CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2023
Cassazione n. 06890/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha rinunziato al ricorso con dichiarazione resa ai sensi dell'art.123, comma 1 cpp, comunicata anche a( difensore ai sensi do comma 2 bis della medesima disposizione e da questi sottoscritta e quindi trasmessa via pec a questa Corte; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile 'perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, piuttosto che addurre effettivi e decisivi travisamenti probatori sollecitano una rilettura alternativa del materiale probatorio apprezzato a / sostegno del giudizio di responsabilità riproducendo, peraltro, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche e ciò anche in relazione alla misura della pena comminata per il fatto più grave, giustificata in termini tali da porre il relativo giudizio di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. anche nei confronti del ricorrente rinunziante laddove la rinunzia non risulti in alcun modo giustificata, come nel caso di specie P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.