CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 03459/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: FRANCOLINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione di errore materiale ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. 2. Nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza relativo alla sentenza della Quinta Sezione penale n. 38453/2023 del 21/06/2023 (n. sez. 2051/2023, R.G.N. 14351/2023), emessa sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], per mero errore materiale, dopo la statuizione del Collegio agli effetti penali («Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione.») non risulta la seguente statuizione: «Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili.». L'errore, dunque, va emendato, nei termini indicati nel dispositivo del presente provvedimento. P.Q.M. Dispone la correzione del ruolo di udienza del 21/06/2023, in relazione al dispositivo della sentenza n. sez. 2051/2023, R.G.N. 14351/2023, nella parte in cui non era stata disposta l'inammissibilità del ricorso agli effetti civili, aggiungendo, dopo la parola "....prescrizione." la frase "Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili." Così deciso il 19/10/