (pagg. 9-10) ha analiticamente indicato le caratteristiche della partecipazione della ricorrente sia al sodalizio di stampo mafioso, sia all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la pluralità delle contestazioni e i caratteri dell'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza di condanna, valutando anche il dato del periodo di sottoposizione a misure cautelari ritenuto in modo corretto ininfluente nell'elidere il carattere dell'attualità, rispetto all'accertata pericolosità sociale, trattandosi di restrizione che presuppone e si fonda esattamente su un rinnovato giudizio di capacità di reiterazione di condotte di reato, a conferma della perdurante pericolosità del soggetto sottoposto a misura cautelare. A fronte di una precisa motivazione, le censure della ricorrente si limitano a sottolineare la mancata valutazione del lungo periodo di restrizione sofferta dall'anno 2017, senza confrontarsi con le logiche argomentazioni del provvedimento impugnato. Del tutto generiche le doglianze relative al capo del provvedimento riguardante la disposta confisca, condensate in astratte affermazioni di contestazione del giudizio di sproporzione fondato - anche qui in modo corretto - sul ricorso (anche) agli indici ISTAT. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso inammissibile, in parte perché formulato per motivi non consentiti, in altra parte perché manifestamente infondato. Quanto alla provenienza del terreno donato alla ricorrente dal genitore, che l'aveva acquistato in epoca temporale di accertata sproporzione reddituale, la ricorrente osserva che il presupposto fattuale della sperequazione patrimoniale era stato smentito dagli approfondimenti condotti dal perito nominato dalla Corte, avendo individuato un saldo positivo per l'anno 2001 in cui il bene era stato acquistato dal donante. Per ciò che riguarda la censura riferita alla provenienza del terreno donato dal genitore alla Torcasio, si tratta di doglianza sostanzialmente di merito, in ogni caso manifestamente infondata; pur muovendo dall'ipotesi difensiva (secondo la quale nell'anno 2011 la situazione reddituale del nucleo familiare della ricorrente presentava un saldo positivo pari a C 3.177,48), l'ipotizzata assenza di sperequazione deriverebbe (pag. 13 dell'integrazione di perizia) dal ricorso al criterio di spesa riferita alla "soglia di povertà assoluta", criterio che già il Tribunale aveva ritenuto del tutto inadeguato al caso di specie, considerando "la tipologia degli acquisti compiuti" dalla famiglia Cerra-Torcasio (acquisti di terreni e bestiame, capi d'abbigliamento, autovetture griffate, finanziamenti per l'acquisto di beni di lusso), "fortemente indicativa di un tenore di vita che di certo non si adegua alla misura della "povertà assoluta" ma che rivela piuttosto una capacità del nucleo familiare investigato di effettuare investimenti e sostenere spese ben oltre lo stretto fabbisogno personale" (pag. 12) E' generico il motivo nella parte in cui censura l'omesso esame del rilievo riguardante l'assenza di versamenti in denaro contante sul conto corrente intestato alla ricorrente; la lettura integrale della relazione del perito, richiamata dalla ricorrente, fornisce gli elementi per superare il dato della mancanza di versamenti in denaro contante (limitata dal perito ad uno specifico periodo di tempo) e per individuare le ragioni della mancata giustificazione delle somme diverse da quella per cui è stata disposta la revoca (pagg. 107-08 dell'allegato al ricorso) Infine, quanto alla critica diretta alla valutazione di sperequazione condotta con riferimento al nucleo familiare, relativamente all'acquisto del veicolo intestato alla ricorrente nell'anno 2010 e oggetto delle confisca, la stessa risulta manifestamente infondata: la Corte ha confermato il giudizio di sproporzione reddituale (pag. 14) senza tenere conto di tale rilievo poiché, come chiarito in modo palese già dal provvedimento di primo grado, era stata la difesa della parte, unitamente ai componenti del nucleo familiare di origine, a rappresentare la correttezza della valutazione, in punto di eventuale sperequazione tra fonti reddituali ed impieghi, considerando nel nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], genitori della ricorrente, i redditi della figlia e del genero (v. pagg. 10 e ss. del decreto del Tribunale), escludendo dalle fonti le spese per i soggetti detenuti (come il coniuge della ricorrente) che, invece, risultavano dimostrate attraverso i documenti acquisiti. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili
Decreto Cassazione n. 45330/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris