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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04412/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Prato in data 15 maggio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen. alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 423 di multa.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione, in ordine all'entità della pena irrogata ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, censure contenute nell'atto di appello cui la Corte territoriale non avrebbe dato risposta. 3.11 ricorso è reiterativo di identiche censure, devolute in sede di gravame cui la Corte ha risposto con ragionamento non manifestamente illogico e, comunque, attiene al trattamento sanzionatorio, nella specie supportato da sufficiente e logica motivazione, peraltro risultando la pena irrogata, in misura non distante dal minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.

Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).

Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta giustificato dalla valutata personalità dell'imputato, considerato il comportamento processuale, a fronte dell'avvento arresto il flagranza di reato.

Peraltro anche il giudice di primo grado con motivazione che, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità si integra con quella impugnata, aveva sottolineato i numerosi precedenti penali risultati a carico dell'imputato, dando già un giudizio negativo sulla capacità a delinquere e sulla personalità dell'imputato (ex multis, Sez. 2, n. 3896 del 20;01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Prato in data 15 maggio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen. alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 423 di multa. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione, in ordine all'entità della pena irrogata ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, censure contenute nell'atto di appello cui la Corte territoriale non avrebbe dato risposta. 3.11 ricorso è reiterativo di identiche censure, devolute in sede di gravame cui la Corte ha risposto con ragionamento non manifestamente illogico e, comunque, attiene al trattamento sanzionatorio, nella specie supportato da sufficiente e logica motivazione, peraltro risultando la pena irrogata, in misura non distante dal minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta giustificato dalla valutata personalità dell'imputato, considerato il comportamento processuale, a fronte dell'avvento arresto il flagranza di reato. Peraltro anche il giudice di primo grado con motivazione che, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità si integra con quella impugnata, aveva sottolineato i numerosi precedenti penali risultati a carico dell'imputato, dando già un giudizio negativo sulla capacità a delinquere e sulla personalità dell'imputato (ex multis, Sez. 2, n. 3896 del 20;01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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