CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 16524/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
13/05/19803. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/19844. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte di appello di Potenzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi diBellino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di rigettare il ricorsodi [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del difensore della parte civile Consorzio per lo sviluppoindustriale della Provincia di Matera, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto didichiarare inammissibili i ricorsi o di rigettarli e di liquidare le spese di lite comeda nota che ha prodotto;lette le conclusioni dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiestol’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, per quanto qui interessa, la Corte di appello diPotenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato lacondanna degli imputati per numerose condotte di furto e di furto in abitazione e,in particolare, di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi F), G), H), L), M), O), P),Q), R), S), di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi C), D), F), H), Q), S), diVincenzo [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi N), O), P), Q), R), S), VVV), FrancescoGramegna per i reati di cui ai capi E), H), L); mentre ha assolto quest’ultimo daireati di cui api capi F), G) ed M), procedendo alla conseguente rideterminazionedella pena.Ha confermato le statuizioni civili in favore di Consorzio per lo sviluppoindustriale della [OSCURATO:SOCIETA]2. Avvero l’indicata pronuncia ricorrono gli imputati, tramite i rispettividifensori.3. [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi.3.1. Con il primo eccepisce che il termine massimo di prescrizione di tutti ireati sarebbe maturato prima dell’udienza del 9 luglio 2025 e della pronuncia dellasentenza avvenuta in detta udienza.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inquanto la condanna si fonda sulle dichiarazioni rese in dibattimento dalla poliziagiudiziaria, rimaste, però, prive di oggettivi riscontri.Non può costituire prova a carico, se non invertendo l’onere probatoriogravante sull’accusa, la circostanza che l’imputato non abbia dimostrato chel’utenza telefonica oggetto di indagine non fosse nella sua disponibilità.3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduca vizio di motivazione sulla entitàdella pena che “appare eccessiva”. Si dovevano escludere le aggravanti econtenere gli aumenti per la continuazione.4. [OSCURATO:PERSONA] formula tre motivi.4.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione sulla affermazione diresponsabilità dell’imputato.In sede di appello la difesa aveva eccepito la nullità della sentenza di primogrado “per vizio assoluto” di motivazione.Tale lacuna argomentativa non è stata colmata dal giudice di appello.Non risulta dimostrata la responsabilità dell’imputato che “all’epoca dei fattiera impegnato, proprio in quei luoghi [quelli del furto], nello svolgimento di unaseria e lecita attività lavorativa”.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per“vizio assoluto” di motivazione in relazione agli aumenti in continuazione per i reatisatellite.Il Tribunale aveva applicato un aumento “generico” per la continuazione,senza indicare l’entità dell’aumento per ciascun reato.Il vizio non è stato emendato dal giudice di appello, il quale “interpretando ilpensiero” del giudice di primo grado ha rilevato il mancato aumento per lacontinuazione per i reati di cui ai capi F) e G) e ha determinato in mesi duel’aumento per il capo M).4.3. Il terzo motivo denuncia “vizio assoluto” di motivazione sullarideterminazione del trattamento sanzionatorio, sul diniego della attenuante di cuiall’art. 114 cod. pen. sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generichenella massima estensione, sul minimo della pena.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolano due motivi, sviluppandocensure di identico tenore.5.1. Il primo motivo lamenta l’inosservanza dell’art. 132 d. lgs. n. 196 del2006 nonché correlato vizio di motivazione.Secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 1 bis d.l. n. 132 del 2021,convertito dalla legge n. 178 del 2021, i tabulati telefonici acquisiti prima dellaentrata in vigore della nuova disciplina possono essere utilizzati a caricodell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente inrelazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, d. lgs. n. 196 del 2003.Nella specie i giudici di merito hanno omesso di indicare gli “altri elementi diprova” necessari a corroborare i risultati dei tabulati.5.3. Il secondo motivo contesta per [OSCURATO:PERSONA] il diniego delle circostanzemaggior numero di episodi criminosi) e per [OSCURATO:PERSONA] il mancatobilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestateaggravanti.6. I ricorsi, proposti in data successiva al 30 giugno 2024, sono stati trattatiin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.Il difensore della parte civile Consorzio per lo sviluppo industriale dellaProvincia di Matera ha trasmesso una memoria il 19 marzo e una replica il 31marzo 2026.Il 13 marzo 2026 il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] ha inviato unamemoria, con cui insiste nei motivi di ricorso.In data 1 aprile 2026 (e quindi tardivamente) il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria a sostegno dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito precisati.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonoinammissibili.2. Occorre ricordare in premessa che è ammissibile il ricorso per cassazionecon il quale si deduce (come con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]),l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenzaimpugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando taledoglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod.proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01).Mentre l'inammissibilità del ricorso per cassazione (come avviene per i ricorsidi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) preclude ognipossibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc.pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore allapronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice(Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01).3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato solo in relazione al decorso deltermine prescrizionale per il reato di cui al capo N); nel resto è inammissibile.3.1. Il secondo e il terzo motivo, che contestano la prova della responsabilitàe l'entità della pena, sono generici.Le censure si risolvono in assunti privi di specificità e di confrontoargomentativo con le ragioni della decisione.L'affermazione di responsabilità si fonda sui tabulati telefonici, i contatti tragli imputati, i rilevamenti degli spostamenti tramite GPS, l'argomento logico dellestesse modalità di esecuzione dei furti. La mancanza di spiegazioni alternative,lungi dal costituire inversione dell'onere probatorio, è un dato impiegato perrispondere alla regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.La misura della pena si assesta in prossimità dei minimi edittali, gli aumentiper la continuazione sono notevolmente contenuti.3.2. L'eccezione di prescrizione sollevata con il primo motivo è fondata solo inrelazione al reato di furto monoaggravato contestato al capo N) e commesso nellanotte tra il 5 e il 6 luglio 2013.Al termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi (5 gennaio2021), si aggiunge il complessivo periodo di 160 giorni di sospensione, derivantedal rinvio dal 3 dicembre 2019 al 14 aprile 2020 per astensione difensori e dalsuccessivo rinvio dell'udienza del 14 aprile 2020 ricadente nel c.d. primo periodoemergenziale per Covid.Il secondo rinvio determina una sospensione "fissa" di 64 giorni (cfr. Sez. U,n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03).Il primo rinvio comporta, di regola, una sospensione della prescrizione perl'intero periodo (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2022, Cremonese, Rv.220509 - 01), ma, nella specie, non oltre l'8 marzo 2020 (quindi per 96 giorni)altrimenti il concorso delle cause di sospensione determinerebbe una illegittimaduplicazione dei giorni di sospensione.Si ottiene che il reato di cui al capo N) si è prescritto il 15 giugno 2021, indata addirittura anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado. A dettocapo di imputazione non si raccordano statuizioni civili.Di contro il termine di prescrizione non è decorso, neppure alla data odierna,per gli altri reati di furto pluriaggravato di cui ai capi O), P), Q), R), S), VVV),commessi nel mese di luglio 2013 (termine massimo di prescrizione pari a dodicianni e sei mesi cui si aggiunge il periodo di sospensione di 160 giorni).3.3. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviolimitatamente al reato di cui al capo N), perché estinto per prescrizione. Nel restoil ricorso va dichiarato inammissibile.3.3.1. Al calcolo della pena può procedersi direttamente in questa sede, aisensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., che attribuisce alla Corte di cassazioneil potere di rideterminare la pena quando non occorrono ulteriori accertamenti infatto (Sez. U, n. 3464 del 30 novembre 2017, Matrone, Rv. 271831).Si ottiene che dalla pena finale va eliminata quella applicata per il capo N) paria un mese di reclusione e 15 euro di multa.Invero il Tribunale ha calcolato così la pena: reato più grave capo O) anni tredi reclusione ed euro 210 di multa, aumentata complessivamente di mesi sei direclusione ed euro 90 di multa per i capi N), P), Q), R), S), VVV).In base al criterio di calcolo adottato dal Tribunale nel presente processo, eavallato dalla Corte di appello (cfr. anche paragrafo 4), gli aumenti percontinuazione sono sempre minimi e determinati nella stessa entità per ciascunodei reati satellite.Nella specie i reati satellite erano sei, quindi si ricava che l'aumento perciascuno di essi era di un mese di reclusione e 15 euro di multa.3.3.2. L'accoglimento del motivo per uno dei reati satellite non incide sull'esitodel processo rispetto ai residui capi di imputazione.Invero, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, cheriguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e deirapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce chel'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinarel'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione aiquali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, neicui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevarela prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01).4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.4.1. Il primo motivo, attinente al profilo della responsabilità, è privo dispecificità.Esso si risolve in generici assunti del tutto sganciati da un reale confronto conl'apparato argomentativo su cui si regge la condanna.4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva,oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolaree motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).Occorre però declinare questo principio generale nel caso concreto perverificare se ricorrano violazioni di legge o vizi motivazionali.Nella specie il Tribunale aveva individuato il reato più grave in quello di cui alcapo E) e, escluse le due aggravanti contestate, aveva stabilito, per esso, la penadi anni due di reclusione ed euro 200 di multa. Aveva poi apportato un aumentoper la continuazione per i reati di cui ai capi H), L) ed M), complessivamenteindicato in mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa, senza specificare i singoliaumenti, e non applicando alcun aumento di pena per i capi F) e G) comunqueoggetto di condanna.Il giudice di secondo grado ha assolto l'imputato dai reati di cui ai capi F), G),M) e, conseguentemente, ha ridotto la pena inflitta ad anni due, mesi quattro direclusione ed euro 300 di multa.La decisione non incorre in alcuna violazione di legge o vizio logico, poiché faleva sul fatto che, come detto, per i reati satellite di cui ai capi F) e G) il Tribunalenon aveva applicato alcun aumento e che per quello di cui al capo M), l'aumentodi pena, sia pure non specificato, poteva determinarsi in mesi due di reclusione edeuro 50 di multa (cfr. pagg. 26 e 27 della sentenza impugnata), risultato ottenutodividendo per tre l'aumento di mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa.In tal modo la Corte di appello ha precisato in mesi due di reclusione ed euro50 di multa i singoli aumenti di pena per ciascuno dei due reati satellite oggetto dicondanna (capi H ed M) e poco rileva il difetto di specifica motivazione sull’entitàdegli aumenti, dato che si tratta di aumenti minimali di gran lunga inferiori alminimo edittale previsto per detti reati (cfr. Sez. 5, n. 34379 del 11/07/202,Randisi, Rv. 288800 - 01).4.3. Il terzo motivo è generico, poiché consiste in una mera rivendicazionedelle circostanze attenuanti generiche "nella massima estensione", di quella di cuiall’art. 114 cod. pen., del minimo della pena, senza misurarsi con le effettivestatuizioni e senza indicare quali elementi, in concreto sussistenti, avrebberodovuto giustificare l'accoglimento di quelle richieste.5. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.In tema di dati relativi al traffico telefonico, gli "altri elementi di prova" che,ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n.178, devono confortare i cd. dati "esteriori" delle conversazioni ai fini del giudiziodi colpevolezza possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto nonpredeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solole prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite eidonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare il mezzodi prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023,D'Ignoti, Rv. 285469 - 01; Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989 -02).Nella fattispecie, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, l'affermazionedi responsabilità non si fonda esclusivamente sui c.d. tabulati, ma sui dati relativial traffico telefonico confortati dalle indicazioni tratte dal GPS, nonchédall'argomento logico desunto dalle modalità analoghe di esecuzione dei furti.5.2. Il secondo motivo è generico.Chiarito che il confronto con le posizioni di altri imputati è irrilevante ai finidel trattamento sanzionatorio, i ricorsi non specificano in base a quali elementiconcreti, in tesi pretermessi, il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere lecircostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed esprimere ungiudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti per EustachioBellino.6. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio inrelazione a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo N), perchéestinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di un mese direclusione ed euro quindici di multa. Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiaratoinammissibile.Dalla inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGramegna [OSCURATO:PERSONA] discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Nulla può liquidarsi in favore della parte civile Consorzio per lo sviluppoindustriale della Provincia di Matera, in quanto il contenuto della memoria a firmadel difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosilimitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, o il suo rigettosenza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U,n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, Sacchettino). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione a [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al capo N, perché il reato è estinto per prescrizione e per l'effettoelimina la relativa pena di un mese di reclusione ed euro quindici di multa. Dichiarainammissibile nel resto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGramegna [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Nulla per le spese di parte civile.Così deciso il 07/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]