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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 37483/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, doti:. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, nonché le conclusioni delle parti civili L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; in subordine richiama l'intervenuta prescrizione.Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 3 febbraio 2022, per quanto ancora rileva, la Corte d'appello di Milano, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato: a) [OSCURATO:PERSONA], alla pena di un anno di reclusione e al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede, in relazione al delitto di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di arresto e 5.000,00 euro di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4, quinto comma,

I. n. 110 del 1975.

2. Nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stat proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che la sentenza impugnata, nel richiamare la decisione di primo grado, aveva, solo in termini di probabilità e in difetto di qualunque accertamento tecnico, ritenuto che l'oggetto detenuto dall'imputato fosse di legno.

Si aggiunge che era mancata la prova dell'idoneità dell'ocigetto stesso ad offendere e, in definitiva, l'accertamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, dei presupposti per ricondurre siffatto oggetto alla categoria delle armi improprie.

4. Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è affidato ai seguenti motivi.

4.1. Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza rilevando come il decreto di citazione per il giudizio di appello fosse stato notificato a mezzo di posta elettronica certificata all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicato come domiciliatario dell'imputato, sebbene il [OSCURATO:PERSONA], per la proposizione dell'impugnazione, avesse nominato un nuovo difensore — l'avv. [OSCURATO:PERSONA] -, revocando ogni precedente nomina, e avesse eletto domicilio.

4.2. Con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla conferma della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], rilevando come la Corte territoriale, utilizzando la tecnica della motivazione per relationem, avesse omesso di confrontarsi con le plurime obiezioni sollevate con l'atto di appello e nella successiva memoria, che avevano investito: a) la nullità derivante dalla scelta del giudice di primo grado, dopo avere invitato le parti a selezionare le porzioni di filmato ritenute rilevanti, di selezionarne altre, al di fuori del contraddittorio, nella camera di consiglio; b) il fatto che pure queste ultime non dimostravano la responsabilità dell'imputato; c) la distonia tra le modalità dell'aggressione indicate nel capo di imputazione, alla stregua delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalle persone offese, e quelle emerse in dibattimento, alla luce delle diverse dichiarazioni rese in tale fase dalle medesime persone offese; d) l'assenza di elementi dimostrativi della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], pur presente sulla scena, all'aggressione, sia alla luce delle immagini utilizzate dallo stesso giudice, sia alla luce di una valutazione critica dell'attendibilità estrinseca ed intrinseca delle persone offese; e) la mancata, puntuale valutazione delle critiche alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] e dell'imputato; f) la mancata considerazione delle critiche concernenti il tema dell'avversione politica delle persone offese rispetto all'imputato.

4.3. Con il terzo motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine alle critiche specifiche che avevano investito la dosimetria della pena e il giudizio di bilanciamento delle circostanze, superate attraverso il riferimento all'esistenza di una sentenza di condanna concernenti fatti risalenti ad oltre tredici anni prima.

4.4. Con il quarto motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine alle critiche indirizzate nei confronti delle statuizioni civili.

5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, le conclusioni del difensore del [OSCURATO:PERSONA] e, infine, conclusioni e note spese presentate nell'interesse delle parti civili Masi e Carazas.

Considerato in diritto

1. L'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza e difetto di specificità.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, aderente alla lettera della legge (art. 4, secondo comma,

I. n. 110 del 1975), gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, secondo comma cit., sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre anche che appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona" (Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101 - 01).

Ora, nel caso di specie, il cenno iniziale della sentenza impugnata alla descrizione dell'oggetto del quale si discute, quale contenuta nella decisione di primo grado, non è affatto utilizzato per valorizzare il materiale dello stesso ai fini della decisione, talché inutilmente il ricorso insiste sul rilievo che il bastone sarebbe stato probabilmente in legno.

Ed, infatti, la Corte d'appello prosegue rilevando che, anche a voler condividere l'assunto difensivo secondo il quale si sarebbe trattato di una bandiera in plastica e non di un bastone, comunque risultava certa l'attitudine offensiva dell'oggetto, portato nella riunione pubblica dall'imputato con l'obiettivo di colpire uno degli esponenti del movimento extraparlamentare di destra, ossia come corpo contundente (e il fine perseguito è eloquentemente dimostrato dalla sentenza di primo grado non solo grazie ai fotogrammi che ritraggono l'imputato mentre nasconde il bastone dietro la schiena, ma anche dalla condotta aggressiva concretamente tenuta, quale rivelata dalla deposizione dei testi Cinque e Pisani e dai fotogrammi estrapolati dal video).

Del resto, lo stesso ricorso ricorda come il [OSCURATO:PERSONA] non riuscì a colpire l'avversario in quanto venne fermato dall'intervento di agenti di polizia.

Ne discende, alla stregua di siffatte considerazioni che le censure del ricorrente appaiono prive di specificità con riferimento alla ricostruzione dei fatti, perché non si confrontano con la reale portata delle argomentazioni della sentenza impugnata, e manifestamente infondate, quanto alla qualificazione del fatto all'interno della fattispecie incriminatrice.

2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

Nel caso di specie, come emerge dall'esame degli atti imposto dalla natura processuale del vizio denunciato, il [OSCURATO:PERSONA], per la proposizione dell'impugnazione, aveva nominato un nuovo difensore - l'avv. [OSCURATO:PERSONA] -, revocando ogni precedente nomina, e avesse dichiarato un nuovo domicilio (atecnico è il riferimento all'elezione di domicilio, posto che, secondo una risalente e mai smentita giurisprudenza, l'elezione di domicilio prescinde dalla situazione di fatto, cioè dal rapporto reale tra l'imputato e un determinato luogo, e ha natura negoziale e valore costitutivo, in quarto consiste nella manifestazione di volontà di designare un luogo diverso da quello dell'abitazione effettiva e una persona fiduciariamente scelta ai fini della notificazione degli atti processuali: v., ad es., Sez. 1, n. 4870 del 15/12/1995 - dep. 1996, Pedde, Rv. 204633 - 01).

Ora, in tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata (Sez. 5, n. 40487 del 10/09/2019, Ranaweera, Rv. 277749 - 01; Sez. 6, n. 30767 del 03/07/2013, Pozone, Rv. 257740 - 0, sulla scia di Sez. li, n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905 - 01).

Ne discende che, ai fini dell'esame del motivo, assume rilievo non tanto la nomina di altro difensore con revoca del precedente domiciliatario, quanto la successiva dichiarazione di domicilio.

Ciò posto, questa Corte ha chiarito che è consentita la notificazione di atti a mezzo fax o a mezzo pec al difensore domiciliatario dell'imputato, che abbia rinunciato al mandato, nel caso in cui non sia intervenuta una modifica della domiciliazione, in quanto la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse (Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018 - dep. 2019, P., Rv. 274824 - 01).

Come ricordato dalla cit. Sez. 5, n. n. 40487 del 10/09/2019, Ranaweera, è ben vero che nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il principio per il quale la nullità assoluta e insanabile, prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., ricorre solo nel caso in cui la notificazione sia stata omessa ovvero, se eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez.

U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, O., Rv. 274183); essendo pertanto onere dell'imputato, nell'eccepire la nullità, non solo denunciare l'inosservanza della norma processLale, ma anche rappresentare la mancata cognizione dell'atto (Sez.

U, n. 119 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541; Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101).

Tale principio, tuttavia, è stato declinato, con specifico riguardo al caso della notifica eseguita nei confronti del difensore di fiducia dell'imputato, anziché presso il domicilio dichiarato da quest'ultimo, nel senso della qualificazione della relativa nullità quale a regime intermedio, in quanto comunque non ostativa alla conoscenza dell'atto da parte dell'imputato in assenza della deduzione di circostanze di segno contrario, in base alla determinante considerazione della natura fiduciaria del rapporto in tal caso instauratosi fra l'imputato e il difensore (Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268809).

Ma nel caso di specie, la revoca del mancato esclude la persistenza di siffatto rapporto.

Ne discende l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e l'assorbimento delle restanti doglianze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano; dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, doti:. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, nonché le conclusioni delle parti civili L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; in subordine richiama l'intervenuta prescrizione.Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3 febbraio 2022, per quanto ancora rileva, la Corte d'appello di Milano, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato: a) [OSCURATO:PERSONA], alla pena di un anno di reclusione e al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede, in relazione al delitto di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di arresto e 5.000,00 euro di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4, quinto comma, I. n. 110 del 1975. 2. Nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stat proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che la sentenza impugnata, nel richiamare la decisione di primo grado, aveva, solo in termini di probabilità e in difetto di qualunque accertamento tecnico, ritenuto che l'oggetto detenuto dall'imputato fosse di legno. Si aggiunge che era mancata la prova dell'idoneità dell'ocigetto stesso ad offendere e, in definitiva, l'accertamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, dei presupposti per ricondurre siffatto oggetto alla categoria delle armi improprie. 4. Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è affidato ai seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza rilevando come il decreto di citazione per il giudizio di appello fosse stato notificato a mezzo di posta elettronica certificata all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicato come domiciliatario dell'imputato, sebbene il [OSCURATO:PERSONA], per la proposizione dell'impugnazione, avesse nominato un nuovo difensore — l'avv. [OSCURATO:PERSONA] -, revocando ogni precedente nomina, e avesse eletto domicilio. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla conferma della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], rilevando come la Corte territoriale, utilizzando la tecnica della motivazione per relationem, avesse omesso di confrontarsi con le plurime obiezioni sollevate con l'atto di appello e nella successiva memoria, che avevano investito: a) la nullità derivante dalla scelta del giudice di primo grado, dopo avere invitato le parti a selezionare le porzioni di filmato ritenute rilevanti, di selezionarne altre, al di fuori del contraddittorio, nella camera di consiglio; b) il fatto che pure queste ultime non dimostravano la responsabilità dell'imputato; c) la distonia tra le modalità dell'aggressione indicate nel capo di imputazione, alla stregua delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalle persone offese, e quelle emerse in dibattimento, alla luce delle diverse dichiarazioni rese in tale fase dalle medesime persone offese; d) l'assenza di elementi dimostrativi della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], pur presente sulla scena, all'aggressione, sia alla luce delle immagini utilizzate dallo stesso giudice, sia alla luce di una valutazione critica dell'attendibilità estrinseca ed intrinseca delle persone offese; e) la mancata, puntuale valutazione delle critiche alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] e dell'imputato; f) la mancata considerazione delle critiche concernenti il tema dell'avversione politica delle persone offese rispetto all'imputato. 4.3. Con il terzo motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine alle critiche specifiche che avevano investito la dosimetria della pena e il giudizio di bilanciamento delle circostanze, superate attraverso il riferimento all'esistenza di una sentenza di condanna concernenti fatti risalenti ad oltre tredici anni prima. 4.4. Con il quarto motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine alle critiche indirizzate nei confronti delle statuizioni civili. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, le conclusioni del difensore del [OSCURATO:PERSONA] e, infine, conclusioni e note spese presentate nell'interesse delle parti civili Masi e Carazas. Considerato in diritto 1. L'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza e difetto di specificità. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, aderente alla lettera della legge (art. 4, secondo comma, I. n. 110 del 1975), gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, secondo comma cit., sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre anche che appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona" (Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101 - 01). Ora, nel caso di specie, il cenno iniziale della sentenza impugnata alla descrizione dell'oggetto del quale si discute, quale contenuta nella decisione di primo grado, non è affatto utilizzato per valorizzare il materiale dello stesso ai fini della decisione, talché inutilmente il ricorso insiste sul rilievo che il bastone sarebbe stato probabilmente in legno. Ed, infatti, la Corte d'appello prosegue rilevando che, anche a voler condividere l'assunto difensivo secondo il quale si sarebbe trattato di una bandiera in plastica e non di un bastone, comunque risultava certa l'attitudine offensiva dell'oggetto, portato nella riunione pubblica dall'imputato con l'obiettivo di colpire uno degli esponenti del movimento extraparlamentare di destra, ossia come corpo contundente (e il fine perseguito è eloquentemente dimostrato dalla sentenza di primo grado non solo grazie ai fotogrammi che ritraggono l'imputato mentre nasconde il bastone dietro la schiena, ma anche dalla condotta aggressiva concretamente tenuta, quale rivelata dalla deposizione dei testi Cinque e Pisani e dai fotogrammi estrapolati dal video). Del resto, lo stesso ricorso ricorda come il [OSCURATO:PERSONA] non riuscì a colpire l'avversario in quanto venne fermato dall'intervento di agenti di polizia. Ne discende, alla stregua di siffatte considerazioni che le censure del ricorrente appaiono prive di specificità con riferimento alla ricostruzione dei fatti, perché non si confrontano con la reale portata delle argomentazioni della sentenza impugnata, e manifestamente infondate, quanto alla qualificazione del fatto all'interno della fattispecie incriminatrice. 2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Nel caso di specie, come emerge dall'esame degli atti imposto dalla natura processuale del vizio denunciato, il [OSCURATO:PERSONA], per la proposizione dell'impugnazione, aveva nominato un nuovo difensore - l'avv. [OSCURATO:PERSONA] -, revocando ogni precedente nomina, e avesse dichiarato un nuovo domicilio (atecnico è il riferimento all'elezione di domicilio, posto che, secondo una risalente e mai smentita giurisprudenza, l'elezione di domicilio prescinde dalla situazione di fatto, cioè dal rapporto reale tra l'imputato e un determinato luogo, e ha natura negoziale e valore costitutivo, in quarto consiste nella manifestazione di volontà di designare un luogo diverso da quello dell'abitazione effettiva e una persona fiduciariamente scelta ai fini della notificazione degli atti processuali: v., ad es., Sez. 1, n. 4870 del 15/12/1995 - dep. 1996, Pedde, Rv. 204633 - 01). Ora, in tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata (Sez. 5, n. 40487 del 10/09/2019, Ranaweera, Rv. 277749 - 01; Sez. 6, n. 30767 del 03/07/2013, Pozone, Rv. 257740 - 0, sulla scia di Sez. li, n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905 - 01). Ne discende che, ai fini dell'esame del motivo, assume rilievo non tanto la nomina di altro difensore con revoca del precedente domiciliatario, quanto la successiva dichiarazione di domicilio. Ciò posto, questa Corte ha chiarito che è consentita la notificazione di atti a mezzo fax o a mezzo pec al difensore domiciliatario dell'imputato, che abbia rinunciato al mandato, nel caso in cui non sia intervenuta una modifica della domiciliazione, in quanto la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse (Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018 - dep. 2019, P., Rv. 274824 - 01). Come ricordato dalla cit. Sez. 5, n. n. 40487 del 10/09/2019, Ranaweera, è ben vero che nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il principio per il quale la nullità assoluta e insanabile, prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., ricorre solo nel caso in cui la notificazione sia stata omessa ovvero, se eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, O., Rv. 274183); essendo pertanto onere dell'imputato, nell'eccepire la nullità, non solo denunciare l'inosservanza della norma processLale, ma anche rappresentare la mancata cognizione dell'atto (Sez. U, n. 119 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541; Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101). Tale principio, tuttavia, è stato declinato, con specifico riguardo al caso della notifica eseguita nei confronti del difensore di fiducia dell'imputato, anziché presso il domicilio dichiarato da quest'ultimo, nel senso della qualificazione della relativa nullità quale a regime intermedio, in quanto comunque non ostativa alla conoscenza dell'atto da parte dell'imputato in assenza della deduzione di circostanze di segno contrario, in base alla determinante considerazione della natura fiduciaria del rapporto in tal caso instauratosi fra l'imputato e il difensore (Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268809). Ma nel caso di specie, la revoca del mancato esclude la persistenza di siffatto rapporto. Ne discende l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e l'assorbimento delle restanti doglianze. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano; dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrent
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