CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07645/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / i Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, deduce, nel primo, il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nel secondo, il vizio di motivazione relativamente all'intero discorso giustificativo della sentenza impugnata; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, siccome la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve escludersi la lieve entità del fatto, evidenziando, in particolare, che: a) la droga era di tipologia diversa e di quantità significativa, siccome da essa erano ricavabili 194 dosi medie singole di marijuana e 108 dosi medie singole di hashish; b) l'imputato custodiva la droga in parte all'interno dell'esercizio commerciale in cui lavorava e in parte a casa; c) l'imputato deteneva sia sul luogo di lavoro, sia a casa, un bilancino di precisione, numerosissime bustine vuote (ben 120 bustine con chiusura a digitopressione solo sul luogo di lavoro) ed altri strumenti per il confezionamento delle dosi; Osservato che il secondo motivo espone censure prive di specificità e manifestamente infondate, in quanto deduce che la sentenza impugnata si è limitata a riassumere le motivazioni della sentenza di primo grado, sebbene la Corte d'appello abbia espresso una argomentata e puntuale motivazione su tutti gli aspetti interessaardai motivi di gravame o comunque valutabili di ufficio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]