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CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 25037/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 27497-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONELLA, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 497/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/04/2021 R.G.N. 423/2020; Oggetto IMPIEGO PUBBLICO R.G.N.27497/2021 Cron.

Rep.

Ud.15/04/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto ingiuntivo il Tribunale di Palermo condannava l'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] , dell'importo di euro 35.418,86 a titolo di retribuzioni non corrisposte al proprio dante causa ed indennità sostitutiva delle ferie non fruite relative al periodo di lavoro da quest'ultimo svolto alle dipendenze dell'[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Direttore Generale a tempo determinato a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al decesso. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione esponendo che con determinazione del Direttore Generale numero 55/EN del 13/05/2015 era stata liquidata ai predetti l'indennità di buonuscita maturata dal de cuius per il servizio dello stesso prestato alle dipendenze del consorzio ASI di Enna dal 1 Marzo 2000 al 10 gennaio 2013; che con determina del 13 maggio 2015 numero 223 era stata altresì loro liquidata la somma lorda di euro 225.185,48 per indennità di buonuscita, indennità sostitutiva del preavviso, retribuzione maturata e non percepita, giorni di ferie maturati e non goduti; che tuttavia con successiva nota del 19 ottobre 2016 numero 35639 il dirigente dell'area risorse umane aveva evidenziato: “in ordine alla determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso in applicazione del comma 8 dell'articolo 54 del vigente CCRL prevista nel corpo della determinazione [OSCURATO:PERSONA] numero 223 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al servizio prestato quale direttore generale dell'[OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] si è errato nell'attribuire al de cuius anzianità di servizio superiore ad anni due di conseguenza 12 mesi di indennità di preavviso invece dei dovuti 8 mesi e pertanto sono stati corrisposti euro 53.800,52 in surplus”; Ed ancora che: “la determinazione [OSCURATO:PERSONA] numero 223 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa a TFS contiene l'importo di euro 7.207,98 quale risultanza della differenza parte variabile calcolata per gli anni di servizio prestati al concorso consorzio di Enna, ma tale somma non va corrisposta in quanto relativa alla precedente posizione giuridica nel consorzio di Enna come peraltro dimostrato dalla presenza di due distinte posizioni giuridiche e due distinti calcoli del TFS; Ed infine che: “le somme per ferie non godute 2012 (20 giorni) vanno calcolate sulla retribuzione mensile di euro 12.757,06 e non su quella di euro 13.450,13, risultando quindi euro 462,00 attribuite in surplus”.

Gli eredi evidenziavano che la maggiore anzianità di servizio in base alla quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva inizialmente liquidato le spettanze era fondata sul corretto presupposto della continuità del rapporto di lavoro del de cuius inizialmente instauratosi alle dipendenze del consorzio ASI di Enna e proseguito senza soluzione di continuità presso [OSCURATO:PERSONA] giusta quanto previsto dall'articolo 19, comma 10 della legge regionale n.8/2012.

Per gli stessi motivi i predetti avevano altresì impugnato con separato ricorso la delibera numero 271 del 2017 che aveva rideterminato le somme dovute agli eredi.

Il Tribunale di Palermo revocava il decreto ingiuntivo ritenendo correttamente calcolata l'indennità sostitutiva delle ferie, mentre rigettava la domanda riconvenzionale dell'istituto, osservando che il rapporto di lavoro di lavoro del de cuius era proseguito senza soluzione di continuità dal consorzio ASI di Enna ove lo stesso prestava servizio fin dal 2000 all'istituto opponente in virtù di quanto disposto dall'articolo 19 comma 10 legge regionale citata a mente del quale il personale con contratto a tempo indeterminato assunto entro il 31/12/2008 mediante procedura di evidenza pubblica ovvero in applicazione di legge transita nella pianta organica dell'istituto; riteneva conseguentemente che la indennità sostitutiva del preavviso maturata dal de cuius dovesse essere parametrata all'anzianità di servizio di oltre due anni comprensiva degli anni lavorati dal [OSCURATO:PERSONA] presso il consorzio e che inoltre l'[OSCURATO:PERSONA] fosse tenuto anche al versamento della parte variabile dell'indennità di buonuscita maturata nel corso del rapporto con il consorzio censurandone l'esclusione invece deliberata con la determina numero 271/2017.

2. La Corte di appello riformava la sentenza di primo grado revocando il decreto ingiuntivo e condannando gli appellati, ciascuno in proporzione alle rispettive quote ereditarie, a pagare in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] la somma richiesta dall'ente con la determina impugnata che veniva pertanto confermata.

La Corte territoriale ripercorreva il quadro normativo relativo alla soppressione dei Consorzi ASI e al trasferimento delle competenze all’[OSCURATO:PERSONA] con conseguenziale trasferimento delle risorse umane.

Al riguardo evidenziava che l’art. 19 comma 10 della legge regionale n. 8/2012 istitutiva dell’[OSCURATO:PERSONA] prevede, quale primo e necessario adempimento, l'approvazione da parte dell'ente della propria pianta organica, nella quale si sarebbe dovuto inserire il personale assorbito dalla platea dei dipendenti dei consorzi soppressi (“il personale con contratto a tempo indeterminato transita nella pianta organica dell'istituto”).

Ad avviso della Corte territoriale l'assunzione immediata di personale dirigenziale cui affidare con caratteri di urgenza tali compiti non poteva necessariamente prescindere dalla tempistica prevista dalla norma citata anche laddove si trattasse di soggetti provenienti dai soppressi consorzi; in altri termini, la circostanza che nell'individuazione di tali figure dirigenziali l'[OSCURATO:PERSONA] abbia attinto da tale bacino non comporta ex se la realizzazione con riferimento a tali lavoratori di un fenomeno traslativo sussumibile nella previsione di cui al comma 10 dell'articolo 19 citato che presuppone si ripete l’approvazione della pianta organica dell’ente.

Il conferimento dell'incarico dirigenziale al signor [OSCURATO:PERSONA] ad avviso della Corte di merito troverebbe viceversa la propria fonte in un atto di alta amministrazione di competenza degli organi politici della Regione con carattere altamente discrezionale ai sensi dell'articolo 19 comma 11 della legge regionale in esame, con conseguente evidente estraneità di tale assunzione da ogni automatismo che avrebbe dovuto connotare il fenomeno traslativo del personale del consorzio ASI di Enna all'[OSCURATO:PERSONA] secondo il modello di cui all'articolo 19 comma 10.

Inoltre, con la delibera del 13 maggio 2015 l'[OSCURATO:PERSONA] sulla base dei prospetti predisposti dagli uffici consortili di Enna aveva già provveduto a liquidare agli eredi del [OSCURATO:PERSONA] l'indennità di buonuscita maturata in relazione al rapporto svoltosi con il consorzio con oneri a carico di quest'ultimo il che non sarebbe stato possibile in difetto del necessario presupposto della risoluzione del rapporto di lavoro con il consorzio medesimo tenendola distinta dall'indennità di buonuscita invece maturata con riferimento al diverso rapporto intrattenuto con l'[OSCURATO:PERSONA] apparendo anche per tal verso del tutto chiara la distinzione tra i due rapporti di lavoro e delle posizioni giuridiche ed economiche ad esse rispettivamente afferenti.

In conclusione, la Corte di appello affermava che l'assunzione del [OSCURATO:PERSONA] presso l'[OSCURATO:PERSONA] pure effettuata senza sostanziale soluzione di continuità rispetto al precedente rapporto di lavoro con il consorzio ASI di Enna non costituiva attuazione del fenomeno traslativo programmato dall'articolo 19 comma 10 che presupponendo l'adozione della pianta organica ha avuto luogo solo anni più tardi per cui il rapporto di lavoro dallo stesso instaurato con [OSCURATO:PERSONA] non può considerarsi prosecuzione del rapporto già in essere il consorzio asi di Enna ma un nuovo e diverso e distinto rapporto sorretto da un provvedimento di nomina dirigenziale di natura discrezionale di valenza altamente politica che lo pone in rapporto di completa cesura rispetto al precedente.

Ricorrevano per cassazione gli eredi del [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi cui resisteva con controricorso l’amministrazione.

I ricorrenti depositavano altresì memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 2, 19 comma 1, comma 4, comma 8, comma 10 e comma 11 della legge regionale della regione siciliana n. 8/2012, dell’art. 64 della legge regionale della regione siciliana 9/2013, art. 9, comma 4 e 5 legge regionale della regione siciliana n. 10/2020, dell’art. 33 del d. legisl. 165/2001, dell’art. 54 ccrl dirigenti regione siciliana – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..

Ad avviso dei ricorrent i la decisione della Corte d’appello di Palermo è errata: -nella parte in cui ha ritenuto che il regime successorio dei due enti secondo quanto previsto dagli artt. 1, comma 1, 2 comma 1, 19, comma 4 e comma 8, precludesse il transito del rapporto di lavoro del [OSCURATO:PERSONA] come dirigente ASI all’[OSCURATO:PERSONA] come direttore generale in mancanza dell’approvazione della pianta organica ex art. 19, comma 10 della L. R. 8/2012 e che il rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] non costituisse prosecuzione di quello già in essere con il [OSCURATO:PERSONA] di Enna pur avendo accertato e dichiarato che tra i due rapporti di lavoro non fosse stata sostanziale soluzione di continuità; per: - violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, 19 comma 4 e comma 8 della L.R. 8/2012 che disciplina il regime successorio tra i due enti; - violazione e falsa applicazione del combinato disposto normativo di cui agli artt. 10 comma 2 e 19, comma 10 e comma 11 che individuando il Direttore Generale come vertice amministrativo e dunque come posizione organizzativa necessaria dell’[OSCURATO:PERSONA] consentiva il transito automatico presso l’[OSCURATO:PERSONA] dei dirigenti in servizio presso il disciolto Consorzio ASI assegnati al suddetto incarico dirigenziale; - violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 4, Legge regionale della regione Siciliana n. 10/2020, dell’art. 33 del D. legisl. 165/2001 che disciplina il conferimento dell’incarico dirigenziale ai dirigenti della regione e degli enti pubblici regionali; - violazione dell’art. 54 CCRL dirigenti della Regione Siciliana (All. 4 FP.Cass.), che disciplina l’indennità di buonuscita dei dirigenti regionali.

La legge regionale istitutiva dell’[OSCURATO:PERSONA] (Legge Regionale della Regione Siciliana 12 gennaio 2012 n. 8) ha previsto la contestuale soppressione e messa in liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale (tra i quali il [OSCURATO:PERSONA] di Enna presso cui era dipendente il dott. [OSCURATO:PERSONA]) stabilendo che, decorso il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale “… l’Istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli Consorzi in liquidazione” (art. 19, comma 4, L.R. 8/2012 nel testo ratione temporis applicato alla fattispecie per cui è causa) sicché è evidente che si determina una vera e propria fusione (e/o comunque un rapporto di immedesimazione) fra i singoli Consorzi in liquidazione e l'I.R.S.A.P. che viene ad "incorporarli".

L’incorporazione dei disciolti [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA] (secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 4 della L.R. 8/2012) e la previsione per legge nell’organizzazione amministrativa del nuovo ente della figura del Direttore Generale quale vertice di tale organizzazione, rende del tutto irrilevante l’approvazione della pianta organica laddove intesa quale condicio sine qua non del “transito” del dirigente del Consorzio presso l’[OSCURATO:PERSONA] con l’incarico di svolgere tale ruolo amministrativo apicale.

L’incarico del [OSCURATO:PERSONA] come Direttore Generale dell’[OSCURATO:PERSONA] avvenuto in forza del D.Preg. n. 2 del 11.01.2013 e regolato dal contratto del 5.02.2013 non ha comportato la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, trattandosi di atti di conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato, assegnato nella cornice normativa di cui all’art. 9, comma 2, comma 4 e comma 5 della L.R. 10 maggio 2000 n. 10 che così statuisce: “1.

Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi.

Al conferimento, alla rotazione ed alla revoca degli incarichi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2103 del codice civile.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici dell'Amministrazione regionale e di quelli degli enti di cui all'articolo 1 sono conferiti a tempo determinato.

Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette con facoltà di rinnovo.

Il trattamento economico ha carattere onnicomprensivo.

3. Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata.

Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione del Presidente e della Giunta regionale; se non si provvede entro tale termine l'incarico si intende confermato sino alla sua naturale scadenza.

4. L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8.

5. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere….”.

In sintesi: il dott. [OSCURATO:PERSONA], dirigente di ruolo del disciolto Consorzio ASI di Enna, in forza della successione tra i due enti, per come regolata dall’art. 19, comma 4 cit., e tenuto conto di quanto previsto altresì dall’art. 19 comma 11, ha continuato il suo rapporto di lavoro dirigenziale con il nuovo incarico dirigenziale di Direttore Generale alle dipendenze dell’ente subentrante di nuova costituzione.

D’altra parte, non risultano mai intervenuti atti formali di risoluzione del rapporto di lavoro del Barbero alle dipendenze del Consorsio ASI (né dimissioni né alcuna risoluzione consensuale), rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato che, certamente, non poteva ritenersi automaticamente estinto per effetto del nuovo incarico a tempo determinato e della durata di soli due anni presso l’[OSCURATO:PERSONA], mentre è la stessa Corte di merito che accerta che l’assunzione del [OSCURATO:PERSONA] presso l’[OSCURATO:PERSONA] è stata effettuata “… senza sostanziale soluzione di continuità rispetto al precedente rapporto di lavoro con il Consorzio ASI di Enna …”.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e dell’art. 150 d.l. 34/2020, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..

La Corte d’appello di Palermo ha condannato i ricorrenti a pagare all’[OSCURATO:PERSONA], in proporzione delle rispettive quote ereditarie, la somma di euro 61.470,50 quale differenza indebita tra la somma lorda di euro 225.185,48 liquidata con determinazione del direttore generale n. 223 e quella successivamente ricalcolata con determina n. 271 del 21.03.2017 pari a euro 163.714,98.

Al riguardo il datore di lavoro, salvi i rapporti col Fisco o con l’Ente previdenziale, ha facoltà di agire per la ripetizione di indebito nei confronti del lavoratore esclusivamente nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e 92 c.p.c. avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..

La sentenza impugnata va coerentemente riformata anche nel capo di decisione che riguarda le spese, certo essendo che l’accoglimento del ricorso dovrà portare a una conseguente statuizione ponendo le spese, tanto del primo che del secondo grado di giudizio, integralmente a carico di parte soccombente.

Inoltre, come rappresentato nella superiore esposizione la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il Sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno agito contro l’[OSCURATO:PERSONA] per il recupero della complessiva somma di €. 35.418,86.=, di cui euro 3.138,38 per retribuzione maturata e non percepita ed €. 32.280,48 quale indennità per ferie maturate (ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 528/2017 –All. 2.1 lett. a), e il Giudice di primo grado ha ritenuto tali somme dovute per i suddetti titoli salvo per la modesta differenza di euro 462,00.

L’indebito oggetto dell’azione di recupero dell’ente intimato, per la complessiva somma lorda di euro 61.470,50 riguardava invece i seguenti importi e per i seguenti titoli: - quanto alla somma di euro 53.800,52.=, quale eccedenza derivante dal ricalcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso che in precedenza era stata erroneamente liquidata, ai sensi dell’art. 54, comma 7, del CCRL, sulla base di un’anzianità di servizio del de cuius superiore ad anni 2; quanto alla somma di euro 7.207,98.=, quale eccedenza derivante dal ricalcolo dell’indennità di buonuscita in precedenza liquidata assumendo erroneamente come base di calcolo gli anni di servizio prestati alle dipendenze del Consorzio ASI di Enna.

Ha, pertanto, errato la Corte di merito nel ritenere l’integrale soccombenza dei ricorrenti anche avuto riguardo all’azione esercitata in sede monitoria, tenuto conto del fatto che le somme in quella sede rivendicate “e pacificamente riscosse” da parte deiricorrenti sono state riconosciute dovute sulla base dei titoli azionati.

4. Il primo motivo è infondato.

Sul punto la sentenza impugnata è da ritenereimmune da vizi, avendo fatto corretta applicazione della normativa applicabile al caso concreto.

L’ art. 19 della L.R.

Sicilia 12 gennaio 2012, n. 8 istitutiva dell’[OSCURATO:PERSONA] con soppressione e liquidazione dei Consorzi ASI al comma 10 prevede: “L'Istituto, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta la propria pianta organica.

La stessa, entro i successivi sessanta giorni, è approvata con Delib.

G.R.; trascorso tale termine, la pianta organica si intende definitivamente approvata.

Il personale con contratto a tempo indeterminato, assunto entro il 31 dicembre 2008 mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero in applicazione di legge, transita nella pianta organica dell'Istituto.

Il personale che dovesse risultare in esubero rispetto alla pianta organica dell'Istituto è posto in un ruolo ad esaurimento istituito presso l'Istituto.

Resta salva in ogni caso, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'applicazione degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di altre forme di mobilità regolate dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali.” Come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale la norma indica le tappe attraverso le quali si sarebbe realizzato il trasferimento del personale dai Consorzi all’[OSCURATO:PERSONA], secondo il paradigma di cui all’art. 33 D. Lgs. n. 165/2001, ed individuando, quale primo adempimento l’approvazione, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], della pianta organica nella quale si sarebbe dovuto inserire il personale assorbito dalla platea dei dipendenti dei Consorzi soppressi.

Ciò posto, la mancata adozione della pianta organica dell’[OSCURATO:PERSONA] al momento della nomina del [OSCURATO:PERSONA] a direttore generale approvata solo con delibera del C.d.A. n. 11 del 16.11.2016 non può che portare alla legittima esclusione del transito del dipendente dal Consorzio ASI all’ente di nuova formazione.

La Corte di merito ha pertanto correttamente escluso che la norma di natura programmatica - potesse produrre ex se l’effetto traslativo in discorso, rinviando e subordinando, invece, il verificarsi di tali effetti ai cennati adempimenti da parte dell’istituto.

Ed invero il [OSCURATO:PERSONA] è stato nominato Direttore Generale dell’[OSCURATO:PERSONA] con decreto n. 2 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] adottato dal Presidente della Regione Siciliana in attuazione della delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 508 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], su proposta dell’Assessore alle [OSCURATO:PERSONA] (nota n. 359 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ai sensi del comma 11 dell’art. 19 piuttosto che del comma 10 della L.R. n. 8/2012 che testualmente prevede: “Gli incarichi di direttore generale dell'Istituto e di direzione delle strutture intermedie degli uffici periferici sono prioritariamente assegnati ai dirigenti in servizio presso i disciolti Consorzi.

Resta salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegataalla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8.

5. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere”.

Il conferimento di tale incarico dirigenziale, pertanto, è stato conferito in forza di un atto altamente discrezionale di competenza degli organi politici della Regione cui è da ritenersi completamente estraneo ogni automatismo, che, invece, avrebbe dovutoconnotare il fenomeno traslativo del personale del Consorzio ASI di Enna all’[OSCURATO:PERSONA], secondo il modello di cui all’art. 19 comma 10 della L.R. n. 8/2012.

Tali profili rendono le censure relative alla pronuncia impugnata prive di pregio con conseguente rigetto del motivo.

5. Va viceversa accolto il secondo motivo di ricorso.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il datore di lavoro, salvi i rapporti col Fisco o con l’Ente previdenziale, ha facoltà di agire per la ripetizione di indebito nei confronti del lavoratore esclusivamente nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo.

In tal senso si è affermato il principio secondo cui in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. (cfr. Cass. 11 gennaio 2019, n. 517; Cass. 25 luglio 2018, n. 19735; Cass. (ord.) 29 gennaio 2018, n. 2135; Cass. 24 maggio 2018, n. 12933; Cass. 30 ottobre 2014 n. 23093; Cass. 4 settembre 2014, n.18674; Cass.2 febbraio 2012 n. 1464; Cass. 11 gennaio 2006, n. 239; Cass.26 febbraio 2002, n. 2844).

6. Va infine respinto il terzo motivo.

In tema di spese processuali, il giudice si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, potendo in sede di giudizio di rinvio legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (Cfr.Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015).

Ciò posto, la sentenza impugnata è sul punto corretta nella misura in cui la Corte ha correttamente applicato il principio suaccennato attesa la soccombenza degli eredi del [OSCURATO:PERSONA].

7. In conclusione, vanno respinti il primo ed il terzo motivo di ricorso; va viceversa accolto il secondo motivo e decidendo nel merito va disposta la condanna dei ricorrenti alla restituzione delle somme ricevute al netto e non al lordo.

Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, con conferma delle statuizioni in ordine alle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27497-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONELLA, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 497/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/04/2021 R.G.N. 423/2020; Oggetto IMPIEGO PUBBLICO R.G.N.27497/2021 Cron. Rep. Ud.15/04/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto ingiuntivo il Tribunale di Palermo condannava l'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] , dell'importo di euro 35.418,86 a titolo di retribuzioni non corrisposte al proprio dante causa ed indennità sostitutiva delle ferie non fruite relative al periodo di lavoro da quest'ultimo svolto alle dipendenze dell'[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Direttore Generale a tempo determinato a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al decesso. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione esponendo che con determinazione del Direttore Generale numero 55/EN del 13/05/2015 era stata liquidata ai predetti l'indennità di buonuscita maturata dal de cuius per il servizio dello stesso prestato alle dipendenze del consorzio ASI di Enna dal 1 Marzo 2000 al 10 gennaio 2013; che con determina del 13 maggio 2015 numero 223 era stata altresì loro liquidata la somma lorda di euro 225.185,48 per indennità di buonuscita, indennità sostitutiva del preavviso, retribuzione maturata e non percepita, giorni di ferie maturati e non goduti; che tuttavia con successiva nota del 19 ottobre 2016 numero 35639 il dirigente dell'area risorse umane aveva evidenziato: “in ordine alla determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso in applicazione del comma 8 dell'articolo 54 del vigente CCRL prevista nel corpo della determinazione [OSCURATO:PERSONA] numero 223 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al servizio prestato quale direttore generale dell'[OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] si è errato nell'attribuire al de cuius anzianità di servizio superiore ad anni due di conseguenza 12 mesi di indennità di preavviso invece dei dovuti 8 mesi e pertanto sono stati corrisposti euro 53.800,52 in surplus”; Ed ancora che: “la determinazione [OSCURATO:PERSONA] numero 223 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa a TFS contiene l'importo di euro 7.207,98 quale risultanza della differenza parte variabile calcolata per gli anni di servizio prestati al concorso consorzio di Enna, ma tale somma non va corrisposta in quanto relativa alla precedente posizione giuridica nel consorzio di Enna come peraltro dimostrato dalla presenza di due distinte posizioni giuridiche e due distinti calcoli del TFS; Ed infine che: “le somme per ferie non godute 2012 (20 giorni) vanno calcolate sulla retribuzione mensile di euro 12.757,06 e non su quella di euro 13.450,13, risultando quindi euro 462,00 attribuite in surplus”. Gli eredi evidenziavano che la maggiore anzianità di servizio in base alla quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva inizialmente liquidato le spettanze era fondata sul corretto presupposto della continuità del rapporto di lavoro del de cuius inizialmente instauratosi alle dipendenze del consorzio ASI di Enna e proseguito senza soluzione di continuità presso [OSCURATO:PERSONA] giusta quanto previsto dall'articolo 19, comma 10 della legge regionale n.8/2012. Per gli stessi motivi i predetti avevano altresì impugnato con separato ricorso la delibera numero 271 del 2017 che aveva rideterminato le somme dovute agli eredi. Il Tribunale di Palermo revocava il decreto ingiuntivo ritenendo correttamente calcolata l'indennità sostitutiva delle ferie, mentre rigettava la domanda riconvenzionale dell'istituto, osservando che il rapporto di lavoro di lavoro del de cuius era proseguito senza soluzione di continuità dal consorzio ASI di Enna ove lo stesso prestava servizio fin dal 2000 all'istituto opponente in virtù di quanto disposto dall'articolo 19 comma 10 legge regionale citata a mente del quale il personale con contratto a tempo indeterminato assunto entro il 31/12/2008 mediante procedura di evidenza pubblica ovvero in applicazione di legge transita nella pianta organica dell'istituto; riteneva conseguentemente che la indennità sostitutiva del preavviso maturata dal de cuius dovesse essere parametrata all'anzianità di servizio di oltre due anni comprensiva degli anni lavorati dal [OSCURATO:PERSONA] presso il consorzio e che inoltre l'[OSCURATO:PERSONA] fosse tenuto anche al versamento della parte variabile dell'indennità di buonuscita maturata nel corso del rapporto con il consorzio censurandone l'esclusione invece deliberata con la determina numero 271/2017. 2. La Corte di appello riformava la sentenza di primo grado revocando il decreto ingiuntivo e condannando gli appellati, ciascuno in proporzione alle rispettive quote ereditarie, a pagare in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] la somma richiesta dall'ente con la determina impugnata che veniva pertanto confermata. La Corte territoriale ripercorreva il quadro normativo relativo alla soppressione dei Consorzi ASI e al trasferimento delle competenze all’[OSCURATO:PERSONA] con conseguenziale trasferimento delle risorse umane. Al riguardo evidenziava che l’art. 19 comma 10 della legge regionale n. 8/2012 istitutiva dell’[OSCURATO:PERSONA] prevede, quale primo e necessario adempimento, l'approvazione da parte dell'ente della propria pianta organica, nella quale si sarebbe dovuto inserire il personale assorbito dalla platea dei dipendenti dei consorzi soppressi (“il personale con contratto a tempo indeterminato transita nella pianta organica dell'istituto”). Ad avviso della Corte territoriale l'assunzione immediata di personale dirigenziale cui affidare con caratteri di urgenza tali compiti non poteva necessariamente prescindere dalla tempistica prevista dalla norma citata anche laddove si trattasse di soggetti provenienti dai soppressi consorzi; in altri termini, la circostanza che nell'individuazione di tali figure dirigenziali l'[OSCURATO:PERSONA] abbia attinto da tale bacino non comporta ex se la realizzazione con riferimento a tali lavoratori di un fenomeno traslativo sussumibile nella previsione di cui al comma 10 dell'articolo 19 citato che presuppone si ripete l’approvazione della pianta organica dell’ente. Il conferimento dell'incarico dirigenziale al signor [OSCURATO:PERSONA] ad avviso della Corte di merito troverebbe viceversa la propria fonte in un atto di alta amministrazione di competenza degli organi politici della Regione con carattere altamente discrezionale ai sensi dell'articolo 19 comma 11 della legge regionale in esame, con conseguente evidente estraneità di tale assunzione da ogni automatismo che avrebbe dovuto connotare il fenomeno traslativo del personale del consorzio ASI di Enna all'[OSCURATO:PERSONA] secondo il modello di cui all'articolo 19 comma 10. Inoltre, con la delibera del 13 maggio 2015 l'[OSCURATO:PERSONA] sulla base dei prospetti predisposti dagli uffici consortili di Enna aveva già provveduto a liquidare agli eredi del [OSCURATO:PERSONA] l'indennità di buonuscita maturata in relazione al rapporto svoltosi con il consorzio con oneri a carico di quest'ultimo il che non sarebbe stato possibile in difetto del necessario presupposto della risoluzione del rapporto di lavoro con il consorzio medesimo tenendola distinta dall'indennità di buonuscita invece maturata con riferimento al diverso rapporto intrattenuto con l'[OSCURATO:PERSONA] apparendo anche per tal verso del tutto chiara la distinzione tra i due rapporti di lavoro e delle posizioni giuridiche ed economiche ad esse rispettivamente afferenti. In conclusione, la Corte di appello affermava che l'assunzione del [OSCURATO:PERSONA] presso l'[OSCURATO:PERSONA] pure effettuata senza sostanziale soluzione di continuità rispetto al precedente rapporto di lavoro con il consorzio ASI di Enna non costituiva attuazione del fenomeno traslativo programmato dall'articolo 19 comma 10 che presupponendo l'adozione della pianta organica ha avuto luogo solo anni più tardi per cui il rapporto di lavoro dallo stesso instaurato con [OSCURATO:PERSONA] non può considerarsi prosecuzione del rapporto già in essere il consorzio asi di Enna ma un nuovo e diverso e distinto rapporto sorretto da un provvedimento di nomina dirigenziale di natura discrezionale di valenza altamente politica che lo pone in rapporto di completa cesura rispetto al precedente. Ricorrevano per cassazione gli eredi del [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi cui resisteva con controricorso l’amministrazione. I ricorrenti depositavano altresì memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 2, 19 comma 1, comma 4, comma 8, comma 10 e comma 11 della legge regionale della regione siciliana n. 8/2012, dell’art. 64 della legge regionale della regione siciliana 9/2013, art. 9, comma 4 e 5 legge regionale della regione siciliana n. 10/2020, dell’art. 33 del d. legisl. 165/2001, dell’art. 54 ccrl dirigenti regione siciliana – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Ad avviso dei ricorrent i la decisione della Corte d’appello di Palermo è errata: -nella parte in cui ha ritenuto che il regime successorio dei due enti secondo quanto previsto dagli artt. 1, comma 1, 2 comma 1, 19, comma 4 e comma 8, precludesse il transito del rapporto di lavoro del [OSCURATO:PERSONA] come dirigente ASI all’[OSCURATO:PERSONA] come direttore generale in mancanza dell’approvazione della pianta organica ex art. 19, comma 10 della L. R. 8/2012 e che il rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] non costituisse prosecuzione di quello già in essere con il [OSCURATO:PERSONA] di Enna pur avendo accertato e dichiarato che tra i due rapporti di lavoro non fosse stata sostanziale soluzione di continuità; per: - violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, 19 comma 4 e comma 8 della L.R. 8/2012 che disciplina il regime successorio tra i due enti; - violazione e falsa applicazione del combinato disposto normativo di cui agli artt. 10 comma 2 e 19, comma 10 e comma 11 che individuando il Direttore Generale come vertice amministrativo e dunque come posizione organizzativa necessaria dell’[OSCURATO:PERSONA] consentiva il transito automatico presso l’[OSCURATO:PERSONA] dei dirigenti in servizio presso il disciolto Consorzio ASI assegnati al suddetto incarico dirigenziale; - violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 4, Legge regionale della regione Siciliana n. 10/2020, dell’art. 33 del D. legisl. 165/2001 che disciplina il conferimento dell’incarico dirigenziale ai dirigenti della regione e degli enti pubblici regionali; - violazione dell’art. 54 CCRL dirigenti della Regione Siciliana (All. 4 FP.Cass.), che disciplina l’indennità di buonuscita dei dirigenti regionali. La legge regionale istitutiva dell’[OSCURATO:PERSONA] (Legge Regionale della Regione Siciliana 12 gennaio 2012 n. 8) ha previsto la contestuale soppressione e messa in liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale (tra i quali il [OSCURATO:PERSONA] di Enna presso cui era dipendente il dott. [OSCURATO:PERSONA]) stabilendo che, decorso il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale “… l’Istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli Consorzi in liquidazione” (art. 19, comma 4, L.R. 8/2012 nel testo ratione temporis applicato alla fattispecie per cui è causa) sicché è evidente che si determina una vera e propria fusione (e/o comunque un rapporto di immedesimazione) fra i singoli Consorzi in liquidazione e l'I.R.S.A.P. che viene ad "incorporarli". L’incorporazione dei disciolti [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA] (secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 4 della L.R. 8/2012) e la previsione per legge nell’organizzazione amministrativa del nuovo ente della figura del Direttore Generale quale vertice di tale organizzazione, rende del tutto irrilevante l’approvazione della pianta organica laddove intesa quale condicio sine qua non del “transito” del dirigente del Consorzio presso l’[OSCURATO:PERSONA] con l’incarico di svolgere tale ruolo amministrativo apicale. L’incarico del [OSCURATO:PERSONA] come Direttore Generale dell’[OSCURATO:PERSONA] avvenuto in forza del D.Preg. n. 2 del 11.01.2013 e regolato dal contratto del 5.02.2013 non ha comportato la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, trattandosi di atti di conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato, assegnato nella cornice normativa di cui all’art. 9, comma 2, comma 4 e comma 5 della L.R. 10 maggio 2000 n. 10 che così statuisce: “1. Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento, alla rotazione ed alla revoca degli incarichi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2103 del codice civile. 2. Gli incarichi di direzione degli uffici dell'Amministrazione regionale e di quelli degli enti di cui all'articolo 1 sono conferiti a tempo determinato. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette con facoltà di rinnovo. Il trattamento economico ha carattere onnicomprensivo. 3. Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione del Presidente e della Giunta regionale; se non si provvede entro tale termine l'incarico si intende confermato sino alla sua naturale scadenza. 4. L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8. 5. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere….”. In sintesi: il dott. [OSCURATO:PERSONA], dirigente di ruolo del disciolto Consorzio ASI di Enna, in forza della successione tra i due enti, per come regolata dall’art. 19, comma 4 cit., e tenuto conto di quanto previsto altresì dall’art. 19 comma 11, ha continuato il suo rapporto di lavoro dirigenziale con il nuovo incarico dirigenziale di Direttore Generale alle dipendenze dell’ente subentrante di nuova costituzione. D’altra parte, non risultano mai intervenuti atti formali di risoluzione del rapporto di lavoro del Barbero alle dipendenze del Consorsio ASI (né dimissioni né alcuna risoluzione consensuale), rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato che, certamente, non poteva ritenersi automaticamente estinto per effetto del nuovo incarico a tempo determinato e della durata di soli due anni presso l’[OSCURATO:PERSONA], mentre è la stessa Corte di merito che accerta che l’assunzione del [OSCURATO:PERSONA] presso l’[OSCURATO:PERSONA] è stata effettuata “… senza sostanziale soluzione di continuità rispetto al precedente rapporto di lavoro con il Consorzio ASI di Enna …”. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e dell’art. 150 d.l. 34/2020, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. La Corte d’appello di Palermo ha condannato i ricorrenti a pagare all’[OSCURATO:PERSONA], in proporzione delle rispettive quote ereditarie, la somma di euro 61.470,50 quale differenza indebita tra la somma lorda di euro 225.185,48 liquidata con determinazione del direttore generale n. 223 e quella successivamente ricalcolata con determina n. 271 del 21.03.2017 pari a euro 163.714,98. Al riguardo il datore di lavoro, salvi i rapporti col Fisco o con l’Ente previdenziale, ha facoltà di agire per la ripetizione di indebito nei confronti del lavoratore esclusivamente nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo. 3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e 92 c.p.c. avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. La sentenza impugnata va coerentemente riformata anche nel capo di decisione che riguarda le spese, certo essendo che l’accoglimento del ricorso dovrà portare a una conseguente statuizione ponendo le spese, tanto del primo che del secondo grado di giudizio, integralmente a carico di parte soccombente. Inoltre, come rappresentato nella superiore esposizione la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il Sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno agito contro l’[OSCURATO:PERSONA] per il recupero della complessiva somma di €. 35.418,86.=, di cui euro 3.138,38 per retribuzione maturata e non percepita ed €. 32.280,48 quale indennità per ferie maturate (ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 528/2017 –All. 2.1 lett. a), e il Giudice di primo grado ha ritenuto tali somme dovute per i suddetti titoli salvo per la modesta differenza di euro 462,00. L’indebito oggetto dell’azione di recupero dell’ente intimato, per la complessiva somma lorda di euro 61.470,50 riguardava invece i seguenti importi e per i seguenti titoli: - quanto alla somma di euro 53.800,52.=, quale eccedenza derivante dal ricalcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso che in precedenza era stata erroneamente liquidata, ai sensi dell’art. 54, comma 7, del CCRL, sulla base di un’anzianità di servizio del de cuius superiore ad anni 2; quanto alla somma di euro 7.207,98.=, quale eccedenza derivante dal ricalcolo dell’indennità di buonuscita in precedenza liquidata assumendo erroneamente come base di calcolo gli anni di servizio prestati alle dipendenze del Consorzio ASI di Enna. Ha, pertanto, errato la Corte di merito nel ritenere l’integrale soccombenza dei ricorrenti anche avuto riguardo all’azione esercitata in sede monitoria, tenuto conto del fatto che le somme in quella sede rivendicate “e pacificamente riscosse” da parte deiricorrenti sono state riconosciute dovute sulla base dei titoli azionati. 4. Il primo motivo è infondato. Sul punto la sentenza impugnata è da ritenereimmune da vizi, avendo fatto corretta applicazione della normativa applicabile al caso concreto. L’ art. 19 della L.R. Sicilia 12 gennaio 2012, n. 8 istitutiva dell’[OSCURATO:PERSONA] con soppressione e liquidazione dei Consorzi ASI al comma 10 prevede: “L'Istituto, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta la propria pianta organica. La stessa, entro i successivi sessanta giorni, è approvata con Delib. G.R.; trascorso tale termine, la pianta organica si intende definitivamente approvata. Il personale con contratto a tempo indeterminato, assunto entro il 31 dicembre 2008 mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero in applicazione di legge, transita nella pianta organica dell'Istituto. Il personale che dovesse risultare in esubero rispetto alla pianta organica dell'Istituto è posto in un ruolo ad esaurimento istituito presso l'Istituto. Resta salva in ogni caso, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'applicazione degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di altre forme di mobilità regolate dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali.” Come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale la norma indica le tappe attraverso le quali si sarebbe realizzato il trasferimento del personale dai Consorzi all’[OSCURATO:PERSONA], secondo il paradigma di cui all’art. 33 D. Lgs. n. 165/2001, ed individuando, quale primo adempimento l’approvazione, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], della pianta organica nella quale si sarebbe dovuto inserire il personale assorbito dalla platea dei dipendenti dei Consorzi soppressi. Ciò posto, la mancata adozione della pianta organica dell’[OSCURATO:PERSONA] al momento della nomina del [OSCURATO:PERSONA] a direttore generale approvata solo con delibera del C.d.A. n. 11 del 16.11.2016 non può che portare alla legittima esclusione del transito del dipendente dal Consorzio ASI all’ente di nuova formazione. La Corte di merito ha pertanto correttamente escluso che la norma di natura programmatica - potesse produrre ex se l’effetto traslativo in discorso, rinviando e subordinando, invece, il verificarsi di tali effetti ai cennati adempimenti da parte dell’istituto. Ed invero il [OSCURATO:PERSONA] è stato nominato Direttore Generale dell’[OSCURATO:PERSONA] con decreto n. 2 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] adottato dal Presidente della Regione Siciliana in attuazione della delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 508 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], su proposta dell’Assessore alle [OSCURATO:PERSONA] (nota n. 359 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ai sensi del comma 11 dell’art. 19 piuttosto che del comma 10 della L.R. n. 8/2012 che testualmente prevede: “Gli incarichi di direttore generale dell'Istituto e di direzione delle strutture intermedie degli uffici periferici sono prioritariamente assegnati ai dirigenti in servizio presso i disciolti Consorzi. Resta salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegataalla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8. 5. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere”. Il conferimento di tale incarico dirigenziale, pertanto, è stato conferito in forza di un atto altamente discrezionale di competenza degli organi politici della Regione cui è da ritenersi completamente estraneo ogni automatismo, che, invece, avrebbe dovutoconnotare il fenomeno traslativo del personale del Consorzio ASI di Enna all’[OSCURATO:PERSONA], secondo il modello di cui all’art. 19 comma 10 della L.R. n. 8/2012. Tali profili rendono le censure relative alla pronuncia impugnata prive di pregio con conseguente rigetto del motivo. 5. Va viceversa accolto il secondo motivo di ricorso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il datore di lavoro, salvi i rapporti col Fisco o con l’Ente previdenziale, ha facoltà di agire per la ripetizione di indebito nei confronti del lavoratore esclusivamente nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo. In tal senso si è affermato il principio secondo cui in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. (cfr. Cass. 11 gennaio 2019, n. 517; Cass. 25 luglio 2018, n. 19735; Cass. (ord.) 29 gennaio 2018, n. 2135; Cass. 24 maggio 2018, n. 12933; Cass. 30 ottobre 2014 n. 23093; Cass. 4 settembre 2014, n.18674; Cass.2 febbraio 2012 n. 1464; Cass. 11 gennaio 2006, n. 239; Cass.26 febbraio 2002, n. 2844). 6. Va infine respinto il terzo motivo. In tema di spese processuali, il giudice si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, potendo in sede di giudizio di rinvio legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (Cfr.Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015). Ciò posto, la sentenza impugnata è sul punto corretta nella misura in cui la Corte ha correttamente applicato il principio suaccennato attesa la soccombenza degli eredi del [OSCURATO:PERSONA]. 7. In conclusione, vanno respinti il primo ed il terzo motivo di ricorso; va viceversa accolto il secondo motivo e decidendo nel merito va disposta la condanna dei ricorrenti alla restituzione delle somme ricevute al netto e non al lordo. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, con conferma delle statuizioni in ordine alle spese d
Decreto Cassazione n. 25037/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris