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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12647/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 del TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Considerato che viene coltivato un motivo unico ai sensi dell'art. 606.

Comma 1, lett. e). cod. proc. pen. e ritenuto che la censura non è deducibile a mente degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, trattandosi di ricorso avverso sentenza di appello pronunciata per reati di competenza del giudice di pace (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Stefp3itip, ,30 DE:7 0`.17. ?\"(-0 N CA (sELLERIA O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 del TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Considerato che viene coltivato un motivo unico ai sensi dell'art. 606. Comma 1, lett. e). cod. proc. pen. e ritenuto che la censura non è deducibile a mente degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, trattandosi di ricorso avverso sentenza di appello pronunciata per reati di competenza del giudice di pace (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Stefp3itip, ,30 DE:7 0`.17. ?\"(-0 N CA (sELLERIA O
Sentenza Cassazione n. 12647/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris