CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 09924/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05CBEMM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Genova condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 700,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso a Genova il 24/09/2018. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente della configurazione del reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e del mancato riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce del modesto disvalore delle condotte illecite contestate all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dal Tribunale di Genova nel rispetto delle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01). Il Tribunale di Genova, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti il 24/09/2018, nell'immediatezza dei fatti, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi e non sono nemmeno contestati dal ricorrente, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a Nardi, con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975. In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Nardi, che beneficiava dell'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 e delle attenuanti generiche, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dal Tribunale di Genova nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta dell'imputato, che, pur essendo connotata da lieve entità, non risultava occasionale, tanto è vero che all'imputato non veniva concessa la sospensione condizionale della pena, di cui aveva già beneficiato in due occasioni. Tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata nell'interesse di Nardi, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e della reiterazione delle condotte illecite, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]