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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05972/2022

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6 ORDINANZA sul ricorso 8594/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Coop. a r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B.

Vico, 31 presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale autenticata dal notaio Tripodi di Palmi in data 21 marzo 2016 rep. n. 98469 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia per le Erogazioni in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, domicilia -contro ricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1446/2015, depositata il 03/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'impugnazione della Organizzazione di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. avverso la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Roma, nel pronunciare sulla domanda proposta dalla cooperativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Agenzia per le Erogazioni in [OSCURATO:SOCIETA] per ottenere - previo accertamento del requisito della contiguità fisica e colturale dei fondi di cui alle pile 163 e 43 del f. 3 del Comune di Melicucco, appartenenti ad un associato nell'organizzazione attrice, tale [OSCURATO:PERSONA], e della conseguente illegittimità del diniego di inserimento della p.11a 43 nella dichiarazione di consistenza aziendale del produttore - le differenze negli aiuti comunitari dovuti all'associato giusta [OSCURATO:PERSONA] n. 2202/1996 per due semestri relativi alla campagna di commercializzazione degli agrumi negli anni 2002/2003 e l'illegittimità dell'applicazione delle sanzioni - cui era conseguita la riduzione degli aiuti dovuti ex art. 20, par. 8 Reg.

CEE n. 1092/2001 - con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 176.655,81 oltre interessi da ciascuna domanda al saldo o dalla costituzione in mora oltre al maggior danno che l'attrice si riservava di quantificare in corso di lite.

La p.11a 43 era stata indicata - a correzione, giusta circolare [OSCURATO:PERSONA], della n. 161, che era stata inizialmente erroneamente individuata trattandosi di particella coltivata ad uliveto e non ad aranceto e che, come tale, non beneficiava del contributo in domanda richiesto — nella dichiarazione di consistenza aziendale del produttore associato.

La Corte territoriale nel confermare la sentenza di primo grado ha ritenuto tardivo l'inserimento della p.11a 43 che era stato operato dal produttore, in accordo con il tecnico incaricato del controllo, su sopralluogo effettuato in campo, dopo la correzione della particella 161 sostituita con quella n. 162.

La contiguità delle p.11e n. 162 e n. 43 era stata infatti rilevata dal produttore all'esito della correzione con conseguente tardivo inserimento della seconda, non presente nella domanda iniziale.

La Corte di merito ha ritenuto non attinte dalla proposta impugnazione le ragioni formali della decisione del primo giudice, non essendo nel resto in contestazione che le p.11e nn. 162 e 43 fossero attigue ed, entrambe, coltivate ad aranceto.

Ricorre per la cassazione dell'indicata sentenza la società cooperativa con sei motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 cd. proc. civ., nel dedotto conflitto con l'art. 12 delle preleggi, letto in combinato con gli artt.324 e 329 cod. proc. civ.

La Corte d'Appello aveva interpretato la sentenza di primo grado nel senso che avesse rigettato la domanda attrice per la tardività dell'inserimento nella domanda di aiuto alla produzione della p.11a 43 e che, pertanto, non avendo l'appellante con il proposto mezzo attinto la dichiarazione del tribunale di inammissibilità dell'inserimento si era formato un giudicato interno.2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 cd. proc. civ., per "conflitto" con l'art. 1362 e ss. cod. civ. in combinato con l'art. 112 cod. proc. civ. e con l'art. 342 cod. proc. civ.

I giudici di appello interpretando in modo erroneo i motivi di appello avevano omesso di pronunciare su tutti quelli specificamente proposti.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 cd. proc. civ., per conflitto con l'art. 1362 cod. civ. in combinato con l'art. 112 cod. proc. civ. e con l'art. 342 cod. proc. civ. e per conflitto con l'art. 12 Disposizioni di attuazione del Codice civile (preleggi), per avere i giudici di appello interpretato in modo erroneo i motivi di appello omettendo di pronunciare su tutti quelli in modo specifico proposti, interpretando la sentenza di primo grado nel senso che "in appello si sottolinea la natura della coltivazione ad aranceto anche della part. 43, che invece il primo giudice avrebbe negato".

4. Con il quarto motivo la ricorrente fa valere vizio di motivazione per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in relazione ad un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. e/o nullità della sentenza o del processo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. per conflitto con l'art. 132 cod. proc. civ.

I giudici del merito avevano affermato per un verso, che nella sentenza impugnata si era fatto buon governo delle risultanze documentali considerate insufficienti ad attestare che una volta emendato l'errore con l'inserimento della particella 162 fosse ammissibile la domanda di inserimento di una nuova pila, la n. 43, nella dichiarazione di consistenza aziendale e per altro verso che fosse pacifico ed incontestato che la p.11a n. 43 fosse contigua a quella n. 162 e che entrambe fossero coltivate ad aranceto.

5. Con il quinto motivo si fa valere la nullità della sentenza o del processo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. per conflitto con l'art. 112 cod. proc. civ. e con l'art. 342 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omesso di pronunciare su tutti i motivi di appello specificamente proposti ed in particolare in relazione alla sussistenza dei requisiti della contiguità fisica e colturale tra le p.11e 162 e 43 negata dal primo giudice in relazione alla circostanza che doveva aversi riguardo alla particella corretta, la n. 162, e non a quella indicata originariamente in modo erroneo al fine di verificare la contiguità con la particella di nuovo inserimento (la n. 43).

6. Con il sesto motivo si denuncia dalla ricorrente la motivazione apparente in relazione ad un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello affermato che nella prospettazione della società appellante si era proceduto alla correzione dell'errore materiale solo all'esito dei controlli oggettivi delle superfici e delle coltivazioni e in accordo con il tecnico incaricato si era inserita la particella n. 43.

7. Il primo motivo che pure presenta profili di inammissibilità, è, nel suo complesso, infondato per le ragioni di seguito indicate.

Con carattere di autosufficienza il motivo riporta al suo interno quella parte della motivazione della sentenza di primo grado che, in tesi del ricorrente, rivelerebbe, nella sua reale portata, l'unicità della ratio decidendi della sentenza del tribunale là dove, invece, i giudici di appello, in modo malaccorto, vi avrebbero scorto una pluralità di rationes.

Il tribunale avrebbe respinto, infatti, la domanda della ricorrente al pagamento del premio alla produzione anche per la particella n. 43 in mancanza di contiguità fisica e colturale con la p.11a n.161 in origine indicata, adibita ad uliveto e non alla coltivazione di arance.L'ulteriore passaggio contenuto nel provvedimento di primo grado, secondo il quale la domanda di inserimento di una nuova particella, la n. 43, doveva ritenersi inammissibile perché tardivamente effettuata in sede di correzione avrebbe costituito "una mera considerazione consequenziale alla valutazione negativa della sussistenza del requisito presupposto -la carenza di contiguità- non idonea a sorreggere la decisione e come tale irrilevante ai fini dell'impugnazione non costituendo ulteriore ratio decidendi o ratio decidendi" (p. 15 ricorso).

La tardività della domanda di aiuto relativamente alla p.11a n. 43, in quanto introdotta per la prima volta in sede di correzione, di contro a quanto ritenuto dai giudici territoriali, non avrebbe costituito nella valutazione del tribunale una autonoma ratio e non avrebbe consentito alla Corte d'Appello di pervenire ad una decisione di inammissibilità dell'impugnazione per una intervenuta formazione del giudicato interno dovuto, nel passaggio tra primo e secondo grado, alla genericità del motivo di appello.

L'assunto è infondato.

Il confronto, per i contenuti riportati in ricorso, della sentenza di primo grado e del motivo di appello non consente di cogliere della prima una ratio diversa da quella ritenuta dalla Corte romana, con conseguente esclusione della ritenuta inammissibilità del motivo ("non è stata attinta da censura in questa sede la declaratoria da parte del primo giudice di inammissibilità dell'inserimento", p. 3 sentenza), certo essendo che la contiguità fisica e di coltura delle particelle n. 43, la nuova, e n.161, quella originaria, quest'ultima erroneamente dichiarata, integra un mero passaggio argomentativo- descrittivo nella motivazione resa dal tribunale che in tal modo introduce l'effettiva ragione del provvedimento: la tardività della domanda di ammissione all'aiuto alla produzione quanto alla part.11a n. 43, perché indicata come contigua solo in sede di correzione della originaria, e portante, la n. 161, sostituita con la n. 162, per un apprezzamento che involge, come rilevato dalla Corte capitolina, la "correttezza formale" del procedimento.

La mancata contestazione della tardività della nuova domanda di aiuto, relativa alla pila n. 43, in quanto attigua alla n. 162, oggetto di nuova indicazione, quale esito dell'attivato procedimento amministrativo di correzione da parte del produttore ammesso all'aiuto, costituisce la ratio della decisione di primo grado in forza della quale il tribunale apprezza la "novità" della domanda di ammissione all'aiuto della n. 43 e quindi la sua tardività perché introdotta solo all'esito della indicazione, in sede di correzione, della p.11a

162. L'indicata articolazione della decisione di primo grado sortisce l'effetto nella rimarcata, da parte delle Corte territoriale, incapacità del motivo di appello, che argomenta invece dalla nuova relazione tra le p.11e nn. 43 e 162, di "attingerne" la ratio, di rendere altresì inammissibile il motivo di ricorso per cassazione.

È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata che sia stata svolta "ad abundantiam" o che costituisca del percorso logico osservato un mero passaggio descrittivo non costituente una "ratio decidendi" della medesima (vd.

Cass. 10/04/2018, n. 8755; Cass. 22/11/2010, n. 23635).

La valutazione di infondatezza del motivo di appello pure presente nella impugnata sentenza nella parte in cui, ripercorso il fatto e le condotte tenute dalla parte richiedente, la Corte di merito conclude nel senso del carattere giustificato della decurtazione, sanzionatoria, sugli aiuti operata da [OSCURATO:PERSONA], non è poi stata oggetto di ricorso per contenuti di diretto contrasto.

Si tratta di un ulteriore profilo che, mancato nella censura, rende inammissibile il ricorso per cassazione.

8. Il secondo motivo è inammissibile.Che il motivo di appello dovesse, ritenuta la ratio della decisione di primo grado impugnata, estendersi implicitamente alla conclusione raggiunta dal tribunale, pena la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e del principio devolutivo che governa il giudizio di appello ex art. 342 cod. proc. civ. , è prospettiva di critica generica e come tale inammissibile per le ragioni richiamate nel primo motivo a sostegno della distinzione tra tardività della domanda amministrativa del premio alla produzione e ragioni fattuali di contiguità tra le particelle ammesse.

La dedotta questione resta comunque assorbita nel suo rilievo dalla valutazione di merito della vicenda in esame pure operata dalla Corte territoriale nella parte, dell'impugnata sentenza, in cui i giudici di appello comunque si esprimono per il carattere giustificato della condotta [OSCURATO:PERSONA] di decurtazione del premio.

9. Il terzo motivo con cui si introduce questione circa l'efficacia della rettifica dell'errore che ricostituendo la corrispondenza tra volontà e dichiarazione avrebbe sin dall'inizio sostituito alla part.11a 161 la n. 162, indicata in sede di correzione, con recupero del richiesto requisito della contiguità fisica rispetto alla p.11a n. 43, è infondato.

La rettifica della domanda amministrativa da parte del privato, ove ammessa, vale a rimettere in termini l'istante rispetto alla richiesta originaria che, nell'assunto suo nuovo contenuto resta ferma, quanto al resto.

La rettifica dei contenuti della domanda amministrativa finalizzata ad emendare l'errore nella dichiarazione in cui sia incorso il proponente non può valere a rimettere in termini il privato rispetto ad ulteriori e nuove domande, possibile esito dei diversi e corretti contenuti della iniziale istanza; ogni domanda amministrativa ha un proprio ed autonomo regime in punto di tempestività e la rettifica dell'una non riapre i termini per la proposizione di quelle correlate.La decisione impugnata si è attenuta al principio e, per questo, non merita censura, non venendo in considerazione per il motivo proposto che il diritto al premio alla produzione nell'ambito del sistema di inserimento amministrativo e sua correzione.

10. Il quarto motivo è infondato, non valendo ad individuare ragioni di contraddittorietà nella sentenza impugnata in ragione della non decisività dei passaggi in cui ora si negherebbe ed ora si darebbe atto, da parte dei giudici di appello, della contiguità tra le part.11e nn. 43 e

162. La questione non è dirimente, si è detto quanto al motivo n. 1, e come tale non vale ad integrare per insanabile contrasto di motivazione, ragioni di nullità della sentenza, e, comunque, la dedotta contraddizione non è neppure presente, per quanto più sopra affermato, nell'impugnata sentenza per i riportati contenuti.

11. Il quinto e sesto motivo sulla centralità nello svolto ragionamento del giudice di primo grado della contiguità fisica e colturale tra le p.11e 43 e 162 e, ancora, nella indicata premessa, sul carattere "supplementare" della motivazione spesa in appello, confermativa dell'accertamento compiuto dal primo giudice, reiterativi di temi già scrutinati, restano assorbiti.

12. In via conclusiva il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA]Agenzia per le erogazioni in agricoltura le spese di lite liquidate secondo soccombenza, come in dispositivo indicato.

Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Coop. a r.l. che condanna a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia per le Erogazioni in [OSCURATO:SOCIETA] le spese di lite che liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 8594/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B. Vico, 31 presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale autenticata dal notaio Tripodi di Palmi in data 21 marzo 2016 rep. n. 98469 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia per le Erogazioni in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, domicilia -contro ricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1446/2015, depositata il 03/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'impugnazione della Organizzazione di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. avverso la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Roma, nel pronunciare sulla domanda proposta dalla cooperativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Agenzia per le Erogazioni in [OSCURATO:SOCIETA] per ottenere - previo accertamento del requisito della contiguità fisica e colturale dei fondi di cui alle pile 163 e 43 del f. 3 del Comune di Melicucco, appartenenti ad un associato nell'organizzazione attrice, tale [OSCURATO:PERSONA], e della conseguente illegittimità del diniego di inserimento della p.11a 43 nella dichiarazione di consistenza aziendale del produttore - le differenze negli aiuti comunitari dovuti all'associato giusta [OSCURATO:PERSONA] n. 2202/1996 per due semestri relativi alla campagna di commercializzazione degli agrumi negli anni 2002/2003 e l'illegittimità dell'applicazione delle sanzioni - cui era conseguita la riduzione degli aiuti dovuti ex art. 20, par. 8 Reg. CEE n. 1092/2001 - con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 176.655,81 oltre interessi da ciascuna domanda al saldo o dalla costituzione in mora oltre al maggior danno che l'attrice si riservava di quantificare in corso di lite. La p.11a 43 era stata indicata - a correzione, giusta circolare [OSCURATO:PERSONA], della n. 161, che era stata inizialmente erroneamente individuata trattandosi di particella coltivata ad uliveto e non ad aranceto e che, come tale, non beneficiava del contributo in domanda richiesto — nella dichiarazione di consistenza aziendale del produttore associato. La Corte territoriale nel confermare la sentenza di primo grado ha ritenuto tardivo l'inserimento della p.11a 43 che era stato operato dal produttore, in accordo con il tecnico incaricato del controllo, su sopralluogo effettuato in campo, dopo la correzione della particella 161 sostituita con quella n. 162. La contiguità delle p.11e n. 162 e n. 43 era stata infatti rilevata dal produttore all'esito della correzione con conseguente tardivo inserimento della seconda, non presente nella domanda iniziale. La Corte di merito ha ritenuto non attinte dalla proposta impugnazione le ragioni formali della decisione del primo giudice, non essendo nel resto in contestazione che le p.11e nn. 162 e 43 fossero attigue ed, entrambe, coltivate ad aranceto. Ricorre per la cassazione dell'indicata sentenza la società cooperativa con sei motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 cd. proc. civ., nel dedotto conflitto con l'art. 12 delle preleggi, letto in combinato con gli artt.324 e 329 cod. proc. civ. La Corte d'Appello aveva interpretato la sentenza di primo grado nel senso che avesse rigettato la domanda attrice per la tardività dell'inserimento nella domanda di aiuto alla produzione della p.11a 43 e che, pertanto, non avendo l'appellante con il proposto mezzo attinto la dichiarazione del tribunale di inammissibilità dell'inserimento si era formato un giudicato interno.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 cd. proc. civ., per "conflitto" con l'art. 1362 e ss. cod. civ. in combinato con l'art. 112 cod. proc. civ. e con l'art. 342 cod. proc. civ. I giudici di appello interpretando in modo erroneo i motivi di appello avevano omesso di pronunciare su tutti quelli specificamente proposti. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 cd. proc. civ., per conflitto con l'art. 1362 cod. civ. in combinato con l'art. 112 cod. proc. civ. e con l'art. 342 cod. proc. civ. e per conflitto con l'art. 12 Disposizioni di attuazione del Codice civile (preleggi), per avere i giudici di appello interpretato in modo erroneo i motivi di appello omettendo di pronunciare su tutti quelli in modo specifico proposti, interpretando la sentenza di primo grado nel senso che "in appello si sottolinea la natura della coltivazione ad aranceto anche della part. 43, che invece il primo giudice avrebbe negato". 4. Con il quarto motivo la ricorrente fa valere vizio di motivazione per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in relazione ad un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. e/o nullità della sentenza o del processo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. per conflitto con l'art. 132 cod. proc. civ. I giudici del merito avevano affermato per un verso, che nella sentenza impugnata si era fatto buon governo delle risultanze documentali considerate insufficienti ad attestare che una volta emendato l'errore con l'inserimento della particella 162 fosse ammissibile la domanda di inserimento di una nuova pila, la n. 43, nella dichiarazione di consistenza aziendale e per altro verso che fosse pacifico ed incontestato che la p.11a n. 43 fosse contigua a quella n. 162 e che entrambe fossero coltivate ad aranceto. 5. Con il quinto motivo si fa valere la nullità della sentenza o del processo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. per conflitto con l'art. 112 cod. proc. civ. e con l'art. 342 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omesso di pronunciare su tutti i motivi di appello specificamente proposti ed in particolare in relazione alla sussistenza dei requisiti della contiguità fisica e colturale tra le p.11e 162 e 43 negata dal primo giudice in relazione alla circostanza che doveva aversi riguardo alla particella corretta, la n. 162, e non a quella indicata originariamente in modo erroneo al fine di verificare la contiguità con la particella di nuovo inserimento (la n. 43). 6. Con il sesto motivo si denuncia dalla ricorrente la motivazione apparente in relazione ad un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello affermato che nella prospettazione della società appellante si era proceduto alla correzione dell'errore materiale solo all'esito dei controlli oggettivi delle superfici e delle coltivazioni e in accordo con il tecnico incaricato si era inserita la particella n. 43. 7. Il primo motivo che pure presenta profili di inammissibilità, è, nel suo complesso, infondato per le ragioni di seguito indicate. Con carattere di autosufficienza il motivo riporta al suo interno quella parte della motivazione della sentenza di primo grado che, in tesi del ricorrente, rivelerebbe, nella sua reale portata, l'unicità della ratio decidendi della sentenza del tribunale là dove, invece, i giudici di appello, in modo malaccorto, vi avrebbero scorto una pluralità di rationes. Il tribunale avrebbe respinto, infatti, la domanda della ricorrente al pagamento del premio alla produzione anche per la particella n. 43 in mancanza di contiguità fisica e colturale con la p.11a n.161 in origine indicata, adibita ad uliveto e non alla coltivazione di arance.L'ulteriore passaggio contenuto nel provvedimento di primo grado, secondo il quale la domanda di inserimento di una nuova particella, la n. 43, doveva ritenersi inammissibile perché tardivamente effettuata in sede di correzione avrebbe costituito "una mera considerazione consequenziale alla valutazione negativa della sussistenza del requisito presupposto -la carenza di contiguità- non idonea a sorreggere la decisione e come tale irrilevante ai fini dell'impugnazione non costituendo ulteriore ratio decidendi o ratio decidendi" (p. 15 ricorso). La tardività della domanda di aiuto relativamente alla p.11a n. 43, in quanto introdotta per la prima volta in sede di correzione, di contro a quanto ritenuto dai giudici territoriali, non avrebbe costituito nella valutazione del tribunale una autonoma ratio e non avrebbe consentito alla Corte d'Appello di pervenire ad una decisione di inammissibilità dell'impugnazione per una intervenuta formazione del giudicato interno dovuto, nel passaggio tra primo e secondo grado, alla genericità del motivo di appello. L'assunto è infondato. Il confronto, per i contenuti riportati in ricorso, della sentenza di primo grado e del motivo di appello non consente di cogliere della prima una ratio diversa da quella ritenuta dalla Corte romana, con conseguente esclusione della ritenuta inammissibilità del motivo ("non è stata attinta da censura in questa sede la declaratoria da parte del primo giudice di inammissibilità dell'inserimento", p. 3 sentenza), certo essendo che la contiguità fisica e di coltura delle particelle n. 43, la nuova, e n.161, quella originaria, quest'ultima erroneamente dichiarata, integra un mero passaggio argomentativo- descrittivo nella motivazione resa dal tribunale che in tal modo introduce l'effettiva ragione del provvedimento: la tardività della domanda di ammissione all'aiuto alla produzione quanto alla part.11a n. 43, perché indicata come contigua solo in sede di correzione della originaria, e portante, la n. 161, sostituita con la n. 162, per un apprezzamento che involge, come rilevato dalla Corte capitolina, la "correttezza formale" del procedimento. La mancata contestazione della tardività della nuova domanda di aiuto, relativa alla pila n. 43, in quanto attigua alla n. 162, oggetto di nuova indicazione, quale esito dell'attivato procedimento amministrativo di correzione da parte del produttore ammesso all'aiuto, costituisce la ratio della decisione di primo grado in forza della quale il tribunale apprezza la "novità" della domanda di ammissione all'aiuto della n. 43 e quindi la sua tardività perché introdotta solo all'esito della indicazione, in sede di correzione, della p.11a 162. L'indicata articolazione della decisione di primo grado sortisce l'effetto nella rimarcata, da parte delle Corte territoriale, incapacità del motivo di appello, che argomenta invece dalla nuova relazione tra le p.11e nn. 43 e 162, di "attingerne" la ratio, di rendere altresì inammissibile il motivo di ricorso per cassazione. È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata che sia stata svolta "ad abundantiam" o che costituisca del percorso logico osservato un mero passaggio descrittivo non costituente una "ratio decidendi" della medesima (vd. Cass. 10/04/2018, n. 8755; Cass. 22/11/2010, n. 23635). La valutazione di infondatezza del motivo di appello pure presente nella impugnata sentenza nella parte in cui, ripercorso il fatto e le condotte tenute dalla parte richiedente, la Corte di merito conclude nel senso del carattere giustificato della decurtazione, sanzionatoria, sugli aiuti operata da [OSCURATO:PERSONA], non è poi stata oggetto di ricorso per contenuti di diretto contrasto. Si tratta di un ulteriore profilo che, mancato nella censura, rende inammissibile il ricorso per cassazione. 8. Il secondo motivo è inammissibile.Che il motivo di appello dovesse, ritenuta la ratio della decisione di primo grado impugnata, estendersi implicitamente alla conclusione raggiunta dal tribunale, pena la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e del principio devolutivo che governa il giudizio di appello ex art. 342 cod. proc. civ. , è prospettiva di critica generica e come tale inammissibile per le ragioni richiamate nel primo motivo a sostegno della distinzione tra tardività della domanda amministrativa del premio alla produzione e ragioni fattuali di contiguità tra le particelle ammesse. La dedotta questione resta comunque assorbita nel suo rilievo dalla valutazione di merito della vicenda in esame pure operata dalla Corte territoriale nella parte, dell'impugnata sentenza, in cui i giudici di appello comunque si esprimono per il carattere giustificato della condotta [OSCURATO:PERSONA] di decurtazione del premio. 9. Il terzo motivo con cui si introduce questione circa l'efficacia della rettifica dell'errore che ricostituendo la corrispondenza tra volontà e dichiarazione avrebbe sin dall'inizio sostituito alla part.11a 161 la n. 162, indicata in sede di correzione, con recupero del richiesto requisito della contiguità fisica rispetto alla p.11a n. 43, è infondato. La rettifica della domanda amministrativa da parte del privato, ove ammessa, vale a rimettere in termini l'istante rispetto alla richiesta originaria che, nell'assunto suo nuovo contenuto resta ferma, quanto al resto. La rettifica dei contenuti della domanda amministrativa finalizzata ad emendare l'errore nella dichiarazione in cui sia incorso il proponente non può valere a rimettere in termini il privato rispetto ad ulteriori e nuove domande, possibile esito dei diversi e corretti contenuti della iniziale istanza; ogni domanda amministrativa ha un proprio ed autonomo regime in punto di tempestività e la rettifica dell'una non riapre i termini per la proposizione di quelle correlate.La decisione impugnata si è attenuta al principio e, per questo, non merita censura, non venendo in considerazione per il motivo proposto che il diritto al premio alla produzione nell'ambito del sistema di inserimento amministrativo e sua correzione. 10. Il quarto motivo è infondato, non valendo ad individuare ragioni di contraddittorietà nella sentenza impugnata in ragione della non decisività dei passaggi in cui ora si negherebbe ed ora si darebbe atto, da parte dei giudici di appello, della contiguità tra le part.11e nn. 43 e 162. La questione non è dirimente, si è detto quanto al motivo n. 1, e come tale non vale ad integrare per insanabile contrasto di motivazione, ragioni di nullità della sentenza, e, comunque, la dedotta contraddizione non è neppure presente, per quanto più sopra affermato, nell'impugnata sentenza per i riportati contenuti. 11. Il quinto e sesto motivo sulla centralità nello svolto ragionamento del giudice di primo grado della contiguità fisica e colturale tra le p.11e 43 e 162 e, ancora, nella indicata premessa, sul carattere "supplementare" della motivazione spesa in appello, confermativa dell'accertamento compiuto dal primo giudice, reiterativi di temi già scrutinati, restano assorbiti. 12. In via conclusiva il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA]Agenzia per le erogazioni in agricoltura le spese di lite liquidate secondo soccombenza, come in dispositivo indicato. Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l. che condanna a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia per le Erogazioni in [OSCURATO:SOCIETA] le spese di lite che liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a ti