CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21684/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ensore, difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Caterina de Tilla;- ricorrente -contro-) Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 18 giugno 2024 n. 1807;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. L’antefatto.Nel 2006 la società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” propose al Comune diPeschiera Borromeo l’approvazione di un “[OSCURATO:PERSONA] diIntervento” (d’ora innanzi, “PII”), avente ad oggetto la realizzazione di unpiano edificatorio in deroga al [OSCURATO:PERSONA].Il suddetto Programma prevedeva il mutamento della destinazioneurbanistica di un’area di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., daagricola a residenziale.Numero registro generale 1103/2025N.R.G.: 1103/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 21684/2026Data pubblicazione 25/06/2026Con delibera 23 luglio 2007 n. 52 il Comune approvò il suddetto piano.2. Dopo l’approvazione del programma edilizio la [OSCURATO:PERSONA] in vendita i propri terreni alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (contrattopreliminare del 27.12.2007).[OSCURATO:PERSONA] a sua volta cedette il contratto preliminare al FondoImmobiliare denominato “Atlantic 6”, gestito dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (atto del 21.7.2008), e nella stessa data la ImmobiliareSantilo e la [OSCURATO:PERSONA] stipularono il contratto definitivo di vendita deiterreni oggetto del PII.2.1. In seguito, il gestore del “[OSCURATO:PERSONA] 6” ha più volte mutatoragione sociale: la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. si fuse perincorporazione nella società [OSCURATO:SOCIETA].; quindi la gestione futrasferita (3.10.2011) alla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale mutò poi ragionesociale in DeA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]3. Dopo l’approvazione del PII il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e laImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA] stipularono una convenzione urbanistica; il Comunerilasciò i permessi di costruire (in data 25.11.2008 e 2.7.2009) ed ebbeinizio l’attività edificatoria.4. Cinque anni dopo l’approvazione del piano, il Comune di PeschieraBorromeo annullò parzialmente in autotutela il PII come in precedenzaautorizzato. In particolare:-) con deliberazione 26 luglio 2012 n. 42 il Comune annullò il PII nellaparte in cui prevedeva la realizzazione di un parco pubblico e di una scuolamaterna, dichiarando tuttavia “fermo ed integro” l’obbligo della parteprivata “di dare adeguata attrezzatura urbanizzativa al nuovo quartiereresidenziale che ne verrà a risultare privo” a seguito dell’annullamento;Numero registro generale 1103/2025N.R.G.: 1103/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 21684/2026Data pubblicazione 25/06/2026-) con deliberazione 30 ottobre 2012 n. 52 il Comune annullò il PIInella parte in cui prevedeva l’edificazione dell’area denominata “Lotto 2”,per 44.675 metri cubi.5. I provvedimenti di annullamento furono giustificati con plurime ragioni,così riassumibili:a) alcune delle opere previste dal PII (il “Lotto 2”, la scuola maternaed il parco pubblico) sarebbero venute a trovarsi in zona troppo vicina aduno stabilimento industriale, con conseguente esposizione al rischio di“incidente rilevante”, e cioè al rischio di “incendio di solventi ed esplosionedi perossidi”, potenzialmente derivabili dall’opificio suddetto;b) per la stessa ragione, gli insediamenti approvati erano esposti alrischio di inquinamento acustico generato dall’opificio;c) il PII era stato approvato senza rispettare il procedimentoamministrativo di “valutazione ambientale strategica”;d) la deliberazione comunale n. 65/2007, con cui era stato approvatoil PII in deroga alle previsioni del [OSCURATO:PERSONA], era stataadottata violando il procedimento prescritto dall’art. 92 della l. reg.Lombardia 11.3.2005 n. 12.6. I provvedimenti di annullamento furono impugnati dinanzi al giudiceamministrativo e da questo ritenuti legittimi (Consiglio di Stato, sez, IV,25.1.2017 nn. 293 e 294).7. Infine, la società di gestione del “[OSCURATO:PERSONA] 6” (che, come s’è dettoal § 2.1, per effetto di successive fusioni e cessioni era divenuta la DeACapital [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] cedette pro solutoalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituita tra gli ex quotisti del Fondosuddetto, i crediti risarcitori (litigiosi) eventualmente spettanti al Fondonei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA].8. I fatti di causa.Numero registro generale 1103/2025N.R.G.: 1103/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 21684/2026Data pubblicazione 25/06/2026Nel 2019 la [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Milano ilComune di Peschiera, deducendo che:-) approvando e poi revocando la proposta del PII, il Comune avevaleso con colpa l’affidamento del Fondo sulla sicura realizzabilitàdell’intervento edilizio;-) le improvvide scelte del Comune avevano causato un ingentedanno al Fondo, pari ai costi sostenuti per rendersi cessionario del contrattopreliminare di vendita dei terreni ed al mancato guadagno.Chiese la condanna del Comune al risarcimento del danno suddetto.9. Con sentenza 27.7.2023 n. 6494 il Tribunale di Milano, ritenuta la propriagiurisdizione, rigettò la domanda ritenendo prescritto il diritto.La sentenza fu appellata da ambo le parti.10. Con sentenza 18.6.2024 n. 1807 la Corte d’appello di Milano rigettòentrambe le impugnazioni e compensò le spese di lite.La Corte d’appello ritenne che:-) la giurisdizione spettava al giudice ordinario, in quanto non era indiscussione la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dalComune, ma la condotta imprudente degli organi che avevano approvato ilPII;-) il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] non era prescritto;-) la cessione del credito dalla società di gestione del Fondo “Atlantic6” alla [OSCURATO:PERSONA] era valida ed efficace;-) il Fondo, con l’ordinaria diligenza da esso esigibile, avrebbe potutoe dovuto avvedersi della irrealizzabilità del programma edificatorio;-) il Comune, per contro, non tenne una condotta colposa: sia perchégli elementi di fatto sui quali aveva basato il rilascio del permesso dicostruire erano stati forniti dal privato promotore dell’iniziativa (laImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA].); sia perché il permesso di costruire eraespressamente subordinato al deposito di un “progetto di mitigazione” dellesorgenti sonore provenienti dalla vicina industria chimica, progetto poiabortito per iniziativa del Fondo.N.R.G.: 1103/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero registro generale 1103/2025Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 21684/2026Data pubblicazione 25/06/202611. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dallaImmobiliare Borromeo in via principale con ricorso fondato su sette motivi edal Comune in via incidentale condizionata, con ricorso fondato su cinquemotivi.Ambo le parti hanno depositato ampia memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ordine delle questioni.Nel presente giudizio di legittimità, mentre la [OSCURATO:PERSONA] hacensurato col ricorso principale il rigetto della domanda risarcitoria, ilComune di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato col ricorso incidentale(espressamente dichiarato condizionato) il rigetto dell’eccezione di difetto digiurisdizione.La questione di giurisdizione costituisce una pregiudiziale di rito rispetto alladomanda risarcitoria; essa tuttavia dovrà essere esaminata solo all’esitodell’esame del ricorso principale, in conformità alla indicazione fornita dalleSezioni Unite di questa Corte. Le Sezioni Unite infatti hanno da tempoaffermato che il ricorso incidentale condizionato il quale proponga questionipregiudiziali di rito, quando sia proposto dalla parte totalmente vittoriosanel giudizio di merito, “deve essere esaminato con priorità solo se lequestioni pregiudiziali di rito (…) non siano state oggetto di decisioneesplicita (…) da parte del giudice di merito.Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale vaesaminato dalla Corte di cassazione (…) unicamente nell'ipotesi dellafondatezza del ricorso principale” (così Cass. Sez. U., 06/03/2009, n. 5456;nello stesso senso, ex multis, Sez. U, Sentenza n. 23318 del 04/11/2009;Sez. U, Sentenza n. 7381 del 25/03/2013; Sez. 3, Ordinanza n. 6138 del14/03/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 25694 del 25/09/2024).1.1. Alla luce di tale principio, andrà dunque esaminato per primo il ricorsoprincipale, ai sensi dell’art. 276, secondo comma, c.c.: il Comune diPeschiera Borromeo è risultato infatti totalmente vittorioso nel meritoall’esito dei due gradi di giudizio, con la conseguenza il suo interesse adNumero registro generale 1103/2025N.R.G.: 1103/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 21684/2026Data pubblicazione 25/06/2026impugnare ex art. 100 c.p.c., pur involgendo una questione di giurisdizione,ha per necessario presupposto l’accertamento della fondatezza del ricorsoprincipale.2. Il primo motivo di ricorso principale.Col primo motivo del proprio ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia laviolazione degli artt. 2043 c.c., 1223 c.c. e 1227 c.c., 1175 e 1375 c.c.La censura investe il capo di sentenza che ha escluso la sussistenza d’unincolpevole affidamento in capo al Fondo, ed ha ritenuto che questi potesse,con la diligenza esigibile da un imprenditore qualificato, avvedersi dellaillegittimità dei provvedimenti adottati dal Comune.Nella illustrazione del motivo si premette che:-) il PII era stato approvato dal Comune il 23.7.2007 e la convenzioneurbanistica sottoscritta il 18.12.2007; il contratto preliminare di acquisto deiterreni, nel quale subentrò il Fondo, era stato stipulato il 27.12.2007 eseguito dal contratto definitivo stipulato l’anno dopo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]);-) stabilire se il programma di intervento fosse realizzabile o menorichiedeva scelte discrezionali di competenza della P.A. ed inesigibili dalprivato;-) il Comune aveva approvato il PII senza una previa ed adeguataistruttoria.Dopo avere premesso questi fatti, il motivo si conclude sostenendo che lasentenza impugnata avrebbe violato i princìpi stabiliti da questa Corte intema di danno da lesione dell’affidamento sulla legittimità delprovvedimento amministrativo.Questi princìpi sarebbero stati violati dalla sentenza impugnata là dove haritenuto che il Fondo fosse a conoscenza (ovvero potesse agevolmentevenire a conoscenza) delle criticità del progetto, nonostante tali criticitàfossero emerse (e fossero state conosciute dal Fondo) soltanto dopol’incolpevole acquisto dei fondi sui quali si sarebbe dovuto realizzare ilprogramma edificatorio.1.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 1103/2025N.R.G.: 1103/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 21684/2026Data pubblicazione 25/06/2026Esso è prospettato come “violazione di legge”, ma in realtà investe unaccertamento di fatto: stabilire se il Fondo, allorché concluse l’affare poirivelatosi rovinoso, potesse o non potesse avvedersi delle criticità delprogetto.La Corte d’appello ha ritenuto in facto che l’affidamento non fu incolpevoleperché il Fondo avrebbe potuto avvedersi dell’irrealizzabilità del Piano, edescluso in iure la risarcibilità del danno.La conclusione perciò è conforme a diritto; lo stabilire poi se davvero ilIntervento è questione di merito, non sindacabile in questa sede.2. Il secondo motivo di ricorso principale.Col secondo motivo è denunciata come “violazione di legge” l’affermazionedella Corte d’appello, secondo cui l’approvazione del PII da parte delComune fu indotta da una inesatta rappresentazione della realtà da partedell’ente proponente, la [OSCURATO:PERSONA].Deduce la ricorrente che tale statuizione violerebbe l’art. 2043 c.c. perché ilComune ben sapeva, per essere stato informato dall’ARPA, quali fossero lecriticità del progetto, e nondimeno ritenne di approvarlo ugualmente.Erroneamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto essere stato ilComune “indotto in errore” dalla [OSCURATO:SOCIETA]2.1. Il motivo è inammissibile.Infatti anche lo stabilire se davvero il Comune, quando approvò il PII, fuindotto in errore scusabile dalla [OSCURATO:SOCIETA]. oppure no, costituisce unaccertamento di fatto.Irrilevanti, poi, sono le deduzioni della ricorrente circa la violazione, daparte della Corte d’appello, delle norme sulla causalità tra condotte illecite edanno (p. 38).Infatti la sentenza impugnata ha rigettato la domanda non perché mancasseil nesso di causalità tra la condotta illecita del Comune e il danno, maperché ha ravvisato da un lato una condotta colposa in capo al Fondo, eNumero registro generale 1103/2025N.R.G.: 1103/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 21684/2026Data pubblicazione 25/06/2026dall’altro l’assenza di condotte colpose in capo all’amministrazionecomunale.a sorreggere la motivazione della sentenza d’appello, non la mancanza delnesso causale.Pertanto il ricorso, nella parte in cui prospetta la violazione delle regole sullacausalità, è incoerente rispetto all’effettiva ratio decidendi sotteso dallasentenza impugnata, ed è anche sotto questo profilo inammissibile.3. Il terzo motivo del ricorso principale.Il terzo motivo, prospettando la violazione sempre delle medesime normegià indicate nel primo e nel secondo motivo (artt. 1175, 1223, 1227, 1375,2043 c.c.), censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che ilpotere nutrire “nessuna ragionevole certezza sul successo dell’operazione”edilizia, nonostante l’approvazione del PII.Sostiene la ricorrente che le verifiche sulla compatibilità tra l’erigendocomplesso immobiliare oggetto del PII e l’attività industriale svolta nelvicino stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA]. “erano di competenza esclusivadell’Ente territoriale” e non potevano essere svolte dal Fondo; che lesuddette verifiche richiedevano la competenza di enti diversi (Vigili delfuoco, ARPA) ed il benestare di terzi (la società [OSCURATO:SOCIETA].); che in ognicaso il Fondo aveva acquistato i terreni interessati dal PII dopo che il PII erastato già approvato.La società ricorrente conclude qualificando come “illazione metagiurdica” ilgiudizio con cui la Corte d’appello ha ritenuto che il Fondo avrebbe dovutoessere “più prudente” al momento dell’acquisto dei terreni.3.1. Il motivo è fondato con esclusivo riferimento alla denunciata violazionedell’art. 1227, primo comma, c.c.3.2. La Corte d’appello ha rigettato la domanda della [OSCURATO:PERSONA] una motivazione così riassumibile:Numero registro generale 1103/2025N.R.G.: 1103/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 21684/2026Data pubblicazione 25/06/2026-) ha ripercorso i passaggi che, dal 2006 in poi, condussero il [OSCURATO:PERSONA] prima all’approvazione del PII, e poi all’annullamentodi essa;-) nel far ciò ha accertato in punto di fatto che dopo un’inizialerichiesta di approfondimento, l’ARPA espresse parere favorevole a febbraiodel 2007;-) un anno e mezzo dopo il suddetto parere, e cioè a partire dal luglio2008, “la [OSCURATO:PERSONA] – dante causa dell’[OSCURATO:PERSONA] – risultasubentrata pienamente e in via diretta nella partecipazione al procedimentoper l’attuazione del PII, acquisendo piena contezza delle plurime criticità” (lasentenza d’appello non indica tuttavia quali, a luglio del 2008, fossero tali“criticità”, dal momento che secondo quanto accertato dalla stessa Corted’appello l’ARPA aveva dato parere favorevole);-) quattro mesi dopo quel subentro, e cioè a novembre 2008, l’ARPArichiese una nuova valutazione del c.d. “clima acustico” e, ricevutala,espresse un secondo parere favorevole il 20.3.2009;-) dopo un altro anno (10 marzo 2010) l’ARPA, rispondendo a unarichiesta in tal senso del Comune, mutò avviso e ritenne che la realizzazionedel progetto imponeva “un intervento sulla sorgente rumorosa”, senza ilquale non poteva dirsi “dimostrata la compatibilità acustica” del progetto;-) passarono altri tre mesi, e solo a giugno del 2010 emerse unaseconda criticità, mai esaminata in precedenza dagli enti preposti, ovvero ilrischio che in caso di incendio nel vicino stabilimento chimico, l’area dirischio intrudeva per 11 metri (a fronte, come già detto, di un progettoedificatorio di 44.000 metri cubi) nella zona destinata a parco pubblico.3.2. Dopo avere accertato questi fatti, la Corte d’appello ha conclusoaffermando: “l’elenco dei passaggi sopra riportato dimostra comel’Amministrazione comunale sia pervenuta a rivedere la propria posizioneall’esito di una serie di passaggi conoscitivi.Tali passaggi confermano la consapevolezza da parte dell’operatore delleproblematiche esistenti, dal momento che nel corso di tutti gli eventiriportati l’operatore privato interessato era già il Fondo e non più la [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 1103/2025N.R.G.: 1103/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 21684/2026Data pubblicazione 25/06/2026Il Fondo ha sempre avuto contezza delle problematiche afferenti sia in faseantecedente che successiva l’approvazione del PII; in tale contestol’imprenditore immobiliare avrebbe dovuto procedere con particolareprudenza (in ciò si sostanzia il principio di autoresponsabilità che è limiteinterno alla tutela risarcitoria) e avrebbe imposto allo stesso di soprassederealla realizzazione delle opere”.3.3. Con tale decisione la Corte d’appello, pur senza richiamarloespressamente, nella sostanza ha fatto applicazione dell’art. 1227, primocomma, c.c.: altra norma, infatti, non v’è che possa giustificare il rigettodella domanda di risarcimento del danno aquiliano in ragione della condottadella vittima.Questa norma tuttavia appare essere stata falsamente applicata sotto treaspetti.3.4. Il primo errore in cui è incorsa la sentenza impugnata è consistito nelpostulare, invece che accertare, la regola di condotta dalla cui devianzasarebbe scaturito il “fatto colposo” del danneggiato.Infatti l’art. 1227, comma primo, c.c. esclude il risarcimento del dannoconcausato dalla vittima a condizione che questa abbia commesso un “fattocolposo”.L’accertamento di un “fatto colposo” ai fini dell’art. 1227, primo comma,c.c., esige:a) l’accertamento della violazione di una norma di legge o di comuneprudenza;b) l’accertamento della possibilità concreta d’una condotta alternativacorretta.3.4.1. Una norma di legge che imponga al privato, destinatario di unprovvedimento amministrativo concessorio, di sindacarne accuratamente lalegittimità non esiste.Numero registro generale 1103/2025N.R.G.: 1103/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 21684/2026Data pubblicazione 25/06/20263.4.2. Nemmeno esiste una norma di comune prudenza che imponga alprivato, destinatario di un provvedimento amministrativo concessorio, disindacarne accuratamente la legittimità.Un obbligo di questo tipo potrebbe in teoria ammettersi solo in presenza diprivato l’obbligo di sindacare con bizantina acribìa ogni più minuscolodettaglio dei provvedimenti amministrativi a lui destinati, e trasformare ilprivato de facto in un organo di controllo dell’operato della P.A..Ma nel caso di specie il giudice di merito ha accertato in punto di fatto che iprovvedimenti di annullamento in autotutela del PII ebbero una lungagestazione; che il PII era vasto e complesso; che l’adozione di esso fupreceduta, accompagnata e seguita da un fitto reticolo di atti e contattiprotrattisi per lunghi anni tra le parti interessate: tutte circostanze, percome rimaste accertate nel giudizio di merito, di per sé logicamenteincompatibili con l’ipotesi d’una “manifesta” illegittimità del provvedimentodi approvazione del PII.3.4.3. L’art. 1227 c.c. è stato dunque violato in primo luogo per avereritenuto colposa l’omissione d’un atto non imposto dalla legge, né dallaordinaria diligenza esigibile nel caso concreto.3.5. Il secondo errore in cui è incorsa la sentenza impugnata è consistitonell’applicare la regola di cui all’art. 1227, primo comma, c.c., dopo avereaccertato in concreto fatti esulanti dalla previsione normativa.La Corte d’appello infatti ha ritenuto che il Fondo (si userà questaespressione ellitticamente per indicare la società di gestione e tutti isuccessivi aventi causa di essa) non abbia usato la diligenza da essoesigibile per avvedersi della “irrealizzabilità” del progetto.Nello stesso tempo però ha accertato in fatto che:-) il PII e la convenzione urbanistica erano stati approvati nel 2007;-) fino a quella data né il Comune, né l’ARPA avevano formulatoobiezioni al PII;Numero registro generale 1103/2025N.R.G.: 1103/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 21684/2026Data pubblicazione 25/06/2026-) il Fondo si rese cessionario dei diritti scaturenti dalla convenzione aluglio 2008;-) solo a novembre del 2008 l’ARPA richiese una nuova valutazioneacustica, ricevuta la quale espresse un secondo parere positivo;-) solo nel 2010 l’ARPA ed il Comune - dopo avere avallato progetti,piani e modifiche - formularono rilievi sia sul “clima acustico” che sui rischiconnessi al pericolo di incendi od esplosioni nel vicino stabilimentoindustriale.Accertati questi fatti, la Corte d’appello ha concluso che “il Fondo ha sempreavuto contezza delle problematiche afferenti sia in fase antecedente chesuccessiva l’approvazione del PII”.3.5.1. Così giudicando, la Corte d’appello è incorsa nel vizio di falsaapplicazione della norma, per avere accertato in facto che prima dinovembre del 2008 l’ARPA aveva rilasciato parere positivo al progetto, e poiravvisato in iure la colpa del Fondo, consistita nell’avere avuto “contezzadelle problematiche afferenti in fase antecedente l’approvazione del PII”(avvenuta a dicembre del 2007).Non è dato infatti comprendere come possa il Fondo avere avuto contezza“prima dell’approvazione del PII” (e dunque prima del 2007) di questioniemerse l’una (il rischio connesso al clima acustico) non prima di novembre2008; l’altra (il rischio flash-fire) addirittura nel 2010.3.6. Il terzo errore in cui è incorsa la sentenza impugnata è l’insanabilecontraddittorietà della motivazione con cui ha giustificato la ravvisata colpadel gestore del Fondo.La Corte d’appello infatti, dopo avere affermato la colpa esclusiva delprivato per non avere usato “maggiore prudenza” nell’acquistare i terrenidella [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la responsabilità dell’amministrazioneaffermando che “l’Amministrazione comunale [pervenne] a rivedere lapropria posizione all’esito di una serie di passaggi conoscitivi”.Questi “passaggi conoscitivi” - per come accertati dalla Corte medesima - sisono protratti per un arco temporale che va dal 2008 al 2010.Numero registro generale 1103/2025N.R.G.: 1103/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 21684/2026Data pubblicazione 25/06/2026Sicché la Corte d’appello ha ascritto alla [OSCURATO:PERSONA], a titolo di“fatto colposo”, il non avere rilevato illico et immediate, a dicembre del2007, “criticità” che le stesse amministrazioni coinvolte (Comune e ARPA inprimo luogo, più i vari interna corporis di esse) hanno impiegato due anniad accertare.Questa statuizione viola l’art. 1227, primo comma, c.c. perché il medesimotipo di errore (mancata percezione dell’illegittimità d’un provvedimentoamministrativo) non può ritenersi lecito per l’offensore, e colposo per ildanneggiato.Affermando il contrario la Corte territoriale è incorsa in un perfetto“paradosso di Epimenide”, o sofisma autonegante.Delle due, infatti, l’una:- se l’irrealizzabilità del progetto era agevolmente percepibile dalprivato che dell’atto amministrativo fu il destinatario, non si comprendeperché altrettanto non possa dirsi per il Comune, che quel progettoapprovò;- se per contro volesse escludersi la responsabilità della P.A. peravere adottato un atto illegittimo, non si comprende perchéquell’illegittimità che sfuggì ai pubblici amministratori dovesse essere còltaictu oculi dal privato imprenditore.La Corte d’appello dunque con la propria decisione ha senza volerloaffermato l’esistenza d’un fatto oggettivo (la possibilità di avvedersidell’irrealizzabilità del progetto) dichiarandolo contemporaneamente falsoper il Comune e vero per il Fondo.3.8. Il motivo in esame si dovrebbe dunque accogliere in applicazione delseguente principio di diritto:“Il privato destinatario di un provvedimento amministrativo ampliativo dellasua sfera giuridica non ha l’obbligo di sindacarne la legittimità, salval’ipotesi in cui l’illegittimità sia manifesta o gli sia altrimenti nota.Ne consegue che, al di fuori di queste due eventualità, non è consentitoascrivere a titolo di colpa ex art. 1227, primo comma, c.c., a colui che abbiafatto affidamento su un provvedimento concessorio poi annullato in sede diNumero registro generale 1103/2025N.R.G.: 1103/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 21684/2026Data pubblicazione 25/06/2026autotutela, di non essersi attivato per indagarne sotto ogni profilo lalegittimità”.4. Il quarto motivo di ricorso principale.Col quarto motivo è denunciato il vizio di omesso esame di un fattodecisivo.Il fatto non esaminato, secondo la prospettazione della ricorrente, consistenell’avere il Comune approvato il PII nonostante sapesse, per essergli statocomunicato dall’ARPA, che la realizzazione del progetto imponeva unaccordo tra i costruttori e la proprietà del finitimo stabilimento chimico;deduce la ricorrente che questo accordo al momento in cui il Comuneapprovò il PII non esisteva, né la [OSCURATO:PERSONA] (il soggettoproponente del piano) aveva garantito che sarebbe stato raggiunto.Questo fatto, conclude la ricorrente, rivelava la leggerezza inescusabile conla quale il Comune approvò il progetto.4.1. Il motivo resterebbe assorbito dall’accoglimento del terzo motivo diricorso, mercé l’effetto espansivo interno di cui all’art. 336 c.p.c.. Infatti lacaducazione della statuizione che ha ravvisato la colpa esclusiva dellasocietà attrice imporrà al giudice di rinvio di valutare ex novo ecomparativamente la condotta del privato e dell’amministrazione.5. Il quinto motivo di ricorso principale.Col quinto motivo è denunciata la nullità della sentenza per carenza dimotivazione.Nell’illustrazione del motivo si deduce che in grado di appello la ImmobiliareBorromeo aveva riproposto la deduzione (rimasta assorbita in primo grado)secondo cui il Comune tenne una condotta colposa consistita nell’essersiavveduto solo tardivamente ed inescusabilmente che il programma edilizioproposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] era incompatibile con la presenza, nel confinantesedime dello stabilimento chimico Mapei, di un deposito di sostanzechimiche esplodenti e nocive.Numero registro generale 1103/2025N.R.G.: 1103/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 21684/2026Data pubblicazione 25/06/20265.1. Il motivo resterebbe assorbito dall’accoglimento del terzo motivo diricorso.6. Il sesto motivo di ricorso principale.Il sesto motivo denuncia (formalmente) il vizio di omesso esame di un fattodecisivo.Nell’illustrazione del motivo si deduce che il Comune annullòillegittimamente il provvedimento amministrativo di approvazione del pianodi intervento, sull’erroneo presupposto che nello stabilimento chimicoconfinante con l’area da edificare fossero esistenti materie esplosive.Deduce la ricorrente che in realtà le materie stoccate in quello stabilimentonon erano affatto esplodenti; che pertanto il PII Bellaria fu annullato sullabase della ritenuta sussistenza di una circostanza in fatto inesistente; che laCorte d’appello ha trascurato di considerare questo profilo della condotta delComune.6.1. Il motivo resterebbe assorbito dall’accoglimento del terzo motivo diricorso.7. Il settimo motivo di ricorso principale.Il settimo motivo denuncia la nullità della sentenza per contrasto fra ilcontenuto della motivazione ed il dispositivo.Il contrasto consisterebbe in ciò: che mentre nel dispositivo si legge chel’appello proposto dalla immobiliare Borromeo viene interamente rigettato,dalla motivazione risulta che fu accolto il motivo di gravame concernente laquestione della prescrizione.7.1. Il motivo è infondato.Il dispositivo è coerente con il rigetto della domanda nel merito, e nessundubbio o ambiguità può suscitare.8. Il primo motivo di ricorso incidentale.Numero registro generale 1103/2025N.R.G.: 1103/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 21684/2026Data pubblicazione 25/06/2026La ritenuta fondatezza del terzo motivo del ricorso principale imponedunque, per quanto detto al precedente § 1.1, l’esame del ricorsoincidentale condizionato proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].8.1. Col primo motivo di ricorso incidentale è denunciata la violazionedell’art. 133, comma 1, lettere (a2) ed (f) del codice del processoamministrativo (d. lgs. 104/10).Sostiene il Comune che erroneamente la Corte d’appello ha rigettatol’eccezione di difetto di giurisdizione, da essa formulata in primo grado ereiterata in appello.8.1. Prima di esaminare il merito di tale censura s’impongono dueprecisazioni.8.1.1. La prima è che il ricorso, sebbene ponga una questione digiurisdizione, può essere deciso dalla sezione semplice e non dalle SezioniUnite, ai sensi dell’art. 374, primo comma, ultimo periodo, c.p.c., in quantoavente ad oggetto una questione sulla quale le Sezioni Unite si sono giàpronunciate.8.1.2. La seconda precisazione preliminare è che l’esame della questione digiurisdizione non è impedito dalla pronuncia con la quale il Consiglio diStato ha rigettato le impugnazioni proposte dalla società [OSCURATO:PERSONA] SGRs.p.a. (dante causa della odierna ricorrente, come s’è detto supra, al § 2.1dei “Fatti di causa”) e dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso ilprovvedimento di annullamento in autotutela del PII, e negato la propriagiurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno da lesionedell’affidamento.8.1.3. Le suddette sentenze (Consiglio di Stato, IV Sezione, nn. 293/17 e294/17) sono state pronunciate il 25.1.2017. Il giudizio introdotto dallaImmobiliare Borromeo dinanzi al Tribunale di Milano è stato incardinato conNumero registro generale 1103/2025N.R.G.: 1103/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 21684/2026Data pubblicazione 25/06/2026Nel caso di specie dunque non si è prodotto l’effetto di vincolo scaturentedalla tempestiva riassunzione del giudizio entro il termine trimestrale aisensi dell’art. 59 l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 69 e correttamente il giudice di merito haesaminato nel merito la questione della giurisdizione (Cass. Sez. U.,10/03/2014, n. 5493).8.2. Il primo motivo del ricorso incidentale proposto dal Comune diPeschiera Borromeo è fondato.Nelle more del presente giudizio le Sezioni Unite di questa Corte sono statechiamate a risolvere le incertezze interpretative sul riparto di giurisdizionetra giudice ordinario ed amministrativo nel caso di domanda di risarcimentodel danno da lesione dell’affidamento sulla legittimità d’un provvedimentoamministrativo, ampliativo della sfera giuridica del destinatario, che siastato in seguito annullato o revocato.8.3. Con la sentenza 25/09/2025, n. 26080 le Sezioni Unite hanno tenutoferma la distinzione tra danni causati da meri comportamenti indipendentidall’esercizio d’un potere pubblico, i quali sono conosciuti dal giudiceordinario, e danni causati da comportamenti che costituiscono esercizio d’unpotere pubblico “anche in via mediata”, i quali sono invece devoluti allagiurisdizione del giudice amministrativo.ampliandola, la nozione di “comportamento [della P.A.] collegato in viamediata” all’esercizio d’un potere pubblico.Nel farlo, le SS.UU. hanno doverosamente preso in esame il mutato quadronormativo rispetto all’epoca in cui sorse e si affermò il principio per cui ildanno da lesione dell’affidamento incolpevole sulla legittimità d’unprovvedimento amministrativo poi revocato è devoluto sempre e comunquealla giurisdizione del giudice ordinario (principio affermato per la prima voltada Cass. Sez. U., 23/03/2011, n. 6594).Si è rilevato che nei quindici anni trascorsi da allora il legislatore haintrodotto nuove disposizioni (in particolare art. 1, comma 2-bis, l. 7.8.1990n. 241; art. 5 d. lgs. 7.3.2023 n. 36) dalle quali, ad avviso delle SS.UU., èNumero registro generale 1103/2025N.R.G.: 1103/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 21684/2026Data pubblicazione 25/06/2026possibile trarre il seguente principio: la condotta della P.A. la quale suscitanel cittadino un incolpevole affidamento non è un comportamento “avulsodell’esercizio del potere”, ma è un comportamento collegato in via mediataall’esercizio di quel potere.I poteri della P.A. sono infatti conformati dalla legge, e la legge checonforma i doveri della P.A. le impone di rispettare la buona fede e lacollaborazione con i privati nei rapporti con questi ultimi.Se ne è tratta la conclusione che la condotta lesiva dell’affidamento delprivato, anche quando si sia sostanziata nell’adozione di provvedimentiamministrativi legittimi, costituisce comunque un comportamento “collegatoin via mediata” all’esercizio del potere pubblico.Sicché, se quella condotta lede un diritto soggettivo del privato nell’ambitod’una materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, è a quest’ultimo che deve attribuirsi la giurisdizione sulladomanda di danno (Cass. S.U. 26080/25, §§ 6 e 6.1 dei “Motivi delladecisione”).In conclusione, la suddetta decisione ha stabilito i seguenti princìpi:a) la domanda di risarcimento del danno scaturito dall'incolpevoleaffidamento sulla legittimità d’un provvedimento amministrativo ampliativo,successivamente revocato, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario;b) a questo principio si fa eccezione in un caso: quando ilprovvedimento emanato e poi revocato abbia un oggetto rientrante nellematerie di giurisdizione esclusiva.8.4. Nel caso oggi in esame la condotta del Comune di [OSCURATO:PERSONA] si assume dannosa è consistita nell’adozione prima, e nella revoca poi,del provvedimento di approvazione del PII già descritto.Una condotta, dunque, concernente la materia urbanistica ed edilizia,devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo dall’art. 133, lettera(f), d. lgs. 2.7.2010 n. 104.Pertanto, alla luce dei princìpi sopra riassunti, la giurisdizione a conosceredella domanda di danno da lesione dell’affidamento incolpevole sullaNumero registro generale 1103/2025N.R.G.: 1103/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 21684/2026Data pubblicazione 25/06/2026legittimità del provvedimento amministrativo spettava al giudiceamministrativo.8.5. Non sarà superfluo, infine, sottolineare che la fattispecie concretadevoluta all’esame delle SS.UU. e decisa dalla sentenza 26080/25, cit., erapressoché sovrapponibile a quella oggi all’esame di questa Corte, in quantoanche in quel caso la parte attrice lamentava di aver subito un dannoconsistito nell’avere acquistato un immobile allo scopo di ampliarlo, a ciòindotta dalle assicurazioni dell’amministrazione comunale; di avere ottenutoil relativo permesso di costruire; ma di non avere potuto realizzarel’intervento edilizio per il sopravvenuto annullamento del suddettopermesso.9. Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato va dunque accolto inapplicazione del seguente principio di diritto:“la domanda di risarcimento del danno patito da un privato, per avereincolpevolmente confidato nella legittimità d’un provvedimento autorizzativod’un intervento edilizio, successivamente revocato in via di autotutela, èdevoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensidell’art. 133, lettera (f), d. lgs. 104/10”.10. I restanti motivi di ricorso incidentale restano assorbiti. Anche la teoricafondatezza del terzo motivo del ricorso principale, ritenuta da questa Cortecome esplicitato nei paragrafi precedenti, rimane assorbita dalla declinatoriadi difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.11. Al fine di prevenire ulteriore contenzioso e nell’interesse della legge,ritiene il Collegio non superfluo segnalare che la presente decisione,pronunciata ai sensi dell’art. 374, primo comma, ultimo periodo, c.p.c., avràla medesima efficacia d’una sentenza delle Sezioni Unite su questioni digiurisdizione.L’art. 374 c.p.c., infatti, consente alla sezione semplice di pronunciare sullequestioni già oggetto di pronuncia delle SS.UU. “nei casi previsti dal n. 1Numero registro generale 1103/2025N.R.G.: 1103/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 21684/2026Data pubblicazione 25/06/2026dell’articolo 360”: e poiché la sentenza delle Sezioni Unite in materia digiurisdizione ha effetto vincolante e regolatorio, il medesimo effetto avrà lasentenza pronunciata dalla sezione semplice sostituendosi alle Sezioni Uniteai sensi del citato art. 374 c.p.c..Diversamente argomentando si perverrebbe all’esito paradossale diconsentire che il giudice di merito, adìto dopo una sentenza di legittimitàche regoli la giurisdizione, possa nuovamente declinarla: approdointerpretativo palesemente contrario al principio costituzionale diragionevole durata del processo.Naturalmente spetterà al giudice amministrativo, dinanzi al quale dovesseessere riproposto il giudizio, valutare la sussistenza degli ulterioripresupposti processuali per l’esame della domanda.12. La circostanza che il nuovo orientamento delle Sezioni Unite sia statoaffermato nelle more del presente giudizio è un grave motivo che giustificala compensazione delle spese.Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) accoglie il primo motivo di ricorso incidentale;(-) dichiara assorbito il ricorso principale ed i restanti motivi del ricorsoincidentale;(-) dichiara la giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA] sulladomanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 20 febbraio 2026 e, previa riconvocazione,26 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])