CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 46547/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEdalsLavviso- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non essendo stato considerato che la sostanza stupefacente acquistata era destinata al consumo personale o di gruppo, e la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell'imputato, come risulta dalla comunicazione della Questura di Taranto del 26/7/2021, nella quale si dà atto del decesso di [OSCURATO:PERSONA] nella nottí, tra il 25 e il 26/7/2021. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]