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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02323/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 10/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PAOLO A.M.

FIORE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino revocava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura alternativa della detenzione domiciliare concessagli con ordinanza del medesimo Tribunale pronunciata il giorno 12 marzo 2024.

La revoca veniva disposta in ragione delle condotte penalmente rilevanti poste in essere dal condannato nel corso della misura alternativa, nonché per essere quest'ultimo stato trovato in compagnia di pregiudicati sempre durante la detenzione domiciliare.

2. Avverso la menzionata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 51-ter Ord. pen. e 98 d.P.R. 230/2000 ed il vizio di motivazione rispetto al fatto che il provvedimento di sospensione della misura alternativa, disposto in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza in data 6 maggio 2025, doveva cessare di avere efficacia il giorno 7 giugno 2025 e, quindi, prima ancora della ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza.

2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 47-ter, comma 6, Ord. pen. ed il vizio di motivazione per l'omessa valutazione della regolare condotta da lui complessivamente serbata nel corso della misura alternativa e che i due episodi posti a fondamento della revoca non rivestivano, comunque, una gravità tale da non consentire la prosecuzione della detenzione domiciliare.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale Paolo A.M.

Fiore ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato poiché l'art. 51-ter Ord. pen. assegna al Tribunale di sorveglianza il termine di trenta giorni per decidere sulla revoca, decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza che ha disposto la sospensione provvisoria della misura; orbene, il ricorrente vorrebbe far decorrere detto termine dalla emissione del provvedimento del magistrato di sorveglianza, ma tale tesi si scontra con il dato letterale della citata disposizione.

In ogni caso, deve evidenziarsi che la mancata pronuncia entro il sopra indicato termine fa perdere di efficacia il provvedimento di sospensione provvisoria, ma non impedisce certamente al Tribunale di sorveglianza di decidere in ordine alla revoca.

3. Con riferimento al secondo motivo, deve ricordarsi che, ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante (Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, Rv. 286262 - 01).

Inoltre, la detenzione domiciliare non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Rv. 263077 - 01).

3.1. Ciò posto, si osserva che la ordinanza impugnata non è censurabile poiché - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha fondato la revoca della misura alternativa in considerazione del fatto che l'odierno ricorrente era stato trovato dai Carabinieri di Vercelli, il giorno 29 aprile 2025, alle ore 22:15 (quindi in un orario nel quale non poteva uscire di casa) all'interno di un bar in evidente stato di ebrezza e che, per tale ragione, era stato denunciato per evasione ed ubriachezza molesta.

Inoltre, il 4 febbraio 2025, sempre in occasione di un controllo effettuato dai militari dell'Arma, il condannato era stato sorpreso in compagnia di soggetti pregiudicati all'interno di un bar di Vercelli.

3.2. In considerazione di tali comportamenti, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di dovere revocare la detenzione domiciliare considerato che la stessa si era dimostrata non idonea a svolgere le finalità special preventive previste dall'ordinamento e che il condannato aveva dimostrato di non avere una reale volontà di risocializzazione.

3.4. A fronte di tale compiuto e logico ragionamento il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita a questa Corte una inammissibile diversa valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza di Torino per revocare la misura alternativa in oggetto.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non esulando profili di colpa dalla presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 10/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PAOLO A.M. FIORE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino revocava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura alternativa della detenzione domiciliare concessagli con ordinanza del medesimo Tribunale pronunciata il giorno 12 marzo 2024. La revoca veniva disposta in ragione delle condotte penalmente rilevanti poste in essere dal condannato nel corso della misura alternativa, nonché per essere quest'ultimo stato trovato in compagnia di pregiudicati sempre durante la detenzione domiciliare. 2. Avverso la menzionata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 51-ter Ord. pen. e 98 d.P.R. 230/2000 ed il vizio di motivazione rispetto al fatto che il provvedimento di sospensione della misura alternativa, disposto in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza in data 6 maggio 2025, doveva cessare di avere efficacia il giorno 7 giugno 2025 e, quindi, prima ancora della ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza. 2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 47-ter, comma 6, Ord. pen. ed il vizio di motivazione per l'omessa valutazione della regolare condotta da lui complessivamente serbata nel corso della misura alternativa e che i due episodi posti a fondamento della revoca non rivestivano, comunque, una gravità tale da non consentire la prosecuzione della detenzione domiciliare. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale Paolo A.M. Fiore ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché l'art. 51-ter Ord. pen. assegna al Tribunale di sorveglianza il termine di trenta giorni per decidere sulla revoca, decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza che ha disposto la sospensione provvisoria della misura; orbene, il ricorrente vorrebbe far decorrere detto termine dalla emissione del provvedimento del magistrato di sorveglianza, ma tale tesi si scontra con il dato letterale della citata disposizione. In ogni caso, deve evidenziarsi che la mancata pronuncia entro il sopra indicato termine fa perdere di efficacia il provvedimento di sospensione provvisoria, ma non impedisce certamente al Tribunale di sorveglianza di decidere in ordine alla revoca. 3. Con riferimento al secondo motivo, deve ricordarsi che, ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante (Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, Rv. 286262 - 01). Inoltre, la detenzione domiciliare non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Rv. 263077 - 01). 3.1. Ciò posto, si osserva che la ordinanza impugnata non è censurabile poiché - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha fondato la revoca della misura alternativa in considerazione del fatto che l'odierno ricorrente era stato trovato dai Carabinieri di Vercelli, il giorno 29 aprile 2025, alle ore 22:15 (quindi in un orario nel quale non poteva uscire di casa) all'interno di un bar in evidente stato di ebrezza e che, per tale ragione, era stato denunciato per evasione ed ubriachezza molesta. Inoltre, il 4 febbraio 2025, sempre in occasione di un controllo effettuato dai militari dell'Arma, il condannato era stato sorpreso in compagnia di soggetti pregiudicati all'interno di un bar di Vercelli. 3.2. In considerazione di tali comportamenti, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di dovere revocare la detenzione domiciliare considerato che la stessa si era dimostrata non idonea a svolgere le finalità special preventive previste dall'ordinamento e che il condannato aveva dimostrato di non avere una reale volontà di risocializzazione. 3.4. A fronte di tale compiuto e logico ragionamento il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita a questa Corte una inammissibile diversa valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza di Torino per revocare la misura alternativa in oggetto. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non esulando profili di colpa dalla presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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