CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 36854/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17536-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 612, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I_ANNUZZI, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al viale EUROPA n. 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 1 - controricorrente - avverso la sentenza n. 197/2020 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 28/09/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Giudice di pace di Cervinara vari decreti ingiuntivi (nella specie, trentacinque), ciascuno per la somma di euro 2,80, nell'ambito di un contenzioso seriale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relativi alla debenza o meno del compenso per la comunicazione di avvenuta notifica (CAN). A sostegno del ricorso rilevò che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva eseguito, dietro suo impulso, la notificazione di atti a persone giuridiche, rimettendogli poi la comunicazione di avvenuta notifica (CAN), con obbligo di versamento del relativo importo, che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] riteneva non essere da lui dovuto, e perciò indebito. Avverso i decreti ingiuntivi emessi a tale titolo si oppose la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Giudice di pace di Cervinara accolse l'opposizione limitatamente all'addebito degli interessi, mantenendo però inalterata la condanna della società opponente al pagamento della somma portata da ciascun decreto ingiuntivo, e condannò Poste italiane s.p.a. al pagamento delle spese, liquidate in curo 181,50 per ogni singolo decreto ingiuntivo. La pronuncia è stata impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Tribunale di Avellino, con sentenza del 28 gennaio 2020, n. 197, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Giudice di pace, ha accolto l'opposizione, ha revocato tutti i decreti Ric. 2020 n. 17536 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -2- ingiuntivi opposti, ha rigettato le domande dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'ha condannato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. Ha osservato il Tribunale che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, in caso di notifiche a mezzo posta, il rapporto si instaura tra l'ufficiale giudiziario e l'agente postale, e non direttamente tra il notificante e quest'ultimo. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era da ritenere priva di legittimazione passiva in relazione alla domanda posta a fondamento del decreto ingiuntivo; il che conduceva all'accoglimento dell'opposizione ed alla revoca del decreto. Contro la sentenza del Tribunale di Avellino propone ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un motivo. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380- bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha depositato memoria per l'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2 quater, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (rectius: del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modifiche, nella legge n. 31 del 2008). Sostiene il ricorrente che la norma ora richiamata, letta in collegamento con l'art. 145 cod. proc. civ., imporrebbe di considerare come perfezionate, nella specie, le notifiche a mezzo posta alle persone giuridiche, posto che il destinatario è da Ric. 2020 n.17536 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -3- identificare non solo nel legale rappresentante di queste, ma anche con la persona addetta al servizio del destinatario. Poiché, quindi, le notifiche erano da ritenere regolari, l'agente postale non avrebbe dovuto inviare al ricorrente, con spese a suo carico, la c.d. comunicazione di avvenuta notifica (CAN). A sostegno della sua tesi, il ricorrente invoca, tra l'altro, il precedente costituito dall'ordinanza 26 maggio 2020, n. 09878, di questa Corte. Il ricorso è inammissibile per una serie di plurime e concorrenti ragioni. Osserva la Corte, innanzitutto, che esso è redatto con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n. 3) e n. 6), cod. proc. civ.; il ricorso, infatti, da un lato non contiene un'esposizione sommaria dei fatti di causa tale da mettere la Corte in condizioni di comprendere con precisione come si sia svolta la vicenda processuale; dall'altro, fa riferimento ad atti — in particolare l'asserito perfezionamento di notifiche in favore di persone giuridiche — senza aggiungere alcuna spiegazione che meglio dia conto dell'accaduto. Oltre a ciò, il ricorso è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il Tribunale, come si è detto, richiamando la precedente giurisprudenza di questa Corte, ha correttamente rilevato che in caso di notifica a mezzo posta il rapporto si instaura tra l'ufficiale giudiziario e l'agente postale, e non direttamente tra il notificante e quest'ultimo. Tale ratio decidendi non è, in effetti, contestata nel ricorso, nel quale il ricorrente insiste nel ribadire che la CAN non doveva essere a lui inviata. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ric. 2020 n. 17536 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -4- Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. CI n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 900,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3 della Corte di cassazione, il 28 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] t& [OSCURATO:PERSONA] 2 6 NO 2021 IL C