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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 13235/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; TI ricorso è inammissibile perché generico.

Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha messo puntualmente in evidenza che la tesi difensiva in merito alla sussistenza dello stato di necessità non coincide con la versione dei fatti fornita dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia e che, in ogni caso, la compagna dell'imputato avrebbe potuto richiedere un tempestivo intervento degli operatori del

118. Il secondo motivo è diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo.

La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura.

Il terzo motivo è anch'esso generico, a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello che evidenzia la durata della condotta e la circostanza che, a fronte della richiesta di documentazione da parte della autorità giudiziaria che avrebbe dovuto autorizzarlo a recarsi in ospedale, l' imputato non aveva prodotto nulla.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; TI ricorso è inammissibile perché generico. Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha messo puntualmente in evidenza che la tesi difensiva in merito alla sussistenza dello stato di necessità non coincide con la versione dei fatti fornita dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia e che, in ogni caso, la compagna dell'imputato avrebbe potuto richiedere un tempestivo intervento degli operatori del 118. Il secondo motivo è diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo. La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura. Il terzo motivo è anch'esso generico, a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello che evidenzia la durata della condotta e la circostanza che, a fronte della richiesta di documentazione da parte della autorità giudiziaria che avrebbe dovuto autorizzarlo a recarsi in ospedale, l' imputato non aveva prodotto nulla. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il
Sentenza Cassazione n. 13235/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris