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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 29333/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza emessa il 17 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale fiorentino, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di sostituzione di persona e falsa dichiarazione sull'identità, commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto scritto depositato presso la Corte d'Appello di Firenze in data 28 giugno 2022, con il quale deduce vizi di logicità ed omessa motivazione in ordine alle censure contenute nell'atto di appello e integralmente richiamate nel ricorso.

3. Va preliminarmente rilevato che il ricorso è stato sottoscritto e presentato personalmente dall'imputato. t

4. La novella legislativa n. 103 del 23 giugno 2017 è intervenuta sull'art.613 cod. proc. pen., nel senso di imporre, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.

Invero, alla luce della lettura ermeneutica proposta da [OSCURATO:PERSONA].

U., n. 8914 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 23/02/2018, Aiello, l'art. 613 cod. proc. pen., in virtù del mutato rapporto con l'art. 571 comma 1 cod. proc. pen., viene ad escludere, in maniera espressa e generalizzata, la possibilità di sottoscrizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato e dei soggetti a lui equiparati, così eliminando qualsiasi deroga alla regola generale che richiede la rappresentanza tecnica da parte di un difensore abilitato.

La titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione rimane in capo all'imputato, ma ai fini del suo concreto esercizio si rende necessaria la rappresentanza del difensore.

Le stesse Sez.

U., Aiello hanno anche avuto modo di vagliare la questione di illegittimità costituzionale della norma per asserita violazione degli artt. 24, 111 comma 7 Cost. e 6 CEDU, di cui hanno tuttavia affermato la manifesta infondatezza, ritenendo che richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione non determina alcuna limitazione delle facoltà difensive, ma rientra nella discrezionalità del legislatore e trova ragionevole giustificazione anche nell'elevato tecnicismo proprio del giudizio di legittimità.

5. Alla luce delle menzionate ragioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 6.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza emessa il 17 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale fiorentino, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di sostituzione di persona e falsa dichiarazione sull'identità, commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto scritto depositato presso la Corte d'Appello di Firenze in data 28 giugno 2022, con il quale deduce vizi di logicità ed omessa motivazione in ordine alle censure contenute nell'atto di appello e integralmente richiamate nel ricorso. 3. Va preliminarmente rilevato che il ricorso è stato sottoscritto e presentato personalmente dall'imputato. t 4. La novella legislativa n. 103 del 23 giugno 2017 è intervenuta sull'art.613 cod. proc. pen., nel senso di imporre, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Invero, alla luce della lettura ermeneutica proposta da [OSCURATO:PERSONA]. U., n. 8914 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 23/02/2018, Aiello, l'art. 613 cod. proc. pen., in virtù del mutato rapporto con l'art. 571 comma 1 cod. proc. pen., viene ad escludere, in maniera espressa e generalizzata, la possibilità di sottoscrizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato e dei soggetti a lui equiparati, così eliminando qualsiasi deroga alla regola generale che richiede la rappresentanza tecnica da parte di un difensore abilitato. La titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione rimane in capo all'imputato, ma ai fini del suo concreto esercizio si rende necessaria la rappresentanza del difensore. Le stesse Sez. U., Aiello hanno anche avuto modo di vagliare la questione di illegittimità costituzionale della norma per asserita violazione degli artt. 24, 111 comma 7 Cost. e 6 CEDU, di cui hanno tuttavia affermato la manifesta infondatezza, ritenendo che richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione non determina alcuna limitazione delle facoltà difensive, ma rientra nella discrezionalità del legislatore e trova ragionevole giustificazione anche nell'elevato tecnicismo proprio del giudizio di legittimità. 5. Alla luce delle menzionate ragioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 29333/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris