CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 33980/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27448/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma P.le Clodio 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1610/2014 depositata il 27/03/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. IRES, [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. la C.T.P. di Milano, con sentenza n. 172/8/12, dopo averli riuniti, accolse i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso gli avvisi di accertamento, ai fini Ires e Irap, per il 2004 e il 2005, ad essa notificati il 29/12/2010, che recuperavano a tassazione minusvalenze realizzate mediante operazioni elusive di dividend washing (per e s., cessioni di quote societarie, scissioni, etc.). Per il giudice di primo grado gli avvisi erano nulli in quanto, posto che alla richiesta di chiarimenti di cui al questionario dell’ufficio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la società aveva risposto in data 27/12/2010, nel rispetto del termine dei 60 giorni non festivi, come previsto dall’art. 37-bis, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Amministrazione finanziaria (“A.F.”) aveva emanato gli avvisi di accertamento in data 29/12/2010, senza tenere conto dei chiarimenti forniti dalla società; 2. la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’A.F., in base al seguente percorso argomentativo: (i) sulla premessa che la società ha inviato i chiarimenti richiesti entro il termine previsto dall’art. 37-bis, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi dell’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, l’avviso di accertamento, di regola, non può essere emanato prima della scadenza del “predetto termine”; (ii) testualmente (cfr. pag. 3 della sentenza) «Non può essere […] ritenuto legittimo un accertamento privo di specifica motivazione relativa alla mancata utilizzazione dei chiarimenti forniti dalla società prima dell’emissione dei relativi avvisi di accertamento», il che comporta (in maniera assorbente rispetto a tutti gli altri motivi) la nullità degli avvisi per il 2004 e il 2005, per violazione del principio del contraddittorio; 3. l’Agenzia delle entrate (“Agenzia”) ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente resiste con controricorso e svolge ricorso incidentale condizionato, con un motivo; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso principale [«1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 c. 7 l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 212, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura l’errore di diritto della sentenza impugnata che ha falsamente applicato l’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, che però è norma che non si attaglia alla fattispecie concreta, dato che la questione controversa attiene esclusivamente all’art. 37-bis, commi quarto e quinto, d.P.R. n. 600 del 1973. A volere seguire l’impostazione (errata) della sentenza, comunque, l’Agenzia rileva la violazione dell’articolo 12, comma 7, in considerazione del fatto che la C.T.R. afferma che la verifica nei confronti della società si concluse con p.v.c. del 21/06/2010, che il questionario venne inviato il 26/10/2010, e, infine, che gli avvisi di accertamento vennero notificati il 29/12/2010. E questa sequenza temporale, conclude l’ufficio, dimostra il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni di cui all’articolo 12, comma 7; 2. con il secondo motivo [«2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 l. 27.7.2000 n. 212; 37 bis commi 4 e 5 dpr 29.9.73 n. 600, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia premette che, in sostanza, la decisione d’appello condivide quella di primo grado, secondo cui il mero fatto che la contribuente avesse inviato la risposta al questionario entro il prescritto termine di sessanta giorni (precisamente il 27/12/2010) avrebbe obbligato l’ufficio a tenerne conto nella motivazione degli accertamenti, anche se detta risposta, inviata per posta raccomandata, pervenne all’A.F. soltanto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quando era ormai decorso il termine di decadenza per la notifica dell’avviso relativo al 2004 ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). Svolta questa premessa, l’Agenzia lamenta che la sentenza impugnata ha trascurato che il decorso di 60 giorni dal ricevimento del questionario da parte del contribuente, senza che siano pervenute all’ufficio le giustificazioni di quest’ultimo, legittima l’A.F. ad emettere un avviso di accertamento (basato sull’ipotesi elusiva sottesa all’invio del questionario) che non tenga conto, nella motivazione, delle giustificazioni della parte privata, nel caso in cui esse pervengano successivamente. A corollario di questa tesi difensiva, l’Agenzia sottolinea che, in osservanza dell’obbligo di cooperazione con il fisco (art. 10, legge n. 212 del 2000), la contribuente avrebbe dovuto scegliere la notifica diretta della risposta al questionario, mediante consegna personale all’ufficio, o la notifica a mezzo ufficiale giudiziario o con invio per posta elettronica, in modo da porre l’ufficio nella condizione di disporre delle giustificazioni entro il sessantesimo giorno; 3. con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato [«1. Violazione o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»], la contribuente ripropone la questione, non esaminata dalla Commissione regionale che l’ha dichiarata assorbita, attinente alla nullità assoluta degli avvisi di accertamento per essere stati emessi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e notificati presso l’indirizzo che corrispondeva alla sua ultima sede legale anteriore alla sua estinzione (quale effetto giuridico della scissione), benché la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese cinque anni addietro, e, conseguentemente, fosse estinta, in applicazione dell’art. 2495, cod. civ.; 4. la Corte ritiene che la causa debba essere trattata in pubblica udienza in ragione della rilevanza delle questioni di diritto da esaminare e del cospicuo valore della lite (15 milioni di euro); P.Q.M. rinvia la causa