Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 novembre 2025

Cassazione n. 16960/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per la qualificazione del ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Napoli; lette le conclusioni, per la ricorrente, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 6 novembre 2025, e depositata in pari data, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudicedell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la revoca della confisca di due immobili, siti uno in Marano e l'altro in Scanno, disposta con sentenza emessa in data 6 dicembre 2024.

La confisca è stata ordinata nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] (ex-coniuge della ricorrente), definito con sentenza pronunciata ex art. 444 ss. cod. proc. pen e divenuta irrevocabile.

L'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di revoca della confisca affermando che: a) quanto all'immobile sito in Scanno, l'istante non ha allegato o dedotto alcunché; b) quanto all'immobile sito in Marano, l'istante e l'ex-coniuge risultano comproprietari dell'immobile sito in Marano di Napoli, per averlo acquistato in regime di comunione dei beni, come risulta dall'atto notarile stipulato nel 1999, per cui, sebbene il mutuo contratto per l'acquisto del bene sia stato estinto mediante provviste provenienti dal conto corrente intestato alla donna, deve ritenersi che la stessa abbia inteso donare la metà dell'immobile all'allora coniuge.

La medesima ordinanza impugnata, peraltro, sottolinea che la confisca dell'immobile sito in Marano è stata disposta limitatamente alla quota dell'ex-marito dell'istante, pari al 50% del cespite.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. peri., in relazione agli artt. 263, n. 3, cod. proc. pen. e 111 Cost.

Si premette che: a) la ricorrente è terza estranea ed esecutata nel proc. peri. n. 22167/2021 R.G.

GIP e n. 20238/2021 R.G.N.R., instaurato nei confronti dell'ex-coniuge [OSCURATO:PERSONA], ricevendo notifica e nomina quale custode, dalla Guardia di Finanza, dell'immobile sito in Marano di Napoli; b) la ricorrente è separata da [OSCURATO:PERSONA] dal 2012; c) l'immobile, sebbene cointestato anche all'ex coniuge, è stato di fatto acquistato con denaro della sola ricorrente, quando i due non erano ancora separati; d) la ricorrente, a seguito della separazione, ha provveduto alla chiusura del conto corrente cointestato con l'ex coniuge, pagando personalmente i ratei del mutuo per l'acquisto dell'immobile; e) in forza del decreto di omologa del 18 settembre 2012 emesso dal Tribunale di Napoli - Sezione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a trasferire alla ricorrente la propria quota di proprietà dell'immobile in Marano di Napoli; f) [OSCURATO:PERSONA] non ha provveduto né al trasferimento della suddetta quota di proprietà, né al trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in Scanno; g) la ricorrente ha estinto il mutuo relativo al bene oggetto di confisca, provvedendo al pagamento di tutte le rate dovute. 2Si osserva che, in più occasioni, questa Corte ha affermato la censurabilità, in sede di legittimità, del provvedimento di rigetto dell'istanza emesso de plano dal giudice dell'esecuzione in materie per le quali non è ammessa la procedura semplificata di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. per). (si citano: Sez. 1, n. 13040 del 01/03/2024; Sez. 3, n. 35500 del 20/06/2007; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014; Sez. 1, n. 44859 del 05/11/2008).

Si deduce, dunque, l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, poiché non è stata fissata l'udienza camerale prevista dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., posto che: -) l'istanza non è stata dichiarata inammissibile, bensì rigettata; -) l'istanza non aveva ad oggetto nessuna delle competenze di cui all'art. 667, comma 1, cod. proc. pen.; -) l'ordinanza si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 263, n. 2, cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 111 Cost.

Si deduce, in primo luogo, l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, poiché non ha adeguatamente valutato la documentazione dedotta dalla difesa, in cui si evidenziava il fatto che il giudice dell'omologa della separazione aveva disposto il trasferimento dei due immobili in favore della ricorrente, a fronte del mantenimento dovuto dall'ex-coniuge.

Si osserva, in proposito, che l'omologazione della separazione consensuale rende l'accordo vincolante tra le parti, nonché opponibile ai terzi (si cita, Sez. 1 civ., n. 28229 del 02/12/2013).

Si precisa che, secondo le Sezioni Unite, ai fini della tutela dei creditori, il giudice è tenuto a verificare l'anteriorità del credito rispetto all'esecuzione del sequestro e che, nel caso di specie, il credito della ricorrente, risalente al 2012, perché a tale anno risale l'omologa della separazione, è certamente anteriore ai fatti oggetto della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., alla data della pronuncia di tale sentenza, emessa nel 2021, e all'esecuzione della confisca, intervenuta nel 2025 (si cita, Sez.

U, n. 37200 del 29/05/2025).

Si rileva, poi, che l'attuale ricorrente: a) quanto all'immobile sito in Marano, non ha effettuato alcuna donazione della metà dell'immobile all'ex-coniuge, ed ha in ogni caso ottenuto la proprietà del bene per l'intero in forza dell'omologa, anche alla luce del pagamento delle rate del mutuo mediante proventi provenienti dal conto corrente bancario a lei intestato; b) quanto all'immobile sito in Scanno, è proprietaria del bene in virtù del provvedimento di omologa della separazione.

3. Ha presentato conclusioni scritte l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nelle quali si insiste per l'accoglimento del ricorso, in particolare sviluppandosi gli argomenti in ordine all'ammissibilità del ricorso diretto avverso l'ordinanza impugnata. 3CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli perché provveda sulla stessa procedendo in contraddittorio, nel rispetto delle forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso contesta un provvedimento, adottato dal giudice dell'esecuzione, di rigetto della richiesta di revoca di confisca disposta dal giudice penale in sede di cognizione.

La materia in questione rientra esattamente tra quelle elencate dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., il quale prevede, per quanto di specifico interesse in questa sede: «Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine [...] alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate [...].

In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4».

Secondo la disciplina di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione «provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore», avverso la quale è possibile proporre opposizione davanti al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento de plano, opposizione da trattare secondo disciplina di cui all'art. 666 cod. proc. pen. Né questa competenza può ritenersi derogata perché il medesimo art.676, al comma 2, prevede: «Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'art. 263 comma 3».

Invero, la disposizione di cui all'art. 263, comma 3, cod. proc. pen. non prefigura un diverso modello procedimentale, ma disciplina l'ipotesi in cui vi è controversia sulla proprietà delle cose sottoposte a vincolo, per stabilire che la risoluzione di tale questione deve essere rimessa al giudice civile.

Per completezza, può essere utile aggiungere che la disposizione appena citata non solo non delinea un modello procedimentale concernente le attività del giudice dell'esecuzione penale, ma, sotto altro profilo, non può nemmeno essere addotta per ritenere che quando un terzo afferma la proprietà di un bene confiscato, la controversia spetta, di per sé, al giudice civile.

In effetti, la questione relativa alla legittimità della confisca di un bene rientra nella sfera di cognizione attribuita al giudice penale, in quanto spetta al medesimo l'esame delle questioni in tema di sussistenza dei presupposti per l'adozione e il mantenimento del provvedimento ablatorio; inoltre, l'art. 263 cod. proc. pen., nel quale si inserisce come "segmento" il comma 3, fissa una articolata disciplina, il cui presupposto è che la restituzione del bene sia stata già decisa dal giudice penale e si discuta 4esclusivamente di chi sia la proprietà dello stesso, per individuare il soggetto a cui spetta la consegna.

3. Posto che le questioni concernenti la richiesta di revoca di confisca disposta dal giudice penale in sede di cognizione debbono essere esaminate dal giudice dell'esecuzione penale secondo il modello procedimentale delineato dall'art. 667, comma 4, cd. proc. pen., deve anche aggiungersi che il ricorso proposto direttamente contro il provvedimento de plano, senza la preventiva presentazione di opposizione, deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice che ha deciso senza formalità perché esamini le relative deduzioni.

Costituisce infatti ormai principio ampiamente consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa de plano dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (cfr., tra le tantissime: Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 - 01; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01).

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per la qualificazione del ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Napoli; lette le conclusioni, per la ricorrente, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 6 novembre 2025, e depositata in pari data, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudicedell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la revoca della confisca di due immobili, siti uno in Marano e l'altro in Scanno, disposta con sentenza emessa in data 6 dicembre 2024. La confisca è stata ordinata nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] (ex-coniuge della ricorrente), definito con sentenza pronunciata ex art. 444 ss. cod. proc. pen e divenuta irrevocabile. L'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di revoca della confisca affermando che: a) quanto all'immobile sito in Scanno, l'istante non ha allegato o dedotto alcunché; b) quanto all'immobile sito in Marano, l'istante e l'ex-coniuge risultano comproprietari dell'immobile sito in Marano di Napoli, per averlo acquistato in regime di comunione dei beni, come risulta dall'atto notarile stipulato nel 1999, per cui, sebbene il mutuo contratto per l'acquisto del bene sia stato estinto mediante provviste provenienti dal conto corrente intestato alla donna, deve ritenersi che la stessa abbia inteso donare la metà dell'immobile all'allora coniuge. La medesima ordinanza impugnata, peraltro, sottolinea che la confisca dell'immobile sito in Marano è stata disposta limitatamente alla quota dell'ex-marito dell'istante, pari al 50% del cespite. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. peri., in relazione agli artt. 263, n. 3, cod. proc. pen. e 111 Cost. Si premette che: a) la ricorrente è terza estranea ed esecutata nel proc. peri. n. 22167/2021 R.G. GIP e n. 20238/2021 R.G.N.R., instaurato nei confronti dell'ex-coniuge [OSCURATO:PERSONA], ricevendo notifica e nomina quale custode, dalla Guardia di Finanza, dell'immobile sito in Marano di Napoli; b) la ricorrente è separata da [OSCURATO:PERSONA] dal 2012; c) l'immobile, sebbene cointestato anche all'ex coniuge, è stato di fatto acquistato con denaro della sola ricorrente, quando i due non erano ancora separati; d) la ricorrente, a seguito della separazione, ha provveduto alla chiusura del conto corrente cointestato con l'ex coniuge, pagando personalmente i ratei del mutuo per l'acquisto dell'immobile; e) in forza del decreto di omologa del 18 settembre 2012 emesso dal Tribunale di Napoli - Sezione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a trasferire alla ricorrente la propria quota di proprietà dell'immobile in Marano di Napoli; f) [OSCURATO:PERSONA] non ha provveduto né al trasferimento della suddetta quota di proprietà, né al trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in Scanno; g) la ricorrente ha estinto il mutuo relativo al bene oggetto di confisca, provvedendo al pagamento di tutte le rate dovute. 2Si osserva che, in più occasioni, questa Corte ha affermato la censurabilità, in sede di legittimità, del provvedimento di rigetto dell'istanza emesso de plano dal giudice dell'esecuzione in materie per le quali non è ammessa la procedura semplificata di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. per). (si citano: Sez. 1, n. 13040 del 01/03/2024; Sez. 3, n. 35500 del 20/06/2007; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014; Sez. 1, n. 44859 del 05/11/2008). Si deduce, dunque, l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, poiché non è stata fissata l'udienza camerale prevista dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., posto che: -) l'istanza non è stata dichiarata inammissibile, bensì rigettata; -) l'istanza non aveva ad oggetto nessuna delle competenze di cui all'art. 667, comma 1, cod. proc. pen.; -) l'ordinanza si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 263, n. 2, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 111 Cost. Si deduce, in primo luogo, l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, poiché non ha adeguatamente valutato la documentazione dedotta dalla difesa, in cui si evidenziava il fatto che il giudice dell'omologa della separazione aveva disposto il trasferimento dei due immobili in favore della ricorrente, a fronte del mantenimento dovuto dall'ex-coniuge. Si osserva, in proposito, che l'omologazione della separazione consensuale rende l'accordo vincolante tra le parti, nonché opponibile ai terzi (si cita, Sez. 1 civ., n. 28229 del 02/12/2013). Si precisa che, secondo le Sezioni Unite, ai fini della tutela dei creditori, il giudice è tenuto a verificare l'anteriorità del credito rispetto all'esecuzione del sequestro e che, nel caso di specie, il credito della ricorrente, risalente al 2012, perché a tale anno risale l'omologa della separazione, è certamente anteriore ai fatti oggetto della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., alla data della pronuncia di tale sentenza, emessa nel 2021, e all'esecuzione della confisca, intervenuta nel 2025 (si cita, Sez. U, n. 37200 del 29/05/2025). Si rileva, poi, che l'attuale ricorrente: a) quanto all'immobile sito in Marano, non ha effettuato alcuna donazione della metà dell'immobile all'ex-coniuge, ed ha in ogni caso ottenuto la proprietà del bene per l'intero in forza dell'omologa, anche alla luce del pagamento delle rate del mutuo mediante proventi provenienti dal conto corrente bancario a lei intestato; b) quanto all'immobile sito in Scanno, è proprietaria del bene in virtù del provvedimento di omologa della separazione. 3. Ha presentato conclusioni scritte l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nelle quali si insiste per l'accoglimento del ricorso, in particolare sviluppandosi gli argomenti in ordine all'ammissibilità del ricorso diretto avverso l'ordinanza impugnata. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli perché provveda sulla stessa procedendo in contraddittorio, nel rispetto delle forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen. 2. Il ricorso contesta un provvedimento, adottato dal giudice dell'esecuzione, di rigetto della richiesta di revoca di confisca disposta dal giudice penale in sede di cognizione. La materia in questione rientra esattamente tra quelle elencate dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., il quale prevede, per quanto di specifico interesse in questa sede: «Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine [...] alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate [...]. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4». Secondo la disciplina di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione «provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore», avverso la quale è possibile proporre opposizione davanti al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento de plano, opposizione da trattare secondo disciplina di cui all'art. 666 cod. proc. pen. Né questa competenza può ritenersi derogata perché il medesimo art.676, al comma 2, prevede: «Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'art. 263 comma 3». Invero, la disposizione di cui all'art. 263, comma 3, cod. proc. pen. non prefigura un diverso modello procedimentale, ma disciplina l'ipotesi in cui vi è controversia sulla proprietà delle cose sottoposte a vincolo, per stabilire che la risoluzione di tale questione deve essere rimessa al giudice civile. Per completezza, può essere utile aggiungere che la disposizione appena citata non solo non delinea un modello procedimentale concernente le attività del giudice dell'esecuzione penale, ma, sotto altro profilo, non può nemmeno essere addotta per ritenere che quando un terzo afferma la proprietà di un bene confiscato, la controversia spetta, di per sé, al giudice civile. In effetti, la questione relativa alla legittimità della confisca di un bene rientra nella sfera di cognizione attribuita al giudice penale, in quanto spetta al medesimo l'esame delle questioni in tema di sussistenza dei presupposti per l'adozione e il mantenimento del provvedimento ablatorio; inoltre, l'art. 263 cod. proc. pen., nel quale si inserisce come "segmento" il comma 3, fissa una articolata disciplina, il cui presupposto è che la restituzione del bene sia stata già decisa dal giudice penale e si discuta 4esclusivamente di chi sia la proprietà dello stesso, per individuare il soggetto a cui spetta la consegna. 3. Posto che le questioni concernenti la richiesta di revoca di confisca disposta dal giudice penale in sede di cognizione debbono essere esaminate dal giudice dell'esecuzione penale secondo il modello procedimentale delineato dall'art. 667, comma 4, cd. proc. pen., deve anche aggiungersi che il ricorso proposto direttamente contro il provvedimento de plano, senza la preventiva presentazione di opposizione, deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice che ha deciso senza formalità perché esamini le relative deduzioni. Costituisce infatti ormai principio ampiamente consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa de plano dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (cfr., tra le tantissime: Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 - 01; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01). P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16960/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris