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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39073/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio risulta riproduttivo di identica critica oggetto di confutazione dalla Corte di appello nella parte in cui ha giudicato congrua la pena irrigata dal Tribunale ed osservato come in tal senso deponesse la personalità del ricorrente apprezzata ex art. 133 cod. pen. sia perché già gravato da plurimi precedenti sia per la violazione della misura imposta nel presente procedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio risulta riproduttivo di identica critica oggetto di confutazione dalla Corte di appello nella parte in cui ha giudicato congrua la pena irrigata dal Tribunale ed osservato come in tal senso deponesse la personalità del ricorrente apprezzata ex art. 133 cod. pen. sia perché già gravato da plurimi precedenti sia per la violazione della misura imposta nel presente procedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09
Sentenza Cassazione n. 39073/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris