CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 11866/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02D9Z34) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39257 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 febbraio 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 624-bis, comma 2, e 624-bis, comma 2 e 3, 61 n. 5 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5) con riferimento al reato sub B) — è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; sul punto va ribadito il principio sancito da questa Corte secondo cui, nei reati che presuppongono l'interazione tra l'autore del fatto e la vittima (nel caso di specie, furto con strappo), ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., l'agevolazione all'agire illecito derivante dall'età avanzata della persona offesa è "in re ipsa", senza che gravi in capo al giudice di merito uno specifico e ulteriore onere motivazionale rispetto al riscontro obiettivo dell'età della persona offesa (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12796 del 21/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275305 - 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha quindi correttamente ritenuto - e adeguatamente motivato - la circostanza aggravante della minorata difesa di cui art. 61 n. 5 cod. pen., dato che la p.o. all'epoca dei fatti era ultraottantenne (si veda pag. 9 della sentenza impugnata). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che denuncia violazione di legge e vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati — è manifestamente infondato in quanto Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 hanno valorizzato l'esegesi secondo la quale è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il quantum dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117; Sez. 3, n. 550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv 278279). Tale lettura è condivisibile - hanno tuttavia sostenuto le Sezioni Unite - «quando la censura si concreti nella sola doglianza della mancata indicazione dei singoli aumenti di pena, venendo tuttavia fatta implicita o esplicita acquiescenza alla pena come determinata nel suo complesso (come nel caso della sentenza Pettè). Ma quando, all'inverso, il rilievo è strumentale alla contestazione della assenza della motivazione posta a sostegno del giudizio di congruità della pena, o della sua contraddittorietà o manifesta illogicità, non è possibile sostenere che occorre l'esplicitazione da parte dell'impugnante di uno specifico interesse perché all'evidenza quest'interesse ricorre e si concreta nella determinazione di un più favorevole trattamento sanzionatorio». Ebbene, il ricorso non contesta specificamente la ragionevolezza della quantificazione complessiva della pena - peraltro attestata su un livello estremamente contenuto, sia quanto alla pena base del calcolo che a quella per i reati satellite (si veda pag. 10 della sentenza impugnata) - sicché può dirsi che il ricorso non sia sostenuto dal necessario interesse. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore