CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31267/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha riformato la condanna, rideterminando il trattamento sanzionatorio, con conferma delle ulteriori statuizioni, per i reati di cui agli artt. 216 co. 1 e 2 e 223 I.fall.; 2. Considerato che il primo motivo di doglianza, comune a tutti i ricorsi, deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla dosimetria della pena irrogata, ritenendosi apodittica la scelta della Corte territoriale di discostarsi dal minimo edittale, è manifestamente infondato in quanto manca di adeguato confronto con la motivazione adottata sul punto dal giudice del gravame, il quale ha anzi giustificato la propria decisione in relazione alla gravità delle condotte, ritenendo comunque congrua una pena prossima al minimo di legge (si vedano pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), dovendosi per di più ribadire come la valutazione relativa al trattamento sanzionatorio rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., qui pienamente rispettati; 3. Considerato che anche il secondo motivo, speculare nei tre ricorsi, con cui si lamenta l'immotivato diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; 4. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis