CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 20896/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; (Oet eVéVoiD); udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale gli era stato inibito il possesso di una pinzetta in metallo, diversamente da quanto accaduto presso altri Istituti ove il detenuto era stato ristretto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. 2. Avverso l'ordinanza reitettiva ricorre il condannato, personalmente, depositando anche motivi a sostegno. 3.Rilevato che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. 3.1.Ritenuto che tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3.2.Considerato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il presiden e / [OSCURATO:PERSONA] cenzo iani [OSCURATO:PERSONA]