CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 20112/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza 13/9/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. poiché correttamente la Corte di merito ha ritenuto sussistente il dolo, non sovrapponibile, secondo l'erronea ricostruzione difensiva, ai motivi a delinquere e consistente nella consapevole e volontaria condotta di opposizione agli agenti consistita nel darsi alla fuga, a bordo di un'auto, creando pericolo per l'incolumità degli altri utenti della strada; )\ Considerato, altresì, che il giudizio di bilanciamento, con giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla recidiva, è congruamente motivato con il richiamo al negativo giudizio sulla personalità dell'imputato e si sottrae a rilievi in questa sede dal momento che il giudice del merito ha fatto riferimento, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale che gli è riconosciuto, ad elementi significativi della personalità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere re -tore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] EPOSITAT