CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34722/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 25 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Roma harespinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dalcondannato XXXXXXXXXXXXXXX.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha ritenuto nonessere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimentosociale in considerazione della mancanza di revisione critica da parte delcondannato e della inidoneità del programma proposto, che prevede un’attivitàlavorativa itinerante che è la stessa che lo ha portato a commettere il reato, edin cui lavorano anche pregiudicati.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,deduce che l’ordinanza ha respinto l’istanza senza tener conto che il programmaprevede un domicilio certo, che l’attività lavorativa è itinerante ma sonotracciabili gli spostamenti, che il condannato ha riottenuto la patentesottoponendosi ai controlli alle dipendenze ed è sempre risultato idoneo, chel’incidente stradale in cui fu commesso il reato avvenne in orario diverso daquello di lavoro.3. Le parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il condannato è in espiazione per omicidio stradale commesso con guidain stato di ebbrezza ed ha una ulteriore precedente condanna per guida in statodi ebbrezza. Egli aveva chiesto l’affidamento in prova ed il programma deltrattamento proposto prevedeva una attività lavorativa itinerante checomportava anche la guida di autoveicoli. Il Tribunale, come detto, ha ritenuto lamisura inidonea.Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima perché il programmaprevede un domicilio certo, ma l’argomento è infondato perchè non evidenzia unvizio nella costruzione logica della decisione, in quanto l’esistenza di un domiciliocerto facilita i controlli di polizia, ma di per sé non esaurisce la prognosi sulpericolo di recidiva che è imposta dall’art. 47 ord. pen. e che il Tribunale harisolto in senso sfavorevole per il ricorrente.Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima, perché l’attivitàlavorativa proposta è itinerante ma ne sono tracciabili gli spostamenti, mal’argomento è inammissibile, sia perché privo di autosufficienza, essendosoltanto riferito, sia perché non conferente con la decisione che, come detto, èfondata, oltre che sulla mancanza di un avvio del processo di revisione critica,anche sul pericolo di recidiva derivante dalla tipologia di attività lavorativaproposta.Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima, perché il condannato hariottenuto la patente sottoponendosi ai controlli alle dipendenze ed è semprerisultato idoneo, ma l’argomento è inammissibile, in quanto, anche a prescinderedalla rilevanza della deduzione, è privo di autosufficienza.Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima, perché l’incidentestradale in cui fu commesso il reato avvenne in orario diverso da quello di lavoro,ma l’argomento è inammissibile sia perché il ricorso sul punto non èautosufficiente, sia perché comunque non evidenzia un vizio nel percorso logicodella decisione, che, nel contesto dell’espiazione di una pena per un reatocommesso alla guida di un autoveicolo, non illogicamente ha ritenuto preclusivaalla concessione di una misura alternativa la circostanza che il programma deltrattamento comportasse la possibilità per il condannato di rimettersi alla guidadi veicoli nel corso dell’espiazione.In definitiva, il ricorso è infondato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.