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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39562/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Bari del 6.11.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia, in data 4.3.2013, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639bis cod. pen. e, di conseguenza, ritenute in suo favore le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed al pagamento delle spese processuali revocando, altresì, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'imputato con sentenza della Cote di Assise di Appello di Bari del 23.10.2008;

2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando; 2.1 inosservanza degli artt. 108 e 477 cod. proc. pen.: segnala che, con PEC del 5.11.2019, lo scrivente Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso la nomina fiduciaria con revoca del precedente difensore sollecitando un differimento del processo per prendere cognizione degli atti ed approntare una adeguata difesa; rileva che la Corte di Appello, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha respinto l'istanza perché giudicata intempestiva; sottolinea che l'onere di tempestiva comunicazione dell'istanza di rinvio riguarda esclusivamente l'ipotesi del legittimo impedimento e non già quella dei termini a difesa rispetto al quale è anche irrilevante la data della nomina fiduciaria; 2.2 inosservanza ovvero erronea applicazione degli artt. 157 e 158 cod. pen.: osserva che, in ogni caso, alla data del 6.11.2019 il reato era estinto; ricorda che, nel reato permanente, il termine di prescrizione decorre dalla data della sentenza di primo grado che era intervenuta il 4.3.2013 mentre il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato emesso il 26.7.2019 quando erano già ampiamente decorsi i 6 anni di cui all'art. 157 cod. pen.; 2.3 erronea applicazione dell'art. 633 cod. pen.: sottolinea che, tuttavia, è comunque discussa la natura del reato di cui all'art. 633 cod. pen. che deve essere ricostruito in termini di reato istantaneo, pur se con effetti permanenti, in quanto la condotta rilevante dal punto di vista penale è esclusivamente quella di invasione arbitraria e non già quella della successiva occupazione che attiene all'elemento psicologico del reato; con conseguente prescrizione maturata sin dal luglio del 2009.

3. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 3.1 Risulta dagli atti che l'udienza per il giudizio di appello era stata fissata per il giorno 6.11.2019 e che, alle ore 19.47 del giorno precedente, con istanza trasmessa via PEC, il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto un termine a difesa cui era stata allegata la nomina a difensore che intervenuta "... qualche giorno fa ..." (cfr., dalla istanza, fg. 12 del fascicolo del giudizio di appello).

All'udienza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], assente il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha nominato un difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. il quale aveva insistito nella richiesta di un termine a difesa che la Corte ha tuttavia respinto sostenendo da un lato che si trattava di una istanza non tempestiva e, dall'altro, che la nomina difensiva (cfr., fg. 13) era priva di data essendo perciò "... impossibile apprezzare la necessità di ulteriore tempo per la preparazione della difesa ...".

Il difensore presente non eccepiva alcunché ed il processo veniva perciò deciso.

La doglianza articolata in questa sede è perciò preclusa essendo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente - e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua - sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 1, 5.2.2020 n. 13.401, Garrach, Rv. 278823; Cass. Pen., 1, 25.2.2010 n. 11.030, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246777; Cass. Pen., 5, 2.4.2007 n. 19.524, Navoni, Rv. 19.254). 3.2 D secondo motivo del ricorso non tiene conto del fatto che nei confronti del Montedoro era stata contestata la recidiva infraquinquennale (da ritenersi aggravante ad effetto speciale ex art. 99 comma 2 n. 2 cod. pen.) che non era stata esclusa dal giudice di merito ancorché, nei suoi effetti, "annullata" nel giudizio di equivalenza con le pure riconosciute circostanze attenuanti generiche e di cui deve perciò tenersi conto quanto ai tempi di prescrizione del reato (cfr., Cass. Pen., 1, 7.10.2020 n. 36.258, Lattanzi; Cass. Pen., 6, 9.7.2019 n. 50.995, Pastore; Cass. Pen., 2, 17.4.2019 n. 21.704, Flagiello; Cass. Pen., 2, 5.12.2018 n. 4.178.

Amico; conf., sul punto, anche Cass.

SS.UU., 25.10.2018 n. 20.808, Schettino). 3.3 Quanto al terzo motivo, è inoltre risalente ed assolutamente consolidato l'orientamento secondo cui il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., ove non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione, ma si risolva in una occupazione protratta nel tempo - come avvenuto nel caso in esame -, vada qualificato come di natura permanente (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 27.11.2003 n. 49169, Cass. Pen., 3, 26.11.2003 n. 2.026; Cass. Pen., 2, 17.1.1999 n. 8.799; Cass. Pen., 2, 12.1.1990 n. 3.708).

Si è chiarito, inoltre, che nel reato in esame la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione e il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dalla pronunzia di condanna (cfr., Cass. Pen., 2, 19.7.2018 n. 40.771, Vetrano); qualora, invece, la contestazione indichi il "tempus commissi delicti" con "formula chiusa", e cioè con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dalla data indicata nell'imputazione e non dalla data di adozione della sentenza di primo grado, potendo le eventuali condotte successive, incidenti sul mantenimento della situazione antigiuridica, essere contestate in altro procedimento (cfr., Cass. Pen., 2, 18.9.2018 n. 55.164, Trabucco).

La decisione richiamata nel ricorso (cfr., Cass. Pen., 2 20.1.2017 n. 7.911, PM in proc.

Tripodi), al di là del tenore della massima che ne è stata tratta, non è però in contraddizione con quelle sopra indicate; essa, in realtà, riguarda una fattispecie del tutto peculiare nella quale non si trattava della occupazione "permanente" di un fondo ma della iniziale occupazione di una porzione di area demaniale mediante lo sversamento di inerti seguito da una prima sentenza di condanna e da una successiva attività di sversamento nello stesso sito; la questione in diritto ivi esaminata aveva riguardato la idoneità della prima condanna - passata in giudicato - a "coprire" anche la seconda iniziativa di sversamento di materiale che, all'evidenza, aveva in realtà realizzato una "nuova" occupazione e non già la "prosecuzione" della occupazione iniziale.

È pertanto agevole rilevare come il problema esaminato dalla Corte in quella occasione, era stato nel caso specifico comunque correttamente risolto in coerenza con i principi in materia di giudicato ed in termini sovrapponibili con il principio affermato da Cass. Pen., 2, 19.7.2018 n. 40.771, Vetrano, sopra richiamato.

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 6.10.2021 Sentenza a motivaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Bari del 6.11.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia, in data 4.3.2013, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639bis cod. pen. e, di conseguenza, ritenute in suo favore le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed al pagamento delle spese processuali revocando, altresì, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'imputato con sentenza della Cote di Assise di Appello di Bari del 23.10.2008; 2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando; 2.1 inosservanza degli artt. 108 e 477 cod. proc. pen.: segnala che, con PEC del 5.11.2019, lo scrivente Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso la nomina fiduciaria con revoca del precedente difensore sollecitando un differimento del processo per prendere cognizione degli atti ed approntare una adeguata difesa; rileva che la Corte di Appello, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha respinto l'istanza perché giudicata intempestiva; sottolinea che l'onere di tempestiva comunicazione dell'istanza di rinvio riguarda esclusivamente l'ipotesi del legittimo impedimento e non già quella dei termini a difesa rispetto al quale è anche irrilevante la data della nomina fiduciaria; 2.2 inosservanza ovvero erronea applicazione degli artt. 157 e 158 cod. pen.: osserva che, in ogni caso, alla data del 6.11.2019 il reato era estinto; ricorda che, nel reato permanente, il termine di prescrizione decorre dalla data della sentenza di primo grado che era intervenuta il 4.3.2013 mentre il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato emesso il 26.7.2019 quando erano già ampiamente decorsi i 6 anni di cui all'art. 157 cod. pen.; 2.3 erronea applicazione dell'art. 633 cod. pen.: sottolinea che, tuttavia, è comunque discussa la natura del reato di cui all'art. 633 cod. pen. che deve essere ricostruito in termini di reato istantaneo, pur se con effetti permanenti, in quanto la condotta rilevante dal punto di vista penale è esclusivamente quella di invasione arbitraria e non già quella della successiva occupazione che attiene all'elemento psicologico del reato; con conseguente prescrizione maturata sin dal luglio del 2009. 3. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 3.1 Risulta dagli atti che l'udienza per il giudizio di appello era stata fissata per il giorno 6.11.2019 e che, alle ore 19.47 del giorno precedente, con istanza trasmessa via PEC, il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto un termine a difesa cui era stata allegata la nomina a difensore che intervenuta "... qualche giorno fa ..." (cfr., dalla istanza, fg. 12 del fascicolo del giudizio di appello). All'udienza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], assente il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha nominato un difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. il quale aveva insistito nella richiesta di un termine a difesa che la Corte ha tuttavia respinto sostenendo da un lato che si trattava di una istanza non tempestiva e, dall'altro, che la nomina difensiva (cfr., fg. 13) era priva di data essendo perciò "... impossibile apprezzare la necessità di ulteriore tempo per la preparazione della difesa ...". Il difensore presente non eccepiva alcunché ed il processo veniva perciò deciso. La doglianza articolata in questa sede è perciò preclusa essendo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente - e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua - sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 1, 5.2.2020 n. 13.401, Garrach, Rv. 278823; Cass. Pen., 1, 25.2.2010 n. 11.030, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246777; Cass. Pen., 5, 2.4.2007 n. 19.524, Navoni, Rv. 19.254). 3.2 D secondo motivo del ricorso non tiene conto del fatto che nei confronti del Montedoro era stata contestata la recidiva infraquinquennale (da ritenersi aggravante ad effetto speciale ex art. 99 comma 2 n. 2 cod. pen.) che non era stata esclusa dal giudice di merito ancorché, nei suoi effetti, "annullata" nel giudizio di equivalenza con le pure riconosciute circostanze attenuanti generiche e di cui deve perciò tenersi conto quanto ai tempi di prescrizione del reato (cfr., Cass. Pen., 1, 7.10.2020 n. 36.258, Lattanzi; Cass. Pen., 6, 9.7.2019 n. 50.995, Pastore; Cass. Pen., 2, 17.4.2019 n. 21.704, Flagiello; Cass. Pen., 2, 5.12.2018 n. 4.178. Amico; conf., sul punto, anche Cass. SS.UU., 25.10.2018 n. 20.808, Schettino). 3.3 Quanto al terzo motivo, è inoltre risalente ed assolutamente consolidato l'orientamento secondo cui il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., ove non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione, ma si risolva in una occupazione protratta nel tempo - come avvenuto nel caso in esame -, vada qualificato come di natura permanente (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 27.11.2003 n. 49169, Cass. Pen., 3, 26.11.2003 n. 2.026; Cass. Pen., 2, 17.1.1999 n. 8.799; Cass. Pen., 2, 12.1.1990 n. 3.708). Si è chiarito, inoltre, che nel reato in esame la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione e il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dalla pronunzia di condanna (cfr., Cass. Pen., 2, 19.7.2018 n. 40.771, Vetrano); qualora, invece, la contestazione indichi il "tempus commissi delicti" con "formula chiusa", e cioè con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dalla data indicata nell'imputazione e non dalla data di adozione della sentenza di primo grado, potendo le eventuali condotte successive, incidenti sul mantenimento della situazione antigiuridica, essere contestate in altro procedimento (cfr., Cass. Pen., 2, 18.9.2018 n. 55.164, Trabucco). La decisione richiamata nel ricorso (cfr., Cass. Pen., 2 20.1.2017 n. 7.911, PM in proc. Tripodi), al di là del tenore della massima che ne è stata tratta, non è però in contraddizione con quelle sopra indicate; essa, in realtà, riguarda una fattispecie del tutto peculiare nella quale non si trattava della occupazione "permanente" di un fondo ma della iniziale occupazione di una porzione di area demaniale mediante lo sversamento di inerti seguito da una prima sentenza di condanna e da una successiva attività di sversamento nello stesso sito; la questione in diritto ivi esaminata aveva riguardato la idoneità della prima condanna - passata in giudicato - a "coprire" anche la seconda iniziativa di sversamento di materiale che, all'evidenza, aveva in realtà realizzato una "nuova" occupazione e non già la "prosecuzione" della occupazione iniziale. È pertanto agevole rilevare come il problema esaminato dalla Corte in quella occasione, era stato nel caso specifico comunque correttamente risolto in coerenza con i principi in materia di giudicato ed in termini sovrapponibili con il principio affermato da Cass. Pen., 2, 19.7.2018 n. 40.771, Vetrano, sopra richiamato. 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 6.10.2021 Sentenza a motivaz
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