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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 26017/2026

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ie [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con sentenza del 20 gennaio 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena, previamente ridotta di un terzo per la scelta del rito, di tre anni e due mesi di reclusione, oltre l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 575 e 61, n. 5, cod. pen.; l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale ha dedotto l'errata qualificazione giuridica del fatto, con specifico riferimento a profili relativi alla idoneità dell'azione e all'elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio; considerato che: il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, pur essendo ammesso, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., fra l'altro, «per motivi attinenti (...) all'erronea qualificazione giuridica del fatto (...)», va ricordato e ribadito come «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (fra le molte, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01); nel caso di specie, la censura articolata è, peraltro, meramente confutativa ed oppositiva rispetto alla motivazione adottata nel provvedimento impugnato in punto di qualificazione giuridica del fatto, in ragione della specificità del rito alternativo; sul punto il giudice ha valorizzato la sede del corpo attinta, le circostanze dell'azione, l'arma utilizzata e le modalità di inflizione dei colpi di coltello in coerenza con l'orientamento in base al quale «in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, 2dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo» (Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881-01; Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ie [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con sentenza del 20 gennaio 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena, previamente ridotta di un terzo per la scelta del rito, di tre anni e due mesi di reclusione, oltre l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 575 e 61, n. 5, cod. pen.; l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale ha dedotto l'errata qualificazione giuridica del fatto, con specifico riferimento a profili relativi alla idoneità dell'azione e all'elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio; considerato che: il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, pur essendo ammesso, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., fra l'altro, «per motivi attinenti (...) all'erronea qualificazione giuridica del fatto (...)», va ricordato e ribadito come «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (fra le molte, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01); nel caso di specie, la censura articolata è, peraltro, meramente confutativa ed oppositiva rispetto alla motivazione adottata nel provvedimento impugnato in punto di qualificazione giuridica del fatto, in ragione della specificità del rito alternativo; sul punto il giudice ha valorizzato la sede del corpo attinta, le circostanze dell'azione, l'arma utilizzata e le modalità di inflizione dei colpi di coltello in coerenza con l'orientamento in base al quale «in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, 2dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo» (Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881-01; Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26017/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris