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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13027/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 19/06/2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha zipplicato all'attuale ricorrente la pena concordata in relazione al reato di cui agli arti:. 31 cpv cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/90.

Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione degli artt. 85bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod.pen. e vizio di motivazione, sono manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha disposto la confisca della somma di den3ro in sequestro, esprimendo adeguata motivazione in ordine alla disponibiliti! della stessa in capo all'imputato ed alla sproporzione rispetto alle condizioni recldituali dello stesso; va ricordato che, ai fini della confisca cd.

"allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il "quantum" ricavato dalla commissione 1Hei cd.

"reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presuppos:o che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'intere95ato, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez.2, n. 3854 del 30/11/2021,dep.03/02/2022,Rv.2132687 - 01).

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so -n rna di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 19/06/2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha zipplicato all'attuale ricorrente la pena concordata in relazione al reato di cui agli arti:. 31 cpv cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione degli artt. 85bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod.pen. e vizio di motivazione, sono manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha disposto la confisca della somma di den3ro in sequestro, esprimendo adeguata motivazione in ordine alla disponibiliti! della stessa in capo all'imputato ed alla sproporzione rispetto alle condizioni recldituali dello stesso; va ricordato che, ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il "quantum" ricavato dalla commissione 1Hei cd. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presuppos:o che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'intere95ato, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez.2, n. 3854 del 30/11/2021,dep.03/02/2022,Rv.2132687 - 01). Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so -n rna di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 13027/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris