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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 novembre 1979

Cassazione n. 43858/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/04/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Milano, sezione misure di prevenzione, con decreto in data 21 aprile 2023, confermava il provvedimento del Tribunale di Milano del 14-12-2022 che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni due. 1.2 Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione il difensore del proposto, Avv.to Pirani, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per essere stato trattato il procedimento di appello in assenza del difensore di fiducia nonostante l'avv.to Callegari avesse fatto pervenire dichiarazione di adesione alla astensione dalle udienze proclamata dalla Unione delle [OSCURATO:PERSONA]; - difetto di motivazione quanto alla ritenuta attualità della pericolosità :sociale posto che il Braidic non risultava avere commesso ulteriori reati dopo il 2016; - violazione di legge con riguardo al provvedimento integrativo adottato dal tribunale il 28-12- 2022 che aveva aggiunto l'obbligo di permanere all'interno della propria abitazione dalle 22.00 della sera alle 7.00 del mattino, non potendosi aggiungere con le forme della correzione una disposizione originariamente omessa. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, quanto al primo motivo, va ricordato come il rito cartolare non partecipato in appello è stato introdotto dall'art. 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d.

"Ristori bis"), che, ai commi da 1 a 6, contemplava una serie di disposizioni per la trattazione e decisione dei giudizi penali d'appello.

Come noto, la

I. 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione, con modificazioni, del primo d.l.

"Ristori", ossia del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, ha incorporato in sè le norme dei successivi decreti, tra cui anche, il cd. dl.

"Ristori-bis", che è stato contestualmente abrogato, ma con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in base (anche) ad esso.

L'incorporazione delle norme del decreto "Ristori-bis" è avvenuta inserendo il testo degli artt. 23 e 24 - sostanzialmente non modificato, se non con l'aggiunta di una disciplina apposita per le impugnazioni con PEC - tra gli articoli 23 e 24 del dl.

Ristori, mediante l'introduzione dei nuovi artt. 23-bis e 23-ter, dl. n. 137 del 2020.

La norma che quindi disciplina, nello specifico, il procedimento cartolare in appello, durante la fase dell'emergenza pandemica, è l'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, che è stato introdotto, in sede di conversione, dalla

I. n. 176 del 2020 e che riproduce il testo del previgente art. 23 dl. n. 149 del 2020, contestualmente abrogato, con l'aggiunta, nella parte finale, del nuovo comma 7, che estende le disposizioni sul rito cartolare all'appello avverso le misure di prevenzione e all'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen.2.

In particolare il suddetto settimo comma ha disposto che:" Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo 310 del codice di procedura penale.

In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza".

Tale norma ha visto la sua efficacia prorogata per tutte le impugnazioni trattate sino al 30 giugno 2023 data dalla quale sono entrate in vigore le norme dettate dalla c.d,. riforma Cartabia di cui al d.lgs 150/2022 che hanno sancito in definitiva la trattazione scritta come modalità ordinaria di svolgimento del giudizio di appello.

Ne consegue che non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento di appello nei confronti del Bradic, non possono essere ora dedotti vizi attinenti il mancato rinvio dell'udienza di secondo grado.

Il principio è stato già affermato in tema di misura di prevenzione patrimoniale da quella pronuncia secondo cui in tema di confisca di prevenzione, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da COVID-19, la richiesta di trattazione orale del giudizio d'appello deve essere formulata dalle parti nel termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, ai sensi del comma 4 dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, essendo il più breve termine di cinque giorni previsto, in deroga, dal successivo comma 7 limitato ai soli appelli cautelari (Sez. 6, n. 11531 del 01/02/2022, Rv. 283051 - 01). 2 v Posto quindi che anche per le misure di prevenzione personali la forma di trattazione ordinaria del giudizio di appello è la forma scritta, il motivo proposto è generico e manifestamente infondato; invero la difesa non deduce né tantomeno prova che per l'udienza del 21 aprile 2023 avesse formulato istanza di trattazione orale a seguito della quale poteva essere avanzata richiesta di rinvio per adesione all'astensione formulata dal difensore.

Al proposito va infatti ricordato come nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Rv. 282067 - 01).

L'applicazione del sopra esposto principio comporta proprio dichiarare la manifesta non fondatezza del motivo posto che, l'udienza del 21 aprile, si è svolta con la forma cartolare senza che tempestivamente fosse stata chiesta la trattazione orale sicchè la richiesta di rinvio per adesione alla astensione formulata con atto trasmesso il 17 aprile 2021 era tardiva ed irrituale.

E va anche precisato che l'avviso di fissazione dell'udienza conteneva proprio la disposizione che l'udienza partecipata si sarebbe tenuta solo su richiesta degli interessati. 2.2 Gli altri motivi avanzano doglianze non deducibili in un procedimento di legittimità ammesso solo per violazione di legge ovvero appaiono manifestamente infondate; ed invero nella parte introduttiva del provvedimento impugnato la corte di appello ha richiamato le numerose denunce e condanne sulla base delle quali si perveniva ad ur giudizio di attualità della pericolosità sociale del tutto esente dai lamentati vizi.

Alcuna nullità si ravvisa poi in ordine al provvedimento di integrazione adottato dal tribunale posto che ai sensi dell'art. 8 del d.lgs 159 del 2011 e quindi per specifica disposizione normativa in caso di imposizione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno segue ex lege l'obbligo di non allontanarsi dalla abitazione nelle ore notturne.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la ccndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in Favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 settembre 2023 (IL CONSIGLIERE ,-EST.

P .

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] tani 3 DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/04/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Milano, sezione misure di prevenzione, con decreto in data 21 aprile 2023, confermava il provvedimento del Tribunale di Milano del 14-12-2022 che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni due. 1.2 Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione il difensore del proposto, Avv.to Pirani, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per essere stato trattato il procedimento di appello in assenza del difensore di fiducia nonostante l'avv.to Callegari avesse fatto pervenire dichiarazione di adesione alla astensione dalle udienze proclamata dalla Unione delle [OSCURATO:PERSONA]; - difetto di motivazione quanto alla ritenuta attualità della pericolosità :sociale posto che il Braidic non risultava avere commesso ulteriori reati dopo il 2016; - violazione di legge con riguardo al provvedimento integrativo adottato dal tribunale il 28-12- 2022 che aveva aggiunto l'obbligo di permanere all'interno della propria abitazione dalle 22.00 della sera alle 7.00 del mattino, non potendosi aggiungere con le forme della correzione una disposizione originariamente omessa. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, va ricordato come il rito cartolare non partecipato in appello è stato introdotto dall'art. 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. "Ristori bis"), che, ai commi da 1 a 6, contemplava una serie di disposizioni per la trattazione e decisione dei giudizi penali d'appello. Come noto, la I. 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione, con modificazioni, del primo d.l. "Ristori", ossia del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, ha incorporato in sè le norme dei successivi decreti, tra cui anche, il cd. dl. "Ristori-bis", che è stato contestualmente abrogato, ma con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in base (anche) ad esso. L'incorporazione delle norme del decreto "Ristori-bis" è avvenuta inserendo il testo degli artt. 23 e 24 - sostanzialmente non modificato, se non con l'aggiunta di una disciplina apposita per le impugnazioni con PEC - tra gli articoli 23 e 24 del dl. Ristori, mediante l'introduzione dei nuovi artt. 23-bis e 23-ter, dl. n. 137 del 2020. La norma che quindi disciplina, nello specifico, il procedimento cartolare in appello, durante la fase dell'emergenza pandemica, è l'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, che è stato introdotto, in sede di conversione, dalla I. n. 176 del 2020 e che riproduce il testo del previgente art. 23 dl. n. 149 del 2020, contestualmente abrogato, con l'aggiunta, nella parte finale, del nuovo comma 7, che estende le disposizioni sul rito cartolare all'appello avverso le misure di prevenzione e all'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen.2. In particolare il suddetto settimo comma ha disposto che:" Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo 310 del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza". Tale norma ha visto la sua efficacia prorogata per tutte le impugnazioni trattate sino al 30 giugno 2023 data dalla quale sono entrate in vigore le norme dettate dalla c.d,. riforma Cartabia di cui al d.lgs 150/2022 che hanno sancito in definitiva la trattazione scritta come modalità ordinaria di svolgimento del giudizio di appello. Ne consegue che non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento di appello nei confronti del Bradic, non possono essere ora dedotti vizi attinenti il mancato rinvio dell'udienza di secondo grado. Il principio è stato già affermato in tema di misura di prevenzione patrimoniale da quella pronuncia secondo cui in tema di confisca di prevenzione, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da COVID-19, la richiesta di trattazione orale del giudizio d'appello deve essere formulata dalle parti nel termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, ai sensi del comma 4 dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, essendo il più breve termine di cinque giorni previsto, in deroga, dal successivo comma 7 limitato ai soli appelli cautelari (Sez. 6, n. 11531 del 01/02/2022, Rv. 283051 - 01). 2 v Posto quindi che anche per le misure di prevenzione personali la forma di trattazione ordinaria del giudizio di appello è la forma scritta, il motivo proposto è generico e manifestamente infondato; invero la difesa non deduce né tantomeno prova che per l'udienza del 21 aprile 2023 avesse formulato istanza di trattazione orale a seguito della quale poteva essere avanzata richiesta di rinvio per adesione all'astensione formulata dal difensore. Al proposito va infatti ricordato come nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Rv. 282067 - 01). L'applicazione del sopra esposto principio comporta proprio dichiarare la manifesta non fondatezza del motivo posto che, l'udienza del 21 aprile, si è svolta con la forma cartolare senza che tempestivamente fosse stata chiesta la trattazione orale sicchè la richiesta di rinvio per adesione alla astensione formulata con atto trasmesso il 17 aprile 2021 era tardiva ed irrituale. E va anche precisato che l'avviso di fissazione dell'udienza conteneva proprio la disposizione che l'udienza partecipata si sarebbe tenuta solo su richiesta degli interessati. 2.2 Gli altri motivi avanzano doglianze non deducibili in un procedimento di legittimità ammesso solo per violazione di legge ovvero appaiono manifestamente infondate; ed invero nella parte introduttiva del provvedimento impugnato la corte di appello ha richiamato le numerose denunce e condanne sulla base delle quali si perveniva ad ur giudizio di attualità della pericolosità sociale del tutto esente dai lamentati vizi. Alcuna nullità si ravvisa poi in ordine al provvedimento di integrazione adottato dal tribunale posto che ai sensi dell'art. 8 del d.lgs 159 del 2011 e quindi per specifica disposizione normativa in caso di imposizione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno segue ex lege l'obbligo di non allontanarsi dalla abitazione nelle ore notturne. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la ccndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in Favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 settembre 2023 (IL CONSIGLIERE ,-EST. P . IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] tani 3 DEPOSI
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