CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31281/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente D a : E m e s s o SENTENZA sul ricorso proposto da: M I C C O L I P.V. A N N A Parte civile non ricorrente: R O S A P. L. avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte d'appello di Catania G R A Z I A Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; D a : t o udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], d 1 3 - 9 1 d 9 f 2 9 9 0 d che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] chiede la declaratoria di inammissibilità; in subordine il 5 9 6 0 f 4 7 3 2 6 7 1 e 2 4 d b 4 a l # : rigetto del ricorso; deposita conclusioni e nota spese; dichiara che la sua assistita i a I # : S e r è ammessa al gratuito patrocinio. S e r C A [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendo C A l'annullamento della sentenza impugnata. O U A L I F I E D O U A L I F I E D T R U S T P R O T R U S T P R O [OSCURATO:PERSONA] D a : D a : 1. Con sentenza del 19.11.2024, la Corte di Appello di Catania, all'esito di E m e s s o E m e s s o trattazione orale, in riforma della pronuncia emessa in primo grado, in data 17.5.2016, nei confronti di P.V. che l'aveva assolto dal reato di atti S E S S A B E L M O N T E persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen., ha, su appello della parte civile, dichiarato il P.V. 'responsabile ai soli effetti civili - avendo il Pubblico Ministero rinunciato R E N A T A S A B R I N A D a : D a : t o t o F i r m a F i r m a all'appello per essere nelle more intervenuta la prescrizione - e lo ha condannato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile appellante, da liquidarsi in separata sede. 6 3 1 5 f c 5 c 2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione il P.V. tramite il d 0 5 3 3 c difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, la mancanza, 2 2 c l # : contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. h a 2.1. Si lamenta che la Corte di merito ha omesso di considerare aspetti importanti che dimostrano l'inattendibilità della persona offesa, quali la circostanza della mancata conferma da parte dei Carabinieri dell'interlocuzione con la persona offesa, che questa assume intervenuta in occasione della cd. gita sulla spiaggia, e quella del mancato rinvenimento del coltello che la persona offesa riferiva essere stato nella disponibilità del P.V. in occasione della cd. sera dei fiori. T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e D a : Né è stato dimostrato il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, né può affermarsi che le sue condizioni di salute siano da collegare con i comportamenti del ricorrente. 2.2. In ogni caso la sentenza impugnata ha omesso di svolgere la sua valutazione sotto il profilo della responsabilità civile, laddove, come evidenzia la Corte Costituzionale nella pronuncia n. 182 del 30 luglio del 2021, alla luce della sentenza della Corte Edu del 20.10 2020, Pasquini contro Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice deve verificare non già G R A Z I A R O S A A N N A M I C C O L I E m e s s o D a : se ricorrono gli estremi del reato, appunto estinto, ma se la condotta si sia tradotta t o nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il F i r m a d 1 3 - 1 8 1 2 8 8 0 d risarcimento del danno. 5 9 6 0 f 4 7 3 2 6 7 1 e 8 1 c 9 2 4 d b 4 13. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi l # : i a dell'art. 611 cod. proc. penj come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e l # : S e r 1 i a successive integrazioni - con l'intervento delle parti, che hanno rassegnato le T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r C A conclusioni indicate in epigrafe. Q U A L I F I E D [OSCURATO:PERSONA] T R U S T P R O D a : 1. Il ricorso presentato da P.V. contro la sentenza d'appello — che, a seguito D E I R E N A T A S E S S A E m e s s o E m e s s o della rinnovazione dell'esame della parte civile, ha riformato la pronuncia assolutoria di primo grado dichiarando la sua responsabilità ai soli fini civili — risulta fondato. B E L M O N T E 2. Si rende necessario premettere, ai fini di una corretta valutazione della vicenda S A B R I N A sotto il profilo processuale, che, a seguito della rinuncia all'appello da parte del D D a : 2 t o t o F i r m a F i r m a Pubblico Ministero — il quale aveva inizialmente proposto impugnazione — è rimasto pendente il solo appello della parte civile avverso la sentenza assolutoria di primo grado. 6 3 Pertanto, correttamente, la Corte di merito ha pronunciato la propria decisione 1 5 f c 5 c ai soli effetti civili, riformando la pronuncia di primo grado, e l'impugnazione è stata d 0 5 3 3 c proposta esclusivamente con riferimento a tali effetti. 2 2 c l # : Va chiarito, altresì, che la vicenda oggetto del presente scrutinio, in cui la h a pronuncia assolutoria è divenuta definitiva agli effetti penali, si distingue da quella in cui la statuizione penale non ha ancora acquisito definitività, come accade quando l'impugnazione è proposta anche dal Pubblico Ministero o dall'imputato avverso una sentenza di condanna comprensiva della statuizione civile. In tali ipotesi, in presenza di una causa estintiva del reato per prescrizione, il giudice è comunque tenuto a valutare la responsabilità penale, in considerazione della T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e D a : presenza della parte civile, trovando applicazione il principio recentemente ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza Calpitano (n. 36208 del 28/03/2024, Rv. 286880 - 01). Secondo tale pronuncia, infatti, la compresenza della valutazione agli effetti penali e civili impone di verificare se, a fronte della causa estintiva, sussistano o meno i presupposti per l'assoluzione dell'imputato, anche ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. Ne consegue che, in tali casi, la valutazione coinvolge necessariamente anche G R A Z I A R O S A A N N A M I C C O L I E m e s s o D a : il piano della responsabilità penale, seppure limitatamente alla verifica della t o possibilità di pronunciare un'assoluzione. F i r m a d 1 3 - 1 8 1 2 8 8 0 d In tale contesto, trovano applicazione l'art. 573 cod. proc. pen., che rinvia alle 5 9 6 0 f 4 7 3 2 6 7 1 e 8 1 c 9forme ordinarie del processo penale, e, in caso di annullamento con rinvio ai soli 2 4 d b 4 1 effetti civili, l'art. 622 cod. proc. pen. l # : i a Quando invece, come nel caso in esame, la pronuncia assolutoria è divenuta l # : S e r 1 i a definitiva per mancata impugnazione (ovvero, in alternativa, per effetto della rinuncia T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r C A all'impugnazione limitatamente agli effetti penali), essa resta intangibile. Ciò significa che non è più consentito, evidentemente, alcun rilievo in ordine Q U A L I F I E D all'estinzione del reato per prescrizione, né è possibile rimettere in discussione la pronuncia assolutoria, neppure ai fini della valutazione della responsabilità civile, che T R U S T P R O deve, pertanto, essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile. D a : Pertanto, con riferimento all'impugnazione limitata alla responsabilità civile, D E I R E N A T A S E S S A E m e s s o E m e s s o anche qualora essa sia affidata al giudice penale secondo il previgente schema normativo di cui all'art. 573 cod. proc. pen. (che, come si dirà meglio più avanti, B E L M O N T E trova applicazione ratione temporls nel presente caso), non vi è spazio per una S A B R I N A D D a : 3 t o t o F i r m a F i r m a valutazione che travalichi l'ambito civilistica, essendo venuta meno ogni giustificazione per una commistione con il piano penale. Pur nel rispetto delle regole proprie del processo penale, che disciplinano sia i 6 3 mezzi di prova (come, ad esempio, la possibilità di utilizzare la testimonianza della 1 5 f c 5 c persona offesa, che nel processo civile sarebbe preclusa dall'art. 246 cod. proc. civ.), d 0 5 3 3 c sia le modalità di assunzione della prova, alle quali rinvia il primo comma dell'art. 2 2 c l # : 573 cod. proc. pen., l'accertamento demandato al giudice penale deve rimanere h a circoscritto al giudizio sulla responsabilità civile. Come nel caso in cui non si pervenga all'assoluzione nel merito ma si dichiari la prescrizione, anche nell'ipotesi di impugnazione ai soli effetti civili, la statuizione civile deve essere esaminata esclusivamente alla luce dei criteri civilistici. D'altra parte, la pronuncia della Corte costituzionale n. 182 del 2021 — come emerge dal suo contenuto e come viene espressamente richiamata nella citata T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e D a : sentenza Calpitano — stabilisce che, in presenza di prescrizione, la condotta deve essere valutata secondo i parametri dell'illecito civile, e non più come reato, essendo questo ormai estinto. La sentenza Calpitano, nel recepire l'interpretazione costituzionalmente orientata indicata dalla Corte costituzionale, ha, a sua volta, affermato che «[I]l vincolo negativo posto dalla sentenza n. 182 cit. implica che l'art. 578 cod. proc pen. non può essere interpretato nel senso che l'accertamento della responsabilità civile da parte del giudice di appello penale, esaurita la vicenda penale con la declaratoria G R A Z I A R O S A A N N A M I C C O L I E m e s s o D a : di prescrizione del reato, equivalga ad affermazione, sia pur incidenter tantum, di t o responsabilità penale». F i r m a d 1 3 - 1 8 1 2 8 8 0 d Sicché nell'ipotesi dell'assoluzione non impugnata, ricorrente nella fattispecie 5 9 6 0 f 4 7 3 2 6 7 1 e 8 1 c 9in esame, essendo venuto, definitivamente, meno il reato, a maggior ragione, non 2 4 d b 4 1può che residuare l'accertamento del fatto come illecito civile. l # : i a l # : S e r 1 i a 3. Pertanto, alla luce della citata pronuncia della Corte costituzionale n. 182 del T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r C A 2021 — come si è visto, recepita dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36208 del 28 marzo 2024 — deve ritenersi definitivamente superato l'orientamento Q U A L I F I E D giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 576 cod. proc pen., la parte civile sarebbe legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione T R U S T P R O dell'imputato pronunciata in primo grado per insussistenza del fatto, al fine di D a : ottenere l'affermazione della responsabilità ai soli effetti civili, secondo i criteri propri D E I R E N A T A S E S S A E m e s s o E m e s s o del diritto penale anziché secondo quelli dell'illecito civile. Tale indirizzo, sostenuto da Sez. 3, sentenza n. 12255 del 29 novembre 2018 B E L M O N T E (Rv. 275473 - 02), che richiama Sez. 6, n. 41479 del 25 ottobre 2011 (Rv. 251061) e Sez. 3, n. 3083 del 18 ottobre 2016 (Rv. 268894), è stato oggetto di revisione S A B R I N A D D a : 4 t o t o F i r m a F i r m a critica alla luce del principio di presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.; art. 6 CEDU) e della necessaria distinzione tra responsabilità penale e civile. In tale prospettiva, si impone l'applicazione esclusiva dei criteri civilistici 6 3 dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.), come già affermato dalla Corte 1 5 f c 5 c costituzionale nella citata sentenza n. 182/2021. d 0 5 3 3 c 2 2 c l # : 4. Nel caso in esame dalla lettura della sentenza impugnata emerge h a chiaramente che la valutazione della responsabilità civile è stata, invece, condotta esclusivamente secondo criteri penalistici. I giudici di appello si sono limitati, infatti, a verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (affermando che P.V. è responsabile del reato ai soli effetti civili), senza alcuna considerazione del rilievo civilistico delle condotte né delle eventuali conseguenze dannose arrecate alla persona offesa. T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e D a : 5. Si deve aggiungere che la valutazione della vicenda oggetto del presente giudizio non può ritenersi, sotto altro profilo, condotta in modo pienamente soddisfacente dalla Corte territoriale, tenuto conto della pronuncia assolutoria di primo grado, di segno opposto, che aveva in più punti stigmatizzato l'attendibilità della versione fornita dalla persona offesa, alla luce delle sue evidenti contraddizioni. In particolare, la sentenza impugnata non offre risposte esaustive rispetto a tali profili critici, come emerge, ad esempio, nella parte (pag. 6) ove si tratta del G R A Z I A R O S A A N N A M I C C O L I E m e s s o D a : cosiddetto episodio della gita al mare; analoghe carenze si riscontrano con t o riferimento ad altri eventi non adeguatamente scrutinati, pur trattandosi di F i r m a d 1 3 - 1 8 1 2 8 8 0 d circostanze di indubbia rilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità civile 5 9 6 0 f 4 7 3 2 6 7 1 e 8 1 c 9da fatto illecito. 2 4 d b 4 1 Il giudizio di attendibilità della persona offesa, costituitasi parte civile, impone l # : i a infatti un vaglio penetrante da parte del giudice, anche quando si tratti di valutare la l # : S e r 1 i a sola responsabilità civile. T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r C A In tal senso, questa Corte ha affermato che le dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile possono costituire fonte probatoria esclusiva, purché siano Q U A L I F I E D sottoposte a un controllo rigoroso circa la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto, con un grado di approfondimento superiore T R U S T P R O rispetto a quello richiesto per qualsiasi altro testimone (tra le tante, si veda Sez. 5, D a : n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01) D E I R E N A T A S E S S A E m e s s o E m e s s o 6. Ne discende che l'esito del giudizio non può che essere quello B E L M O N T E dell'annullamento della pronuncia impugnata. S A B R I N A D D a : 5 t o t o F i r m a F i r m a Infatti, la motivazione della sentenza oggetto di gravame risulta carente, in primo luogo, per non aver indicato con sufficiente puntualità — come richiesto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 33748 del 12 luglio 2005 (Rv. 231679 - 01) — le 6 3 ragioni del ribaltamento, sia pure ai soli effetti civili, della decisione assolutoria di 1 5 f c 5 c primo grado, nonostante la rinnovazione dell'esame della parte civile e la permanenza d 0 5 3 3 c di contraddizioni e incoerenze nella sua narrazione 2 2 c l # : Inoltre, la sentenza non dà alcun conto, come pure avrebbe dovuto, dei profili h a civilistici della vicenda, sia che si fosse optato per una valutazione ai sensi dell'art. 185 cod, pen., sia che si fosse proceduto direttamente ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., limitandosi ad affermare, come già sopra detto, che il P.V. è responsabile del reato, a lui ascritto, ai soli effetti civili, laddove dal reato il predetto era stato assolto con pronuncia irrevocabile. T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e D a : 7. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la sentenza impugnata va annullata e va disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod, proc. pen. Infatti, non trova applicazione, ratione temporis, il nuovo comma 1-bis dell'art. 573 cod proc pen., poiché la costituzione di parte civile è certamente intervenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore della suddetta disposizione, risalente al 30 dicembre 2022, essendo la sentenza di primo grado datata 2016 (cfr. Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01, che ha ritenuto applicabile la norma G R A Z I A R O S A A N N A M I C C O L I E m e s s o D a : alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte in giudizi in cui la costituzione di t o parte civile sia avvenuta successivamente al 30 dicembre 2022). F i r m a d 1 3 - 1 8 1 2 8 8 0 d Peraltro, alla luce di quanto si è sopra chiarito, appare opportuno sottolineare 5 9 6 0 f 4 7 3 2 6 7 1 e 8 1 c 9come tale previsione normativa rafforzi il principio, già affermato in giurisprudenza, 2 4 d b 4 1secondo cui, nei casi in cui residui esclusivamente la valutazione degli interessi civili l # : i a — per effetto dell'irrevocabilità della statuizione penale, dell'intervenuta assoluzione l # : S e r 1 i a non impugnata, dell'impugnazione proposta solo agli effetti civili, ovvero della T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r C A sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale — la cognizione deve essere integralmente devoluta al giudice civile. In tale contesto, il giudice penale conserva Q U A L I F I E D unicamente il potere di verificare la non inammissibilità dell'impugnazione, mentre la prosecuzione del giudizio è rimessa alla giurisdizione civile, secondo i criteri propri T R U S T P R O dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. ovvero dell'obbligo risarcitorio D a : derivante da reato ai sensi dell'art. 185 cod. pen. D E I R E N A T A S E S S A E m e s s o E m e s s o 8. In ragione del tipo di reato e dei rapporti tra le parti, in caso di diffusione del B E L M O N T E presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. S A B R I N A D D a : t o t o F i r m a F i r m a P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in 1 5 f c 5 c grado di appello. d 0 5 3 3 c In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri 2 2 c l # : dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. h a Cosi deciso il 15/7/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e D a : G R A Z I A R O S A A N N A M I C C O L I E m e s s o D a : t o F i r m a d 1 3 - 1 8 1 2 8 8 0 d 5 9 6 0 f 4 7 3 2 6 7 1 e 8 1 c 9 2 4 d b 4 1 l # : i a l # : S e r 1