CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 22310/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il non luogo a provvedere. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] comunica che stato depositato il provvedimento di revoca della misura cautelare e, pertanto, non vi è più interesse al ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 22/12/2021 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermando la misura degli arresti domiciliari unitamente a quella del divieto per dodici mesi di esercitare attività d'impresa e di uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, in relazione ai reati fallimentari di cui ai capi 8, 9, 30 e 32. 2. Nell'interesse del Ferrero è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere il Tribunale ritenuto la sussistenza di concrete e attuali esigenze cautelari, con riguardo al pericolo di recidiva, senza confrontarsi, anche alla luce del tempo decorso dalle condotte contestate, con i rilievi svolti nella memoria depositata in sede di udienza camerale: in particolare, si era rilevato che tutte le società richiamate nel titolo genetico, tranne una, erano inattive e che le conversazioni intervenute tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero come unico argomento le lamentele espresse sulla gestione "dittatoriale" delle storico collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge che il riferimento dell'ordinanza impugnata alla produzione documentale depositata dall'Ufficio di Procura non era accompagnato da alcun apparato argomentativo che illustrasse la correlazione fra tali risultanze e le conclusioni raggiunte; identica critica era indirizzata rispetto al richiamo alle "ultime intercettazioni depositate dal P.M. di Paola". 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione ai criteri di scelta della misura cautelare, sottolineando come contraddittoriamente il Tribunale, dopo avere ritenuto adeguata la misura interdittiva, si fosse poi espresso, senza spiegarne le ragioni, per l'adeguatezza anche della misura cautelare coercitiva. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e memoria scritta nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso All'udienza di discussione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Ferrero, ha comunicato che la misura è stata revocata, con la conseguenza che il suo assistito non ha interesse alla trattazione del ricorso. Considerato in diritto 1. La sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione del ricorso ne comporta l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 2. Va poi aggiunto che, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro). (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 24/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore Il Presidente lus ppe [OSCURATO:PERSONA] eef(i 12 i CORTE DI CASSAZIONE V SEZ